DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 gennaio 2009, n. 17 - Regolamento recante disposizioni di riorganizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca

Coming into Force28 Marzo 2009
End of Effective Date28 Luglio 2014
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2009/03/13/009G0025/CONSOLIDATED/20140714
Published date13 Marzo 2009
Enactment Date20 Gennaio 2009
Official Gazette PublicationGU n.60 del 13-03-2009
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il codice dell'amministrazione digitale;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2006, n. 233;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, ed in particolare l'articolo 1, commi da 404 a 416;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, e in particolare l'articolo 1, commi 376 e 377;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni dalla legge 14 luglio 2008, n. 121;

Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ed in particolare l'articolo 74;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2007, n. 264, concernente il regolamento recante disposizioni di riorganizzazione del Ministero dell'universita' e della ricerca;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 2007, n. 260, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero della pubblica istruzione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 6 agosto 2008, recante ricognizione in via amministrativa delle strutture trasferite al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, ai sensi dell'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 262 dell'8 novembre 2008;

Sentite le organizzazioni sindacali in data 31 luglio 2008 e in data 20 novembre 2008;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1° agosto 2008;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nella sezione consultiva degli atti normativi nell'adunanza del 28 agosto 2008;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;

Ritenuto di non doversi uniformare al parere del Consiglio di Stato in merito alla necessita' di creare un ruolo ad esaurimento dei dirigenti di seconda fascia in servizio presso gli uffici scolastici provinciali in quanto tali dirigenti non appartengono ad un ruolo a se stante, ma al ruolo nazionale del Ministero, indipendentemente dall'incarico ricoperto;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 dicembre 2008;

Sulla proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro della pubblica amministrazione e l'innovazione, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le riforme per il federalismo; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1. Organizzazione

  1. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di seguito denominato: «Ministero», si articola nei dipartimenti di cui all'articolo 2.

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.C.M. 11 FEBBRAIO 2014, N. 98

Art 2.

Articolazione del Ministero

  1. Il Ministero e' articolato a livello centrale nei seguenti tre dipartimenti:

    1. Dipartimento per l'istruzione;

    2. Dipartimento per l'universita', l'alta formazione artistica, musicale e coreutica e per la ricerca;

    3. Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali.

  2. Nell'ambito dei dipartimenti di cui al comma 1 sono individuati gli uffici di livello dirigenziale generale di cui agli articoli 5, 6 e 7.

  3. Il Ministero e' articolato, a livello periferico, negli uffici scolastici regionali di cui all'articolo 75, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni.

Art 2.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.C.M. 11 FEBBRAIO 2014, N. 98

Art 3.

Attribuzioni dei capi dei dipartimenti

  1. I capi dei dipartimenti di cui all'articolo 2, comma 1, assicurano l'esercizio organico, coordinato ed integrato delle funzioni del Ministero.

  2. I capi dei dipartimenti svolgono compiti di coordinamento, direzione e controllo degli uffici di livello dirigenziale generale compresi nel dipartimento e sono responsabili, a norma dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, e dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, dei risultati complessivamente raggiunti in attuazione degli indirizzi del Ministro. Essi svolgono i compiti previsti dall'articolo 5, comma 5, del citato decreto legislativo n. 300 del 1999, e provvedono, in particolare, all'assegnazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili agli uffici di livello dirigenziale generale compresi nel Dipartimento.

  3. Dal capo del dipartimento dipendono funzionalmente gli uffici di livello dirigenziale generale compresi nel dipartimento stesso. Il capo del dipartimento puo' promuovere progetti che coinvolgono le competenze di piu' uffici dirigenziali generali compresi nel dipartimento, affidandone il coordinamento ad uno dei dirigenti preposti a tali uffici. Gli uffici scolastici regionali di cui all'articolo 8 dipendono funzionalmente dai capi dipartimento in relazione alle specifiche materie da trattare.

