LEGGE 27 maggio 1991, n. 176 - Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989

Coming into Force12 Giugno 1991
Published date11 Giugno 1991
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1991/06/11/091G0213/ORIGINAL
Enactment Date27 Maggio 1991
Official Gazette PublicationGU n.135 del 11-06-1991 - Suppl. Ordinario n. 35
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.
  1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989.

Art 2.
  1. Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 49 della convenzione stessa.

Art 3.
  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 27 maggio 1991 COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri

DE MICHELIS, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: MARTELLI

Convention

Parte di provvedimento in formato grafico

Convenzione

TRADUZIONE NON UFFICIALE

CONVENZIONE SUI DIRITTI DEL FANCIULLO

Preambolo

Gli Stati parti alla presente Convenzione

Considerando che, in conformita' con i principi proclmatati nella Carta delle Nazioni Unite il riconoscimento della dignita' inerente a tutti i membri della famiglia umana nonche' l'uguaglianza ed il carattere inalienabile dei loro diritti sono le fondamenta della liberta', della giustizia e della pace nel mondo,

Tenendo presente che i popoli delle Nazioni Unite hanno ribadito nella Carta la loro fede nei diritti fondamentali dell'uomo e nella dignita' e nel valore della persona umana ed hanno risolto di favorire il progresso sociale e di instaurare migliori condizioni di vita in un maggiore liberta',

Riconoscendo che le Nazioni Unite, nella Dichiarazione Universale dei Dirittti dell'Uomo e nei Patti internazionali relativi ai Dirittti dell'Uomo hanno proclamato ed hanno convenuto che ciascuno puo' avvalersi di tutti i diritti e di tutte le liberta' che vi sono enun- ciate, senza distinzione di sorta in particolare di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di ogni altra opinione, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di ogni altra circostanza,

Rammentando che nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, le Nazioni Unite hanno proclamato che l'infanzia ha diritto ad un aiuto e ad una assistenza particolari,

Convinti che la famiglia, unita fondamentale della societa' ed ambiente naturale per la crescita ed il benessere di tutti i suoi membri ed in particolare dei fanciulli, deve ricevere la protezione e l'assistenza di cui necessita per poter svolgere integramente il suo ruolo nella collettivita',

Riconoscendo che il fanciullo, ai fini dello sviluppo armonioso e completo della sua personalita' deve crescere in un'ambiente familiare in un clima di felicita', di amore e di comprensione,

In considerazione del fatto che occorra preparare pienamente il fanciullo ad avere una sua vita individuale nella Societa', ed educarlo nello spirito degli ideali proclamati nella Carta delle Nazioni Unite, in particolare in uno spirito di pace, di dignita', di tolleranza, di liberta', di uguaglianza e di solidarieta',

Tenendo presente che la neccessita' di concedere una protezione speciale al fanciullo e' stata enunciata nella Dichiarazione di Ginevra del 1924 sui diritti del fanciullo e nella Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo adottata dall'Assemblea Generale il 20 novembre 1959 e riconosciuta nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, nel Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici - in particolare negli articoli 23 e 24 - nel Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali - in particolare all'articolo 10- e negli Statuti e strumenti pertinenti delle Istituzioni specializzate e delle Organizzazioni internazionali che si preoccupano del benessere del fanciullo,

Tenendo presente che, come indicato nella Dichiarazione dei Diritti dell'Uomo "il fanciullo, a causa della sua mancanza di maturita' fisica ed intellettuale necessita di una protezione e di cure particolari, ivi compresa una protezione legale appropriata, sia prima che dopo la nascita,

Rammentando le disposizioni della Dichiarazione sui principi sociali e giuridici applicabili alla protezione ed al benessere dei fanciulli, considerati sopratutto sotto il profilo delle prassi in materia di adozione e di collocamento familiare a livello nazionale e internazionale; dell'Insieme delle regole minime delle Nazioni Unite relative all'amministrazione della giustizia minorile (Regole di Beijing) e della Dichiarazione sulla protezione delle donne e dei fanciulli in periodi di emergenza e di conflitto armato,

