DECRETO-LEGGE 7 settembre 2007, n. 147 - Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2007-2008 ed in materia di concorsi per ricercatori universitari

Coming into Force07 Settembre 2007
Enactment Date07 Settembre 2007
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2007/09/07/007G0168/CONSOLIDATED/20170516
Published date07 Settembre 2007
Official Gazette PublicationGU n.208 del 07-09-2007
Articoli

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di assicurare alle istituzioni scolastiche la possibilita' di programmare ed organizzare le loro attivita' dall'inizio dell'anno scolastico e di realizzare le condizioni per un ordinato avvio dello stesso, nonche' di garantire l'immediata assunzione di ricercatori nelle universita' e negli enti di ricerca;

Considerato lo stato di particolare incertezza nel quale versano le istituzioni scolastiche in relazione a specifiche richieste in materia di "tempo scuola" avanzate dalle famiglie, agli adempimenti connessi allo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo dell'istruzione, nonche' a questioni relative all'assunzione e gestione del personale scolastico;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 settembre 2007;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e dell'universita' e della ricerca; E m a n a il seguente decreto-legge:

Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di assicurare alle istituzioni scolastiche la possibilita' di programmare ed organizzare le loro attivita' dall'inizio dell'anno scolastico e di realizzare le condizioni per un ordinato avvio dello stesso, nonche' di garantire l'immediata assunzione di ricercatori nelle universita' e negli enti di ricerca;

Considerato lo stato di particolare incertezza nel quale versano le istituzioni scolastiche in relazione a specifiche richieste in materia di "tempo scuola" avanzate dalle famiglie, agli adempimenti connessi allo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo dell'istruzione, nonche' a questioni relative all'assunzione e gestione del personale scolastico;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 settembre 2007;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e dell'universita' e della ricerca; E m a n a il seguente decreto-legge: Art. 1. Norme in materia di ordinamenti scolastici

  1. Al fine di realizzare gli obiettivi formativi del curriculum arricchito e' reintrodotta, nella scuola primaria, l'organizzazione di classi funzionanti a tempo pieno, secondo il modello didattico gia' previsto dalle norme previgenti al decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, con un orario settimanale di quaranta ore, comprensivo del tempo dedicato alla mensa. La predetta organizzazione e' realizzata nei limiti della dotazione complessiva dell'organico di diritto determinata con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 22, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Il numero dei posti complessivamente attivati a livello nazionale per le attivita' di tempo pieno e tempo prolungato deve essere individuato nell'ambito dell'organico di cui al secondo periodo e nel rispetto dei limiti di spesa previsti per il personale della scuola dalla legge di bilancio.

  2. All'articolo 2, comma 4 della legge 10 dicembre 1997, n. 425, come modificato dalla legge 11 gennaio 2007, n. 1, i primi due periodi sono sostituiti dai seguenti:

    "I candidati esterni debbono presentare domanda di ammissione agli esami di Stato indicando, in ordine preferenziale, le istituzioni scolastiche in cui intendono sostenere l'esame al dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale territorialmente competente, il quale provvede ad assegnare i candidati medesimi, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 4, agli istituti scolastici statali o paritari aventi sede nel comune di residenza del candidato stesso ovvero, in caso di assenza nel comune dell'indirizzo di studio indicato nella domanda, nella provincia e, nel caso di assenza anche in questa del medesimo indirizzo, nella regione. Eventuali deroghe al superamento dell'ambito organizzativo regionale devono essere autorizzate, previa valutazione dei motivi addotti, dal dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale di provenienza, al quale va presentata la relativa richiesta. Gli esami preliminari, ove prescritti, sono sostenuti dai candidati esterni presso le istituzioni scolastiche loro assegnate come sede di esame.".

  3. Il limite di spesa di euro 138.000.000 di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 11 gennaio 2007, n. 1, e' elevato ad euro 178.200.000 a decorrere dal 2007, per la corresponsione dei compensi ai commissari degli esami di Stato del Sistema nazionale di istruzione. Al relativo onere, pari ad euro 40.200.000 annui, a decorrere dal 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 634, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

  4. All'articolo 11 del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, sono apportate le seguenti modificazioni:

    1. al comma 4 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", al quale sono ammessi gli alunni giudicati idonei a norma del comma 4-bis";

    2. dopo il comma 4 e' inserito il seguente:

    "4-bis. Il consiglio di classe, in sede di valutazione finale, delibera se ammettere o non ammettere all'esame di Stato gli alunni frequentanti il terzo anno della scuola secondaria di primo grado, formulando un giudizio di idoneita' o, in caso negativo, un giudizio di non ammissione all'esame medesimo.".

  5. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286, come modificato dall'articolo 1, comma 612, lettera d), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il primo periodo e' sostituito dal seguente: "Il comitato di indirizzo e' composto dal Presidente e da due membri, nel rispetto del principio di pari opportunita', dei quali almeno uno proveniente dal mondo della scuola.". A decorrere dall'anno scolastico 2007-2008 il Ministro della pubblica istruzione fissa, con direttiva annuale, gli obiettivi della valutazione esterna condotta dal Servizio nazionale di valutazione in relazione al sistema scolastico e ai livelli di apprendimento degli studenti, determinando anche gli anni di corso oggetto di valutazione, concernenti il primo ed il secondo ciclo.

  6. Le disposizioni di cui all'articolo 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, si applicano al Sistema nazionale di istruzione.

  7. Al fine di dare attuazione, per l'anno 2007, al punto 12) dell'Accordo-quadro sancito in Conferenza unificata del 14 giugno 2007, diretto a realizzare le iniziative di cui all'articolo 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'onere di euro 9.783.656 di pertinenza del Ministero della solidarieta' sociale si provvede mediante utilizzo delle disponibilita', in conto residui, relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 91 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che a tale fine e' versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata alla competente unita' previsionale di base dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'anno 2007. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

  8. All'articolo 1, comma 4-bis, della legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni, le parole: "alla medesima data nelle scuole materne che chiedono il riconoscimento" sono sostituite dalle seguenti: "nelle scuole materne riconosciute paritarie" ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Tale disposizione si applica fino alla conclusione dei corsi abilitanti appositamente istituiti.".

Art 1.

Norme in materia di ordinamenti scolastici

  1. Al fine di realizzare gli obiettivi formativi del curriculum arricchito e' reintrodotta, nella scuola primaria, l'organizzazione di classi funzionanti a tempo pieno . . . , con un orario settimanale di quaranta ore, comprensivo del tempo dedicato alla mensa. Conseguentemente e' richiamato in vigore l'articolo 130, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nel quale sono soppresse le parole: ", entro il limite dei posti funzionanti nell'anno scolastico 1988-1989,". La predetta organizzazione e' realizzata nei limiti della dotazione complessiva dell'organico di diritto determinata con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 22, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Il numero dei posti complessivamente attivati a livello nazionale per le attivita' di tempo pieno e tempo prolungato deve essere individuato nell'ambito dell'organico di cui al secondo periodo e nel rispetto dei limiti di spesa previsti a legislazione vigente per il personale della scuola e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica . Il Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa...

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