DECRETO LEGISLATIVO 19 novembre 2004, n. 286 - Istituzione del Servizio nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione, nonche' riordino dell'omonimo istituto, a norma degli articoli 1 e 3 della legge 28 marzo 2003, n. 53

Coming into Force16 Dicembre 2004
Enactment Date19 Novembre 2004
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2004/12/01/004G0320/CONSOLIDATED/20100201
Published date01 Dicembre 2004
Official Gazette PublicationGU n.282 del 01-12-2004
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 1, commi 1, 2 e 3, l'articolo 2 e l'articolo 3, comma 1, lettere b) e c), della legge 28 marzo 2003, n. 53;

Visto l'articolo 3, comma 92, lettera d), della legge 24 dicembre 2003, n. 350;

Visto il decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2000, n. 313;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 marzo 2004;

Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 17 giugno 2004;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 ottobre 2004;

Sulla proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1. Istituzione del Servizio nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione

  1. Ai fini del progressivo miglioramento e dell'armonizzazione della qualita' del sistema educativo definito a norma della legge 28 marzo 2003, n. 53, e' istituito il Servizio nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione con l'obiettivo di valutarne l'efficienza e l'efficacia, inquadrando la valutazione nel contesto internazionale. Per l'istruzione e la formazione professionale tale valutazione concerne esclusivamente i livelli essenziali di prestazione ed e' effettuata tenuto conto degli altri soggetti istituzionali che gia' operano a livello nazionale nel settore della valutazione delle politiche nazionali finalizzate allo sviluppo delle risorse umane.

  2. Al conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1 concorrono l'Istituto nazionale di valutazione di cui all'articolo 2 e le istituzioni scolastiche e formative, nonche' le regioni, le province ed i comuni in relazione ai rispettivi ambiti di competenza. L'Istituto nazionale di valutazione di cui all'articolo 2, le istituzioni scolastiche e formative, le regioni, le province ed i comuni provvedono al coordinamento delle rispettive attivita' e servizi in materia di valutazione dell'offerta formativa attraverso accordi ed intese volti alla condivisione dei dati e delle conoscenze.

  3. Ai fini di cui al comma 2 l'Istituto nazionale di valutazione di cui all'articolo 2, le istituzioni scolastiche e formative, le regioni, le province ed i comuni attivano le opportune procedure atte a favorire l'interoperabilita' tra i loro sistemi informativi, in modo da poter scambiare con continuita' dati ed informazioni riguardanti i sistemi di istruzione e di istruzione e formazione professionale, riducendo al tempo stesso duplicazioni e disallineamenti fra i dati stessi, ai sensi del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e successive modificazioni.

  4. Ferma restando l'autonomia dell'Istituto nazionale di valutazione di cui all'articolo 2 e dei servizi di valutazione di competenza regionale, e' istituito, presso il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, un Comitato tecnico permanente, cui partecipano i rappresentanti delle amministrazioni interessate, con il compito di assicurare l'interoperabilita' fra le attivita' ed i servizi di valutazione.

Art 2.

Riordino dell'Istituto nazionale di valutazione del sistema dell'istruzione

  1. Per i fini di cui all'articolo 1 l'Istituto nazionale di valutazione del sistema dell'istruzione di cui al decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258, e' riordinato, secondo le disposizioni del presente decreto ed assume la denominazione di «Istituto Nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI)», di seguito denominato: «Istituto».

  2. L'Istituto e' ente di ricerca con personalita' giuridica di diritto pubblico ed autonomia amministrativa, contabile, patrimoniale, regolamentare e finanziaria.

  3. L'Istituto e' soggetto alla vigilanza del Ministero dell'istruzione, universita' e ricerca, di seguito denominato: «Ministero». Il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di seguito denominato «Ministro» individua, con periodicita' almeno triennale, le priorita' strategiche delle quali l'Istituto tiene conto per programmare la propria attivita', fermo restando che la valutazione delle priorita' tecnico-scientifiche e' riservata all'Istituto. A tale fine il Ministro provvede:

    1. con propria direttiva, relativamente al sistema dell'istruzione;

    2. con apposite linee guida definite d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, previo concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, relativamente al sistema dell'istruzione e formazione professionale.