  4. I capi dei dipartimenti possono promuovere la realizzazione di progetti comuni mediante il coordinamento delle rispettive strutture.

Art 3.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.C.M. 11 FEBBRAIO 2014, N. 98

Art 4.

Conferenza permanente dei capi dipartimento e dei direttori generali

  1. I capi dei dipartimenti e i dirigenti preposti agli uffici di livello dirigenziale generale compresi nei dipartimenti e agli uffici scolastici regionali si riuniscono in conferenza per trattare le questioni attinenti al coordinamento dell'attivita' dei rispettivi uffici e per formulare al Ministro proposte per l'emanazione di indirizzi e direttive per assicurare il raccordo operativo fra i dipartimenti e lo svolgimento coordinato delle relative funzioni. La conferenza e' presieduta, in ragione delle materie, dai capi dei dipartimenti, che provvedono a convocarla periodicamente in adunanza plenaria, almeno ogni sei mesi.

  2. Il capo dipartimento, o i capi dipartimento, in relazione alla specificita' dei temi da trattare, possono indire adunanze ristrette su specifiche tematiche di loro competenza.

  3. L'ordine del giorno delle adunanze della conferenza deve essere preventivamente trasmesso al Ministro e al capo di Gabinetto. Il Ministro e il Capo di Gabinetto possono partecipare alle sedute della conferenza, qualora lo ritengano opportuno.

  4. Il servizio di segreteria necessario per i lavori della conferenza e' assicurato dalla direzione generale di cui all'articolo 7, comma 4.

Art 4.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.C.M. 11 FEBBRAIO 2014, N. 98

Art 5.

Dipartimento per l'istruzione

  1. Il dipartimento svolge le funzioni nelle seguenti aree: definizione degli obiettivi formativi nei diversi gradi e tipologie di istruzione; organizzazione generale dell'istruzione scolastica, ordinamenti, curricula e programmi scolastici; stato giuridico del personale della scuola; definizione degli indirizzi per l'organizzazione dei servizi nel territorio al fine di garantire livelli di prestazioni uniformi su tutto il territorio nazionale; valutazione dell'efficienza dell'erogazione dei servizi nel territorio; definizione dei criteri e parametri per l'attuazione di interventi sociali nella scuola; definizione di interventi a sostegno delle aree depresse per il riequilibrio territoriale della qualita' del servizio scolastico ed educativo; ricerca e sperimentazione delle innovazioni funzionali alle esigenze formative; riconoscimento dei titoli di studio e delle certificazioni in ambito europeo ed internazionale ed attuazione di politiche dell'educazione comuni ai Paesi dell'Unione europea; assetto complessivo dell'intero sistema formativo; individuazione degli obiettivi e degli standard e percorsi formativi in materia di istruzione superiore e di formazione tecnica superiore; consulenza e supporto all'attivita' delle istituzioni scolastiche autonome; definizione degli indirizzi in materia di scuole paritarie e di scuole e corsi di istruzione non statale; cura delle attivita' relative all'associazionismo degli studenti e dei genitori; promozione dello status dello studente della scuola e della sua condizione; competenze in materia di edilizia scolastica, riservate al Ministero, a norma della legge 11 gennaio 1996, n. 23; competenze riservate all'amministrazione scolastica relativamente alle istituzioni di cui all'articolo 137, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; rapporti con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e con la Conferenza unificata per le materie di propria competenza; attivita' di comunicazione istituzionale nonche' attivita' e convenzioni editoriali e campagne di comunicazione; campagne di sensibilizzazione e promozione di eventi; coordinamento del sito web del Ministero.

  2. Al dipartimento sono assegnati, per l'espletamento dei compiti di supporto, n. 5 uffici dirigenziali non generali, n. 1 ufficio dirigenziale non generale di studio, ricerca e consulenza, i cui compiti sono definiti con il decreto ministeriale di cui all'articolo 10, e n. 40 posizioni dirigenziali non generali di...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT