DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 settembre 2000, n. 313 - Regolamento recante organizzazione dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema dell'istruzione, attuativo degli articoli 1 e 3 del decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258

Coming into Force13 Novembre 2000
Published date31 Ottobre 2000
Enactment Date21 Settembre 2000
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2000/10/31/000G0358/CONSOLIDATED/20041201
Official Gazette PublicationGU n.255 del 31-10-2000
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275;

Visto il decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258;

Sentite, in data 1o giugno e 27 luglio 2000, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

Visto il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione reso in data 18 luglio 2000;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 agosto 2000;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 28 agosto 2000;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 settembre 2000;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica; Decreta: Art. 1. Organi dell'Istituto

  1. L'Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione, ente di diritto pubblico sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione, di seguito denominato "Istituto", istituito con decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258, di seguito denominato "decreto legislativo" che ne individua le finalita', e' dotato dei seguenti organi di amministrazione e scientifici:

  1. presidente;

  2. consiglio di amministrazione;

  3. comitato tecnico-scientifico;

  4. collegio dei revisori.

Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275;

Visto il decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258;

Sentite, in data 1o giugno e 27 luglio 2000, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

Visto il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione reso in data 18 luglio 2000;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 agosto 2000;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 28 agosto 2000;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 settembre 2000;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica; Decreta: Art. 1. Organi dell'Istituto

  1. L'Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione, ente di diritto pubblico sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione, di seguito denominato "Istituto", istituito con decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258, di seguito denominato "decreto legislativo" che ne individua le finalita', e' dotato dei seguenti organi di amministrazione e scientifici:

  1. presidente;

  2. consiglio di amministrazione;

  3. comitato tecnico-scientifico;

  4. collegio dei revisori. 3 AGGIORNAMENTO (3)

Il D.Lgs. 19 novembre 2004, n. 286 ha disposto (con l'art. 16, comma 5) che "Alla data di insediamento dei nuovi organi e' abrogato l'articolo 1 del decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258 e cessano di applicarsi nei confronti dell'Istituto le restanti disposizioni del predetto decreto; dalla stessa data e' altresi' abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2000, n. 313."

Art 2.

Presidente

  1. Il presidente rappresenta l'Istituto; convoca e presiede il consiglio di amministrazione.

  2. Il presidente, nel rispetto delle priorita' strategiche individuate con la direttiva annuale del Ministro della pubblica istruzione, adottata ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo, formula le proposte al consiglio di amministrazione ai fini dell'approvazione del programma annuale dell'Istituto e della determinazione degli indirizzi generali della gestione.

  3. Il Presidente, inoltre, formula al consiglio di amministrazione la proposta per il conferimento dell'incarico di direttore a persona in possesso dei requisiti di cui all'articolo 4.

Art 2.

Presidente

  1. Il presidente rappresenta l'Istituto; convoca e presiede il consiglio di amministrazione.

  2. Il presidente, nel rispetto delle priorita' strategiche individuate con la direttiva annuale del Ministro della pubblica istruzione, adottata ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo, formula le proposte al consiglio di amministrazione ai fini dell'approvazione del programma annuale dell'Istituto e della determinazione degli indirizzi generali della gestione.

  3. Il Presidente, inoltre, formula al consiglio di amministrazione la proposta per il conferimento dell'incarico di direttore a persona in possesso dei requisiti di cui all'articolo 4. 3 AGGIORNAMENTO (3)

Il D.Lgs. 19 novembre 2004, n. 286 ha disposto (con l'art. 16, comma 5) che "Alla data di insediamento dei nuovi organi e' abrogato l'articolo 1 del decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258 e cessano di applicarsi nei confronti dell'Istituto le restanti disposizioni del predetto decreto; dalla stessa data e' altresi' abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2000, n. 313."

Art 3.

