DECRETO LEGISLATIVO 20 agosto 2002, n. 190 - Attuazione della legge 21 dicembre 2001, n. 443, per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale

Coming into Force10 Settembre 2002
End of Effective Date30 Giugno 2006
Enactment Date20 Agosto 2002
Published date26 Agosto 2002
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2002/08/26/002G0220/CONSOLIDATED/20060502
Official Gazette PublicationGU n.199 del 26-08-2002 - Suppl. Ordinario n. 174
Capo I Infrastrutture ed insediamenti produttivi
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 21 dicembre 2001, n. 443;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 maggio 2002;

Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, a norma dell'articolo 1, comma 2, della citata legge n. 443 del 2001;

Acquisito il parere delle competenti commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, a norma dell'articolo 1, comma 2, della citata legge n. 443 del 2001;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 2 agosto 2002;

Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, delle attivita' produttive, dell'ambiente e della tutela del territorio, per i beni e le attivita' culturali, dell'interno, della giustizia e per gli affari regionali; Emana il seguente decreto legislativo: Art. 1 Oggetto - Definizioni

  1. Il presente decreto legislativo regola la progettazione, l'approvazione dei progetti e la realizzazione delle infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale, nonche' l'approvazione secondo quanto previsto dall'articolo 13 dei progetti degli insediamenti produttivi strategici e delle infrastrutture strategiche private di preminente interesse nazionale, individuati a mezzo del programma di cui al comma 1 dell'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443. Nell'ambito del programma predetto sono, altresi', individuate, con intese generali quadro tra il Governo e ogni singola regione o provincia autonoma, le opere per le quali l'interesse regionale e' concorrente con il preminente interesse nazionale. Per tali opere le regioni o province autonome partecipano, con le modalita' indicate nelle stesse intese, alle attivita' di progettazione, affidamento dei lavori e monitoraggio, in accordo alle normative vigenti ed alle eventuali leggi regionali allo scopo emanate. Rimangono salve le competenze delle province autonome di Trento e Bolzano previste dallo statuto speciale e relative norme di attuazione.

  2. L'approvazione dei progetti delle infrastrutture ed insediamenti di cui al comma 1 avviene d'intesa tra lo Stato e le regioni nell'ambito del CIPE allargato ai presidenti delle regioni e province autonome interessate, secondo le previsioni della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e dei successivi articoli del presente decreto legislativo.

  3. Le procedure di aggiudicazione delle infrastrutture di cui al comma 1 sono regolate dalle disposizioni del presente decreto legislativo.

  4. Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici nazionali ed i loro concessionari applicano, per le proprie attivita' contrattuali ed organizzative, relative alla realizzazione delle infrastrutture di cui al comma 1, le norme del presente decreto legislativo.

  5. Le regioni, le province, i comuni, le citta' metropolitane, gli enti pubblici dagli stessi dipendenti ed i loro concessionari applicano, per le proprie attivita' contrattuali ed organizzative, diverse da quelle di cui ai commi 2 e 3, relative alla realizzazione delle infrastrutture di cui al comma 1, le norme del presente decreto legislativo fino alla entrata in vigore di una diversa norma regionale, da emanarsi nel rispetto dei principi della legge 21 dicembre 2001, n. 443, per tutte le materie oggetto di legislazione concorrente. Sono fatte salve le competenze dei comuni, delle citta' metropolitane, delle province e delle regioni in materia di progettazione, approvazione e realizzazione delle infrastrutture ed insediamenti produttivi diversi da quelli di cui al comma 1.

  6. Per quanto non previsto dalla legge 21 dicembre 2001, n. 443, dal presente decreto legislativo e dai regolamenti di cui all'articolo 15, alle opere di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni e relativi regolamenti e, per i soggetti di cui al comma 5, le leggi regionali regolanti la materia.

  7. Ai fini di cui al presente decreto legislativo: a) legge delega e' la legge 21 dicembre 2001, n. 443;

  1. programma e' il programma delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici di preminente interesse

    nazionale, di cui all'articolo 1 della legge delega; c) Ministero e' il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

  2. infrastrutture e insediamenti produttivi sono le infrastrutture ed insediamenti produttivi inseriti nel programma;

  3. opere per le quali l'interesse regionale concorre con il preminente interesse nazionale sono le infrastrutture, individuate

    nel programma di cui al comma 1, non aventi carattere

    interregionale o internazionale, per le quali sia prevista, nelle

    intese generali quadro di cui al comma 1, una particolare

    partecipazione delle regioni o province autonome alle procedure

    attuative. Hanno carattere interregionale o internazionale le

    opere da realizzare sul territorio di piu' regioni o Stati, ovvero

    collegate funzionalmente ad una rete interregionale o

    internazionale;

  4. fondi, indica le risorse finanziarie - integrative dei finanziamenti pubblici, anche comunitari e privati allo scopo

    stimati disponibili - che la legge finanziaria annualmente destina

    alle attivita' di progettazione, istruttoria e realizzazione delle

    infrastrutture inserite nel programma;

  5. soggetti aggiudicatori sono le amministrazioni aggiudicatrici ai sensi dell'articolo 1, lettera b) della direttiva 93/37/CEE,

    nonche' i soggetti aggiudicatori di cui all'articolo 2 del decreto

    legislativo 17 marzo 1995, n. 158, competenti alla realizzazione

    delle infrastrutture. Sono altresi' soggetti aggiudicatori, ai

    soli fini di cui alla presente legge, i diversi soggetti pubblici

    o privati assegnatari dei fondi;

  6. CIPE e' il Comitato interministeriale per la programmazione economica, integrato con i presidenti delle regioni e province

    autonome di volta in volta interessate dalle singole

    infrastrutture e insediamenti produttivi;

  7. legge quadro e' la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni;

  8. regolamento e' il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554;

  9. concessione e' il contratto di cui all'articolo 19 comma 2, primo periodo della legge 11 febbraio 1994, n. 109, con il quale viene

    affidata la progettazione e realizzazione di una infrastruttura a

    fronte unicamente del diritto a gestire l'opera ovvero a fronte di

    tale diritto accompagnato da un prezzo. I concessionari non sono

    soggetti aggiudicatori ai sensi del presente decreto legislativo;

    gli appalti del...

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