Art
1.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione;
Vista la legge 28 marzo 2003, n. 53, recante delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale;
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 21;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 settembre 2003;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 gennaio 2004;
Sulla proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali; Emana il seguente decreto legislativo: Art. 1. Finalita' della scuola dell'infanzia
La scuola dell'infanzia, non obbligatoria e di durata triennale, concorre all'educazione e allo sviluppo affettivo, psicomotorio, cognitivo, morale, religioso e sociale delle bambine e dei bambini promuovendone le potenzialita' di relazione, autonomia, creativita', apprendimento, e ad assicurare un'effettiva eguaglianza delle opportunita' educative; nel rispetto della primaria responsabilita' educativa dei genitori, contribuisce alla formazione integrale delle bambine e dei bambini e, nella sua autonomia e unitarieta' didattica e pedagogica, realizza il profilo educativo e la continuita' educativa con il complesso dei servizi all'infanzia e con la scuola primaria.
E' assicurata la generalizzazione dell'offerta formativa e la possibilita' di frequenza della scuola dell'infanzia. A tali fini si provvede attraverso ulteriori decreti legislativi di cui all'articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53, nel rispetto delle modalita' di copertura finanziaria definite dall'articolo 7, comma 8, della predetta legge.
Al fine di realizzare la continuita' educativa di cui al comma 1, gli uffici scolastici regionali promuovono appositi accordi con i competenti uffici delle regioni e degli enti locali.
Art
1.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione;
Vista la legge 28 marzo 2003, n. 53, recante delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale;
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 21;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 settembre 2003;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 gennaio 2004;
Sulla proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali; Emana il seguente decreto legislativo: Art. 1. Finalita' della scuola dell'infanzia
La scuola dell'infanzia, non obbligatoria e di durata triennale, concorre all'educazione e allo sviluppo affettivo, psicomotorio, cognitivo, morale, religioso e sociale delle bambine e dei bambini promuovendone le potenzialita' di relazione, autonomia, creativita', apprendimento, e ad assicurare un'effettiva eguaglianza delle opportunita' educative; nel rispetto della primaria responsabilita' educativa dei genitori, contribuisce alla formazione integrale delle bambine e dei bambini , anche promuovendo il plurilinguismo attraverso l'acquisizione dei primi elementi della lingua inglese, e, nella sua autonomia e unitarieta' didattica e pedagogica, realizza il profilo educativo e la continuita' educativa con il complesso dei servizi all'infanzia e con la scuola primaria.
E' assicurata la generalizzazione dell'offerta formativa e la possibilita' di frequenza della scuola dell'infanzia. A tali fini si provvede attraverso ulteriori decreti legislativi di cui all'articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53, nel rispetto delle modalita' di copertura finanziaria definite dall'articolo 7, comma 8, della predetta legge.
Al fine di realizzare la continuita' educativa di cui al comma 1, gli uffici scolastici regionali promuovono appositi accordi con i competenti uffici delle regioni e degli enti locali.
Art
2.
Accesso alla scuola dell'infanzia
Alla scuola dell'infanzia possono essere iscritti le bambine e i bambini che compiono i tre anni di eta' entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento.
Art
2.
Accesso alla scuola dell'infanzia
Alla scuola dell'infanzia possono essere iscritti le bambine e i bambini che compiono i tre anni di eta' entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento. 4
Art
2.
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2006, N. 296