Consiglio di amministrazione

  1. Al consiglio di amministrazione sono attribuite le seguenti competenze:

    1. approva annualmente, nel rispetto delle priorita' strategiche individuate con la direttiva annuale del Ministro della pubblica istruzione, adottata ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo, il programma dell'Istituto, comprensivo anche dell'individuazione dei settori nei quali si realizzano le attivita' di valutazione e dell'indicazione delle ricerche internazionali alle quali l'Istituto partecipa;

    2. determina gli indirizzi generali della gestione;

    3. delibera il bilancio di previsione e il conto consuntivo dell'Istituto e le eventuali variazioni;

    4. conferisce l'incarico di direttore;

    5. valuta l'attivita' amministrativa del direttore anche avvalendosi dei risultati dei controlli di gestione;

    6. nomina i componenti del comitato tecnico-scientifico e degli altri organismi di consulenza tecnicoscientifica di cui all'articolo 5;

    7. nomina i componenti del collegio dei revisori.

  2. Ai fini di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d), e dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, il consiglio stabilisce le modalita' operative del controllo strategico. Sulla base delle risultanze del controllo strategico il consiglio:

    1. individua le cause dell'eventuale mancata rispondenza dei risultati agli obiettivi;

    2. delibera i necessari interventi correttivi;

    3. valuta le eventuali responsabilita' del direttore, adottando le conseguenti determinazioni.

  3. Il Consiglio si riunisce per l'approvazione del programma annuale e per deliberare il bilancio di previsione, e le relative variazioni, nonche' il conto consuntivo; si riunisce, altresi', su convocazione del Presidente ed ogni volta che ne sia richiesto da tre componenti.

Art 3.

Consiglio di amministrazione

  1. Al consiglio di amministrazione sono attribuite le seguenti competenze:

    1. approva annualmente, nel rispetto delle priorita' strategiche individuate con la direttiva annuale del Ministro della pubblica istruzione, adottata ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo, il programma dell'Istituto, comprensivo anche dell'individuazione dei settori nei quali si realizzano le attivita' di valutazione e dell'indicazione delle ricerche internazionali alle quali l'Istituto partecipa;

    2. determina gli indirizzi generali della gestione;

    3. delibera il bilancio di previsione e il conto consuntivo dell'Istituto e le eventuali variazioni;

    4. conferisce l'incarico di direttore;

    5. valuta l'attivita' amministrativa del direttore anche avvalendosi dei risultati dei controlli di gestione;

    6. nomina i componenti del comitato tecnico-scientifico e degli altri organismi di consulenza tecnicoscientifica di cui all'articolo 5;

    7. nomina i componenti del collegio dei revisori.

  2. Ai fini di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d), e dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, il consiglio stabilisce le modalita' operative del controllo strategico. Sulla base delle risultanze del controllo strategico il consiglio:

    1. individua le cause dell'eventuale mancata rispondenza dei risultati agli obiettivi;

    2. delibera i necessari interventi correttivi;

    3. valuta le eventuali responsabilita' del direttore, adottando le conseguenti determinazioni.

  3. Il Consiglio si riunisce per l'approvazione del programma annuale e per deliberare il bilancio di previsione, e le relative variazioni, nonche' il conto consuntivo; si riunisce, altresi', su convocazione del Presidente ed ogni volta che ne sia richiesto da tre componenti. 3 AGGIORNAMENTO (3)

    Il D.Lgs. 19 novembre 2004, n. 286 ha disposto (con l'art. 16, comma 5) che "Alla data di insediamento dei nuovi organi e' abrogato l'articolo 1 del decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258 e cessano di applicarsi nei confronti dell'Istituto le restanti disposizioni del predetto decreto; dalla stessa data e' altresi' abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2000, n. 313."

Art 4.

Direttore

  1. L'incarico di direttore e' conferito con contratto a tempo determinato di durata triennale, rinnovabile, a persona in possesso di specifiche competenze amministrative, di organizzazione del lavoro e inerenti l'attivita' dell'Istituto, in base a criteri fissati con deliberazione del Consiglio di amministrazione...

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