Riconoscendo che vi sono in tutti i paesi del mondo fanciulli che vivono in condizioni particolarmente difficili e che e' necessario prestare ad essi una particolare attenzione,

Tenendo debitamente conto dell'importanza delle tradizioni e dei valori culturali di ciascun popolo per la protezione e lo sviluppo armonioso del fanciullo,

Riconoscendo l'importanza della cooperazione internazionale per il miglioramento delle condizioni di vita dei fanciulli di tutti i paesi, in particolare nei paesi in via di sviluppo,

Hanno convenuto quanto segue:

Articolo primo

Ai sensi della presente Convenzione si intende per fanciullo ogni essere umano avente un'eta' inferiore a diciott'anni, salvo se abbia raggiunto prima la maturita' in virtu' della legislazione applicabile.

PRIMA PARTE
Articolo 2
  1. Gli Stati parti si impegnano a rispettare i diritti enunciati nella presente Convenzione ed a garantirli ad ogni fanciullo che dipende dalla loro giurisdizione, senza distinzione di sorta ed a prescindere da ogni considerazione di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o altra del fanciullo o dei suoi genitori o rappresentanti legali, dalla loro origine nazionale, etnica o sociale, dalla loro situazione finanziaria, dalla loro incapacita', dalla loro nascita o da ogni altra circostanza;

  2. Gli Stati parti adottano tutti i provvedimenti appropriati affinche' il fanciullo sia effettivamente tutelato contro ogni forma di discriminazione o di sanzione motivate dalla condizione sociale, dalle attivita', opinioni professate o convinzioni dei suoi genitori, dei suoi rappresentanti legali o dei suoi familiari.

Articolo 3
  1. In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza sia delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorita' amministrative o degli organi legislativi, l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente.

  2. Gli Stati parti si impegnano ad assicurare al fanciullo la protezione e le cure necessarie al suo benessere, in considerazione dei diritti e dei dover dei sui genitori, dei suoi tutori o di altre persone che hanno la sua responsabilita' legale, ed a tal fine essi adottano tutti i provvedimenti legislativi ed amministrativi appropriati.

  3. Gli Stati parti vigilano affinche' il funzionamento delle istituzioni, servizi ed istituti che hanno la responsabilita' dei fanciulli e che provvedono alla loro protezione sia conforme alle norme stabilite dalle Autorita' competenti in particolare nell'ambito della sicurezza e della salute e per quanto riguarda il numero e la competenza del loro personale nonche' l'esistenza di un adeguato controllo.

Articolo 4

Gli Stati parti si impegnano ad adottare tutti i provvedimenti legislativi, amministrativi ed altri, necessari per attuare i diritti riconosciuti dalla presente Convenzione. Trattandosi di diritti economici, sociali e culturali essi adottano tali provvedimenti entro i limiti delle risorse di cui dispongono e, se del caso, nell'ambito della coopperazione interanzionale.

Articolo 5

Gli Stati parti rispettano la responsabilita', il diritto ed il dovere dei genitori o, se del caso, dei membri della famiglia allargata o della collettivita', come previsto dagli usi locali, dei tutori o altre persone legalmente responsabili del fanciullo, di dare a quest'ultimo, maniera corrispondente allo sviluppo delle sue capacita' l'orientamento ed i consigli adeguati allaesercizio dei diritti che gli sono riconosciuti dalla presente Convenzione.

Articolo 6
  1. Gli Stati parti riconoscono che ogni fanciullo ha un diritto inerente alla vita.

  2. Gli Stati parti assicurano in tutta la misura del possibile la sopravvivenza e lo sviluppo del fanciullo.

Articolo 7
  1. Il fanciullo e' registrato immediatamente al momento della sua nascita e da allora ha diritto ad un nome, ad...

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