LEGGE 25 marzo 1985, n. 121 - Ratifica ed esecuzione dell'accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede

Coming into Force25 Aprile 1985
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1985/04/10/085U0121/ORIGINAL
Published date10 Aprile 1985
Enactment Date25 Marzo 1985
Official Gazette PublicationGU n.85 del 10-04-1985 - Suppl. Ordinario
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede.

Art 2.

Piena e intera esecuzione e' data all'accordo con protocollo addizionale di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 13, n. 1, dell'accordo stesso.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 25 marzo 1985 PERTINI CRAXI, Presidente del Consiglio dei

Ministri Visto, il Guardasigilli MARTINAZZOLI

Accordo

ACCORDO

LA SANTA SEDE E LA REPUBBLICA ITALIANA

tenuto conto del processo di trasformazione politica e sociale verificatosi in Italia negli ultimi decenni e degli sviluppi promossi nella Chiesa dal Concilio Vaticano II;

avendo presenti, da parte della Repubblica italiana, i principi sanciti dalla sua Costituzione, e, da parte della Santa Sede, le dichiarazioni del Concilio Ecumenico Vaticano II circa la liberta' religiosa e i rapporti fra la Chiesa e la comunita' politica, nonche' la nuova codificazione del diritto canonico;

considerato inoltre che, in forza del secondo comma dell'articolo 7 della Costituzione della Repubblica italiana, i rapporti tra lo Stato e la Chiesa cattolica sono regolati dai Patti lateranensi, i quali per altro possono essere modificati di comune accordo dalle due Parti senza che cio' richieda procedimenti di revisione costituzionale;

hanno riconosciuto l'opportunita' di addivenire alle seguenti modificazioni consensuali del Concordato lateranense.

Art 1

La Repubblica italiana e la Santa Sede riaffermano che lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani, impegnandosi al pieno rispetto di tale principio nei loro rapporti ed alla reciproca collaborazione per la promozione dell'uomo e il bene del Paese.

Art 2
  1. La Repubblica italiana riconosce alla Chiesa cattolica la piena liberta' di svolgere la sua missione pastorale, educativa e caritativa, di evangelizzazione e di santificazione. In particolare e' assicurata alla Chiesa la liberta' di organizzazione, di pubblico esercizio del culto, di esercizio del magistero e del ministero spirituale nonche' della giurisdizione in materia ecclesiastica.

  2. E' ugualmente assicurata la reciproca liberta' di comunicazione e di corrispondenza fra la Santa Sede, la Conferenza Episcopale italiana, le Conferenze episcopali regionali, i Vescovi, il clero e i fedeli, cosi' come la liberta' di pubblicazione e diffusione degli atti e documenti relativi alla missione della Chiesa.

  3. E' garantita ai cattolici e alle loro associazioni e organizzazioni la piena liberta' di riunione e di manifestazione del pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.

  4. La Repubblica italiana riconosce il particolare significato che Roma, sede vescovile del Sommo Pontefice, ha per la cattolicita'.

Art 3
  1. La circoscrizione delle diocesi e delle parrocchie e' liberamente determinata dall'autorita' ecclesiastica. La Santa Sede si impegna a non includere alcuna parte del territorio italiano in una diocesi la cui sede vescovile si trovi nel territorio di altro Stato.

  2. La nomina dei titolari di uffici ecclesiastici e' liberamente effettuata dall'autorita' ecclesiastica. Quest'ultima da' comunicazione alle competenti autorita' civili della nomina degli Arcivescovi e Vescovi diocesani, dei Coadiutori, degli Abati e Prelati con giurisdizione territoriale, cosi' come dei Parroci e dei titolari degli altri uffici ecclesiastici rilevanti per l'ordinamento dello Stato.

  3. Salvo che per la diocesi di Roma e per quelle suburbicarie, non saranno nominati agli uffici di cui al presente articolo, ecclesiastici che non siano cittadini italiani.

Art 4
  1. I sacerdoti, i diaconi ed i religiosi che hanno emesso i voti hanno facolta' di ottenere, a loro richiesta, di essere esonerati dal servizio militare oppure assegnati al servizio civile sostitutivo.

  2. In caso di mobilitazione generale gli ecclesiastici non assegnati alla cura d'anime sono chiamati ad esercitare il ministero religioso fra le truppe, oppure, subordinatamente, assegnati ai servizi sanitari.

  3. Gli studenti di teologia, quelli degli ultimi due anni di propedeutica alla teologia ed i novizi degli istituti di vita...

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