LEGGE 6 dicembre 1971, n. 1044 - Piano quinquennale per l'istituzione di asili-nido comunali con il concorso dello Stato

Coming into Force30 Dicembre 1971
Enactment Date06 Dicembre 1971
Published date15 Dicembre 1971
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1971/12/15/071U1044/CONSOLIDATED/19981229
Official Gazette PublicationGU n.316 del 15-12-1971
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

L'assistenza negli asili-nido ai bambini di eta' fino a tre anni, nel quadro di una politica per la famiglia, costituisce un servizio sociale di interesse pubblico.

Gli asili-nido hanno lo scopo di provvedere alla temporanea custodia dei bambini, per assicurare una adeguata assistenza alla famiglia e anche per facilitare lo accesso della donna al lavoro nel quadro di un completo sistema di sicurezza sociale.

Al fine di realizzare, nel quinquennio 1972-76, la costruzione e la gestione di almeno 3.800 asili-nido, lo Stato assegna alle regioni fondi speciali per la concessione di contributi in denaro ai comuni.

I contributi sono di due tipi. Il primo, pari ad una cifra fissa una tantum di lire 40 milioni, viene erogato quale concorso alle spese relative alla costruzione, l'impianto e l'arredamento dell'asilo-nido. Il secondo, pari ad una cifra fissa annuale di lire 20 milioni, viene erogato quale concorso alle spese di gestione, funzionamento e manutenzione dell'asilo-nido medesimo. Questo ultimo contributo viene erogato con preferenza a quegli asili-nido per i quali e' stato erogato il primo contributo, nonche' per quelli gestiti da enti locali.

Tali contributi possono essere integrati dalle regioni direttamente o attraverso altre forme di finanziamento da esse stabilite.

Art 1.

L'assistenza negli asili-nido ai bambini di eta' fino a tre anni, nel quadro di una politica per la famiglia, costituisce un servizio sociale di interesse pubblico.

Gli asili-nido hanno lo scopo di provvedere alla temporanea custodia dei bambini, per assicurare una adeguata assistenza alla famiglia e anche per facilitare lo accesso della donna al lavoro nel quadro di un completo sistema di sicurezza sociale.

Al fine di realizzare, nel quinquennio 1972-76, la costruzione e la gestione di almeno 3.800 asili-nido, lo Stato assegna alle regioni fondi speciali per la concessione di contributi in denaro ai comuni.

COMMA ABROGATO DALLA L. 29 NOVEMBRE 1977, N. 891.

Tali contributi possono essere integrati dalle regioni direttamente o attraverso altre forme di finanziamento da esse stabilite.

Art 2.

Ai fini di cui alla presente legge e' istituito uno speciale fondo per gli asili-nido, iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanita'.

Il fondo viene ripartito dal Ministro per la sanita' tra le regioni entro il mese di febbraio di ogni anno, sulla base dei criteri previsti dall'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, relativa ai provvedimenti finanziari per l'attuazione delle regioni a statuto ordinario.

Le somme non impegnate in un esercizio possono esserlo negli anni successivi.

Art 3.

Il Ministero della sanita' verifica lo stato di attuazione dei piani annuali degli asili-nido.

Art 4.

Per la costruzione e la gestione di asili-nido i comuni o consorzi di comuni possono richiedere l'erogazione dei contributi di cui alla presente legge...

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