LEGGE 8 ottobre 2010, n. 170 - Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico. (10G0192)

Coming into Force02 Novembre 2010
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2010/10/18/010G0192/ORIGINAL
Enactment Date08 Ottobre 2010
Published date18 Ottobre 2010
Official Gazette PublicationGU n.244 del 18-10-2010
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA promulga la seguente legge:

Art 1.

Riconoscimento e definizione di dislessia, disgrafia, disortografia e discalculia

  1. La presente legge riconosce la dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia quali disturbi specifici di apprendimento, di seguito denominati «DSA», che si manifestano in presenza di capacita' cognitive adeguate, in assenza di patologie neurologiche e di deficit sensoriali, ma possono costituire una limitazione importante per alcune attivita' della vita quotidiana.

  2. Ai fini della presente legge, si intende per dislessia un disturbo specifico che si manifesta con una difficolta' nell'imparare a leggere, in particolare nella decifrazione dei segni linguistici, ovvero nella correttezza e nella rapidita' della lettura.

  3. Ai fini della presente legge, si intende per disgrafia un disturbo specifico di scrittura che si manifesta in difficolta' nella realizzazione grafica.

  4. Ai fini della presente legge, si intende per disortografia un disturbo specifico di scrittura che si manifesta in difficolta' nei processi linguistici di transcodifica.

  5. Ai fini della presente legge, si intende per discalculia un disturbo specifico che si manifesta con una difficolta' negli automatismi del calcolo e dell'elaborazione dei numeri.

  6. La dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia possono sussistere separatamente o insieme.

  7. Nell'interpretazione delle definizioni di cui ai commi da 2 a 5, si tiene conto dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche in materia.

Art 2.

Finalita'

  1. La presente legge persegue, per le persone con DSA, le seguenti finalita':

  1. garantire il diritto all'istruzione;

  2. favorire il successo scolastico, anche attraverso misure didattiche di supporto, garantire una formazione adeguata e promuovere lo sviluppo delle potenzialita';

  3. ridurre i disagi relazionali ed emozionali;

  4. adottare forme di verifica e di valutazione adeguate alle necessita' formative degli studenti;

  5. preparare gli insegnanti e sensibilizzare i genitori nei confronti delle problematiche legate ai DSA;

  6. favorire la diagnosi precoce e percorsi didattici riabilitativi;

  7. incrementare la comunicazione e la collaborazione tra famiglia, scuola e servizi sanitari durante il percorso di istruzione e di formazione;

  8. assicurare eguali opportunita' di sviluppo delle capacita' in ambito sociale e professionale.

Art 3.

Diagnosi

  1. La diagnosi dei DSA e' effettuata nell'ambito dei trattamenti specialistici gia' assicurati dal Servizio sanitario nazionale a legislazione vigente ed e' comunicata dalla famiglia alla scuola di appartenenza dello studente. Le regioni nel cui territorio non sia possibile effettuare la diagnosi nell'ambito dei trattamenti specialistici...

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