LEGGE 17 luglio 2006, n. 233 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri. Delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni in materia di funzioni e organizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri

Coming into Force18 Luglio 2006
Published date17 Luglio 2006
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2006/07/17/006G0252/ORIGINAL
Enactment Date17 Luglio 2006
Official Gazette PublicationGU n.164 del 17-07-2006
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art 1.
  1. Il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

  2. Il Governo e' delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per il coordinamento delle disposizioni in materia di funzioni e organizzazione della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri con le disposizioni di cui al decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, come modificato dalla presente legge.

  3. Nell'attuazione della delega di cui al comma 2, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

    1. puntuale individuazione del testo vigente delle norme;

    2. coordinamento del testo delle disposizioni vigenti, apportando le modifiche necessarie per garantire la razionale applicazione nonche' la coerenza logica e sistematica della normativa;

    3. esplicita e analitica indicazione delle norme abrogate;

    4. aggiornamento e semplificazione del linguaggio normativo;

    5. revisione del numero dei dipartimenti e delle direzioni generali, previste dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sulla base di quanto disposto dal comma 23 dell'articolo 1 del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, come modificato dalla presente legge, nel rispetto del principio di invarianza della spesa di cui al comma 25 dell'articolo 1 del medesimo decreto-legge.

  4. I decreti legislativi sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri interessati. Sugli schemi dei decreti legislativi, predisposti sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, sono acquisiti i pareri del Consiglio di Stato e delle competenti Commissioni parlamentari, da rendere ciascuno nel termine di quarantacinque giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati.

  5. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

    La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

    Data a Roma, addi' 17 luglio 2006 NAPOLITANO Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri

    Visto, il Guardasigilli: Mastella

Allegato

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE

AL DECRETO-LEGGE 18 MAGGIO 2006, N. 181

All'articolo 1;

al comma 1, capoverso 1, le parole: " Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali " sono sostituite dalle seguenti: " Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali "; le parole: " Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio " sono sostituite dalle seguenti. "Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare "; le parole: "Ministero dell'istruzione " sono sostituite dalle seguenti: "Ministero della pubblica istruzione"; le parole: "Ministero dei beni e delle attivita' culturali" sono sostituite dalle seguenti: "Ministero per i beni e le attivita' culturali";

il comma 2 e' sostituito dai seguenti:

"2. Al Ministero dello sviluppo economico sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, le funzioni di cui all'articolo 24, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate, fatta eccezione per le funzioni di programmazione economica e finanziaria non ricomprese nelle politiche di sviluppo e di coesione, fatto salvo quanto previsto dal comma 19-bis del presente articolo, e per le funzioni della segreteria del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), la quale e' trasferita alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale. Sono trasferiti altresi' alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, il Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilita' (NARS) e l'Unita' tecnica - finanza di progetto (UTPF) di cui all'articolo 7 della legge 17 maggio 1999, n. 144.

2-bis. All'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono soppresse le parole: ", programmazione, coordinamento e verifica degli interventi per lo sviluppo economico, territoriale e settoriale e politiche di coesione".

2-ter. All'articolo 27, comma 2, alinea, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, le parole da: "secondo il principio di" fino a: "politica industriale" sono sostituite dalle seguenti: ", ivi inclusi gli interventi in favore delle aree sottoutilizzate, secondo il principio di sussidiarieta' e di leale collaborazione con gli enti territoriali interessati e in coerenza con gli obiettivi generali di politica industriale".

2-quater. All'articolo 16 della legge 27 febbraio 1967, n. 48, il decimo comma e' sostituito dal seguente:

"Partecipa alle riunioni del Comitato, con funzioni di segretario, un Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri".

2-quinquies. L'articolo 1 del decreto-legge 26 aprile 2005, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2005, n. 109, e' abrogato ";

al comma 3, le parole: " Ministero dello sviluppo economico " sono sostituite dalle seguenti: " Ministero delle attivita' produttive ";

al comma 5, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: " Il Ministero dei trasporti propone, di concerto con il Ministero delle infrastrutture, il piano generale dei trasporti e della logistica e i piani di settore per i trasporti, compresi i piani urbani di mobilita', ed esprime, per quanto di competenza, il concerto sugli atti di programmazione degli interventi di competenza del Ministero delle infrastrutture. All'articolo 42, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, le parole: "; integrazione modale fra i sistemi di trasporto" sono soppresse ";

il comma 6 e' sostituito dal seguente:

" 6. E' istituito il Ministero della solidarieta' sociale. A detto Ministero sono trasferiti, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale: le funzioni attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dall'articolo 46, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di politiche sociali e di assistenza, fatto salvo quanto disposto dal comma 19 del presente articolo; i compiti di vigilanza dei flussi di entrata dei lavoratori esteri non comunitari, di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 46 del citato decreto legislativo n. 300 del 1999, e neo comunitari, nonche' i compiti di coordinamento delle politiche per l'integrazione degli stranieri immigrati. Restano ferme le attribuzioni del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in materia di politiche previdenziali. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 10 del presente articolo, sono individuate le forme di esercizio coordinato delle funzioni aventi natura assistenziale o previdenziale, nonche' delle funzioni di indirizzo e vigilanza sugli enti di settore; possono essere, altresi'...

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