LEGGE 25 giugno 2005, n. 109 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 aprile 2005, n. 63, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo e la coesione territoriale, nonche' per la tutela del diritto d'autore. Disposizioni concernenti l'adozione di testi unici in materia di previdenza obbligatoria e di previdenza complementare

Coming into Force26 Giugno 2005
Published date25 Giugno 2005
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2005/06/25/005G0140/ORIGINAL
Enactment Date25 Giugno 2005
Official Gazette PublicationGU n.146 del 25-06-2005
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art 1.
  1. Il decreto-legge 26 aprile 2005, n. 63, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo e la coesione territoriale, nonche' per la tutela del diritto d'autore, e' convertito in legge con modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Art 2.
  1. All'articolo 1, comma 50, della legge 23 agosto 2004, n. 243, sono apportate le seguenti modificazioni:

    1. nel primo periodo le parole: «un decreto legislativo recante un testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia previdenziale» sono sostituite dalle seguenti: «uno o piu' decreti legislativi recanti testi unici delle disposizioni legislative vigenti in materia di previdenza obbligatoria e di previdenza complementare» e le parole: «sia volto» sono sostituite dalle seguenti: «siano volti»;

    2. nel secondo e nel terzo periodo le parole: «del testo unico» sono sostituite dalle seguenti: «dei testi unici»;

    3. e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per l'adozione dello schema di decreto o di ciascuno degli schemi di decreto recanti il testo unico in materia di previdenza complementare, si applicano i principi e i criteri direttivi di cui alla presente legge, secondo le modalita' di cui ai commi da 41 a 49».

  2. All'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 243, sono apportate le seguenti ulteriori modificazioni:

    1. al comma 49, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Nel caso in cui siano stati gia' emanati i testi unici di cui al comma 50, le disposizioni integrative e correttive andranno formulate con riferimento ai predetti testi unici, se riguardanti disposizioni in essi ricomprese»;

    2. al comma 51, dopo le parole: «Lo schema del decreto legislativo» sono inserite le seguenti: «in materia di previdenza obbligatoria»;

    3. al comma 52, dopo le parole: «del decreto legislativo» sono inserite le seguenti: «in materia di previdenza obbligatoria»;

    4. al comma 53, dopo le parole: «dello schema di decreto legislativo» sono inserite le seguenti: «in materia di previdenza obbligatoria».

    La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

    Data a Roma, addi' 25 giugno 2005 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio

    dei Ministri Visto, il Guardasigilli: Castelli

Allegato
Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE

AL DECRETO-LEGGE 26 APRILE 2005, N. 63

All'articolo 1, comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", senza maggiori oneri per il bilancio dello Stato".

All'articolo 2, al comma 1, dopo le parole: "articolo 6, comma 3, lettera a), del" sono inserite le seguenti: "regolamento di cui al" e, dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente:

"3-bis. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carica della finanza pubblica".

Dopo l'articolo 2, sono inseriti i seguenti:

"Art. 2-bis. - (Agevolazione fiscale relativa allo svolgimento dei referendum nell'anno 2005) - 1. Per il solo anno 2005, l'agevolazione fiscale prevista dall'articolo 18 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e successive modificazioni, e' estesa anche allo svolgimento dei referendum abrogativi previsti dall'articolo 75 della Costituzione relativamente al materiale commissionato dai comitati promotori dei referendum e dagli altri comitati legalmente costituiti, che partecipano alla campagna referendaria.

  1. All'onere di cui al comma 1, valutato in euro 500.000 per l'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

  2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione del presente articolo, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, fatta salva la facolta' delle amministrazioni competenti di ripetere pro quota dai soggetti interessati le somme eccedenti l'importo di cui al comma 2.

    Art. 2-ter. - (Verifica preventiva dell'interesse archeologico). - 1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 28, comma 4, del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, di seguito denominato: "codice dei beni culturali e del paesaggio", per le opere sottoposte all'applicazione delle disposizioni della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, le stazioni appaltanti trasmettono al soprintendente territorialmente competente, prima dell'approvazione, copia del progetto preliminare dell'intervento o di uno stralcio di esso sufficiente ai fini archeologici, ivi compresi gli esiti delle indagini geologiche e...

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