IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 21 dicembre 2001, n. 443;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 maggio 2002;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, a norma dell'articolo 1, comma 2, della citata legge n. 443 del 2001;
Acquisito il parere delle competenti commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, a norma dell'articolo 1, comma 2, della citata legge n. 443 del 2001;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 2 agosto 2002;
Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, delle attivita' produttive, dell'ambiente e della tutela del territorio, per i beni e le attivita' culturali, dell'interno, della giustizia e per gli affari regionali; Emana il seguente decreto legislativo: Art. 1 Oggetto - Definizioni
Il presente decreto legislativo regola la progettazione, l'approvazione dei progetti e la realizzazione delle infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale, nonche' l'approvazione secondo quanto previsto dall'articolo 13 dei progetti degli insediamenti produttivi strategici e delle infrastrutture strategiche private di preminente interesse nazionale, individuati a mezzo del programma di cui al comma 1 dell'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443. Nell'ambito del programma predetto sono, altresi', individuate, con intese generali quadro tra il Governo e ogni singola regione o provincia autonoma, le opere per le quali l'interesse regionale e' concorrente con il preminente interesse nazionale. Per tali opere le regioni o province autonome partecipano, con le modalita' indicate nelle stesse intese, alle attivita' di progettazione, affidamento dei lavori e monitoraggio, in accordo alle normative vigenti ed alle eventuali leggi regionali allo scopo emanate. Rimangono salve le competenze delle province autonome di Trento e Bolzano previste dallo statuto speciale e relative norme di attuazione.
L'approvazione dei progetti delle infrastrutture ed insediamenti di cui al comma 1 avviene d'intesa tra lo Stato e le regioni nell'ambito del CIPE allargato ai presidenti delle regioni e province autonome interessate, secondo le previsioni della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e dei successivi articoli del presente decreto legislativo.
Le procedure di aggiudicazione delle infrastrutture di cui al comma 1 sono regolate dalle disposizioni del presente decreto legislativo.
Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici nazionali ed i loro concessionari applicano, per le proprie attivita' contrattuali ed organizzative, relative alla realizzazione delle infrastrutture di cui al comma 1, le norme del presente decreto legislativo.
Le regioni, le province, i comuni, le citta' metropolitane, gli enti pubblici dagli stessi dipendenti ed i loro concessionari applicano, per le proprie attivita' contrattuali ed organizzative, diverse da quelle di cui ai commi 2 e 3, relative alla realizzazione delle infrastrutture di cui al comma 1, le norme del presente decreto legislativo fino alla entrata in vigore di una diversa norma regionale, da emanarsi nel rispetto dei principi della legge 21 dicembre 2001, n. 443, per tutte le materie oggetto di legislazione concorrente. Sono fatte salve le competenze dei comuni, delle citta' metropolitane, delle province e delle regioni in materia di progettazione, approvazione e realizzazione delle infrastrutture ed insediamenti produttivi diversi da quelli di cui al comma 1.
Per quanto non previsto dalla legge 21 dicembre 2001, n. 443, dal presente decreto legislativo e dai regolamenti di cui all'articolo 15, alle opere di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni e relativi regolamenti e, per i soggetti di cui al comma 5, le leggi regionali regolanti la materia.
Ai fini di cui al presente decreto legislativo: a) legge delega e' la legge 21 dicembre 2001, n. 443;
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programma e' il programma delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici di preminente interesse
nazionale, di cui all'articolo 1 della legge delega; c) Ministero e' il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
infrastrutture e insediamenti produttivi sono le infrastrutture ed insediamenti produttivi inseriti nel programma;
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opere per le quali l'interesse regionale concorre con il preminente interesse nazionale sono le infrastrutture, individuate
nel programma di cui al comma 1, non aventi carattere
interregionale o internazionale, per le quali sia prevista, nelle
intese generali quadro di cui al comma 1, una particolare
partecipazione delle regioni o province autonome alle procedure
attuative. Hanno carattere interregionale o internazionale le
opere da realizzare sul territorio di piu' regioni o Stati, ovvero
collegate funzionalmente ad una rete interregionale o
internazionale;
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fondi, indica le risorse finanziarie - integrative dei finanziamenti pubblici, anche comunitari e privati allo scopo
stimati disponibili - che la legge finanziaria annualmente destina
alle attivita' di progettazione, istruttoria e realizzazione delle
infrastrutture inserite nel programma;
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soggetti aggiudicatori sono le amministrazioni aggiudicatrici ai sensi dell'articolo 1, lettera b) della direttiva 93/37/CEE,
nonche' i soggetti aggiudicatori di cui all'articolo 2 del decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 158, competenti alla realizzazione
delle infrastrutture. Sono altresi' soggetti aggiudicatori, ai
soli fini di cui alla presente legge, i diversi soggetti pubblici
o privati assegnatari dei fondi;
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CIPE e' il Comitato interministeriale per la programmazione economica, integrato con i presidenti delle regioni e province
autonome di volta in volta interessate dalle singole
infrastrutture e insediamenti produttivi;
legge quadro e' la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni;
regolamento e' il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554;
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concessione e' il contratto di cui all'articolo 19 comma 2, primo periodo della legge 11 febbraio 1994, n. 109, con il quale viene
affidata la progettazione e realizzazione di una infrastruttura a
fronte unicamente del diritto a gestire l'opera ovvero a fronte di
tale diritto accompagnato da un prezzo. I concessionari non sono
soggetti aggiudicatori ai sensi del presente decreto legislativo;
gli appalti del...