  4. Il Ministro adotta altresi' specifiche direttive connesse agli obiettivi generali delle politiche educative nazionali.

Art 3.

Compiti dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione

  1. L'Istituto:

    1. effettua verifiche periodiche e sistematiche sulle conoscenze e abilita' degli studenti e sulla qualita' complessiva dell'offerta formativa delle istituzioni di istruzione e di istruzione e formazione professionale, anche nel contesto dell'apprendimento permanente. Per la formazione professionale le verifiche concernono esclusivamente i livelli essenziali di prestazione e sono effettuate tenuto conto degli altri soggetti istituzionali che gia' operano a livello nazionale nel settore della valutazione delle politiche nazionali finalizzate allo sviluppo delle risorse umane;

    2. predispone, nell'ambito delle prove previste per l'esame di Stato conclusivo dei cicli di istruzione, per la loro scelta da parte del Ministro, le prove a carattere nazionale, sulla base degli obiettivi specifici di apprendimento del corso ed in relazione alle discipline di insegnamento dell'ultimo anno di ciascun ciclo, e provvede alla gestione delle prove stesse, secondo le disposizioni emanate in attuazione dell'articolo 3, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53;

    3. svolge attivita' di ricerca, nell'ambito delle sue finalita' istituzionali;

    4. studia le cause dell'insuccesso e della dispersione scolastica con riferimento al contesto sociale ed alle tipologie dell'offerta formativa;

    5. assume iniziative rivolte ad assicurare la partecipazione italiana a progetti di ricerca europea e internazionale in campo valutativo;

    6. svolge attivita' di supporto e assistenza tecnica all'amministrazione scolastica, alle regioni, agli enti territoriali, e alle singole istituzioni scolastiche e formative per la realizzazione di autonome iniziative di monitoraggio, valutazione e autovalutazione;

    7. svolge attivita' di formazione del personale docente e dirigente della scuola, connessa ai processi di valutazione e di autovalutazione delle istituzioni scolastiche.

  2. Gli esiti delle attivita' svolte ai sensi del comma 1 sono oggetto di apposite relazioni al Ministro, che ne da' comunicazione alla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Le relazioni riferiscono sui risultati e possono segnalare indicatori ritenuti utili al miglioramento della qualita' complessiva del Sistema. Relativamente al sistema della formazione professionale tali indicatori sono definiti previa intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Agli esiti di verifica il Ministero, nel rispetto della vigente normativa sulla protezione dei dati personali, assicura idonee forme di pubblicita' e conoscenza.

  3. Il Ministro relaziona al Parlamento, con cadenza triennale, sugli esiti della valutazione.

  4. L'Istituto pubblica ogni anno un rapporto sull'attivita' svolta.

Art 3.

Compiti dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione

  1. L'Istituto:

    1. effettua verifiche periodiche e sistematiche sulle conoscenze e abilita' degli studenti e sulla qualita' complessiva dell'offerta formativa delle istituzioni di istruzione e di istruzione e formazione professionale, anche nel contesto dell'apprendimento permanente. Per la formazione professionale le verifiche concernono esclusivamente i livelli essenziali di prestazione e sono effettuate tenuto conto degli altri soggetti istituzionali che gia' operano a livello nazionale nel settore della valutazione delle politiche nazionali finalizzate allo sviluppo delle risorse umane;

    2. LETTERA ABROGATA DALLA L. 11 GENNAIO 2007, N. 1;

    3. svolge attivita' di ricerca, nell'ambito delle sue finalita' istituzionali;

    4. studia le cause dell'insuccesso e della dispersione scolastica con riferimento al contesto sociale ed alle tipologie dell'offerta formativa;

    5. assume iniziative rivolte ad assicurare la partecipazione italiana a progetti di ricerca europea e internazionale in campo valutativo;

    6. svolge attivita' di supporto e assistenza tecnica all'amministrazione scolastica, alle regioni, agli enti territoriali, e alle singole istituzioni scolastiche e formative per la realizzazione di autonome iniziative di monitoraggio, valutazione e autovalutazione;

    7. svolge attivita' di formazione del personale docente e dirigente della scuola, connessa ai processi di valutazione e...

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