DECRETO LEGISLATIVO 19 febbraio 2004, n. 59 - Definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53

Coming into Force03 Marzo 2004
Published date02 Marzo 2004
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2004/03/02/004G0090/CONSOLIDATED/20170516
Enactment Date19 Febbraio 2004
Official Gazette PublicationGU n.51 del 02-03-2004 - Suppl. Ordinario n. 31
Capo I Scuola dell'infanzia
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione;

Vista la legge 28 marzo 2003, n. 53, recante delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale;

Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 21;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 settembre 2003;

Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 gennaio 2004;

Sulla proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali; Emana il seguente decreto legislativo: Art. 1. Finalita' della scuola dell'infanzia

  1. La scuola dell'infanzia, non obbligatoria e di durata triennale, concorre all'educazione e allo sviluppo affettivo, psicomotorio, cognitivo, morale, religioso e sociale delle bambine e dei bambini promuovendone le potenzialita' di relazione, autonomia, creativita', apprendimento, e ad assicurare un'effettiva eguaglianza delle opportunita' educative; nel rispetto della primaria responsabilita' educativa dei genitori, contribuisce alla formazione integrale delle bambine e dei bambini e, nella sua autonomia e unitarieta' didattica e pedagogica, realizza il profilo educativo e la continuita' educativa con il complesso dei servizi all'infanzia e con la scuola primaria.

  2. E' assicurata la generalizzazione dell'offerta formativa e la possibilita' di frequenza della scuola dell'infanzia. A tali fini si provvede attraverso ulteriori decreti legislativi di cui all'articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53, nel rispetto delle modalita' di copertura finanziaria definite dall'articolo 7, comma 8, della predetta legge.

  3. Al fine di realizzare la continuita' educativa di cui al comma 1, gli uffici scolastici regionali promuovono appositi accordi con i competenti uffici delle regioni e degli enti locali.

Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione;

Vista la legge 28 marzo 2003, n. 53, recante delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale;

Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 21;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 settembre 2003;

Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 gennaio 2004;

Sulla proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali; Emana il seguente decreto legislativo: Art. 1. Finalita' della scuola dell'infanzia

  1. La scuola dell'infanzia, non obbligatoria e di durata triennale, concorre all'educazione e allo sviluppo affettivo, psicomotorio, cognitivo, morale, religioso e sociale delle bambine e dei bambini promuovendone le potenzialita' di relazione, autonomia, creativita', apprendimento, e ad assicurare un'effettiva eguaglianza delle opportunita' educative; nel rispetto della primaria responsabilita' educativa dei genitori, contribuisce alla formazione integrale delle bambine e dei bambini , anche promuovendo il plurilinguismo attraverso l'acquisizione dei primi elementi della lingua inglese, e, nella sua autonomia e unitarieta' didattica e pedagogica, realizza il profilo educativo e la continuita' educativa con il complesso dei servizi all'infanzia e con la scuola primaria.

  2. E' assicurata la generalizzazione dell'offerta formativa e la possibilita' di frequenza della scuola dell'infanzia. A tali fini si provvede attraverso ulteriori decreti legislativi di cui all'articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53, nel rispetto delle modalita' di copertura finanziaria definite dall'articolo 7, comma 8, della predetta legge.

  3. Al fine di realizzare la continuita' educativa di cui al comma 1, gli uffici scolastici regionali promuovono appositi accordi con i competenti uffici delle regioni e degli enti locali.

Art 2.

Accesso alla scuola dell'infanzia

  1. Alla scuola dell'infanzia possono essere iscritti le bambine e i bambini che compiono i tre anni di eta' entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento.

Art 2.

Accesso alla scuola dell'infanzia

  1. Alla scuola dell'infanzia possono essere iscritti le bambine e i bambini che compiono i tre anni di eta' entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento. 4

Art 2.

ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2006, N. 296

Art 3.

Attivita' educative

  1. L'orario annuale delle attivita' educative per la scuola dell'infanzia, comprensivo della quota riservata alle regioni, alle istituzioni scolastiche autonome e all'insegnamento della religione cattolica in conformita' all'Accordo che apporta modifiche al Concordato lateranense e relativo Protocollo addizionale, reso esecutivo con legge 25 marzo 1985, n. 121, ed alle conseguenti intese, si diversifica da un minimo di 875 ad un massimo di 1700 ore, a seconda dei progetti educativi delle singole scuole dell'infanzia, tenuto conto delle richieste delle famiglie.

  2. Al fine del conseguimento degli obiettivi formativi, i docenti curano la personalizzazione delle attivita' educative, attraverso la relazione con la famiglia in continuita' con il primario contesto affettivo e di vita delle bambine e dei bambini. Nell'esercizio dell'autonomia delle istituzioni scolastiche sotto attuate opportune forme di coordinamento didattico, anche per assicurare il raccordo in continuita' con il complesso dei servizi all'infanzia e con la scuola primaria.

  3. Allo scopo di garantire le attivita' educative di cui ai commi 1 e 2 e' costituito l'organico di istituto.

  4. La scuola dell'infanzia cura la documentazione relativa al processo educativo ed in particolare all'autonomia personale delle bambine e dei bambini, con la collaborazione delle famiglie.

Capo II Primo ciclo di istruzione
Art 4.

Articolazione del ciclo e periodi

  1. Il primo ciclo d'istruzione e' costituito dalla scuola primaria e dalla scuola secondaria di primo grado, ciascuna caratterizzata dalla sua specificita'. Esso ha la durata di otto anni e costituisce il primo segmento in cui si realizza il diritto-dovere all'istruzione e formazione.

  2. La scuola primaria, della durata di cinque anni, e' articolata in un primo anno, raccordato con la scuola dell'infanzia e teso al raggiungimento delle strumentalita' di base, e in due periodi didattici biennali.

  3. La scuola secondaria di primo grado, della durata di tre anni, si articola in un periodo didattico biennale e in un terzo anno, che completa prioritariamente il percorso disciplinare ed assicura l'orientamento ed il raccordo con il secondo ciclo.

  4. Il passaggio dalla scuola primaria alla scuola secondaria di primo grado avviene a seguito di valutazione positiva al termine del secondo periodo didattico biennale.

  5. Il primo ciclo di istruzione ha configurazione autonoma rispetto al secondo ciclo di istruzione e si conclude con l'esame di Stato.

  6. Le scuole statali appartenenti al primo ciclo possono essere aggregate tra loro in istituti comprensivi anche comprendenti le scuole dell'infanzia esistenti sullo stesso territorio.

Capo III La scuola primaria
Art 5.

Finalita'

  1. La scuola primaria, accogliendo e valorizzando le diversita' individuali, ivi comprese quelle derivanti dalle disabilita', promuove, nel rispetto delle diversita' individuali, lo sviluppo della personalita', ed ha il fine di far acquisire e sviluppare le conoscenze e le abilita' di base, ivi comprese quelle relative all'alfabetizzazione informatica, fino alle prime sistemazioni logico-critiche, di fare apprendere i mezzi espressivi, la lingua italiana e l'alfabetizzazione nella lingua inglese, di porre le basi per l'utilizzazione di metodologie scientifiche nello studio del...

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