Il regime delle riduzioni e detrazioni

AutoreSalvatore Antonello Parente
Pagine197-260
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CAPITOLO QUINTO
ILREGIMEDELLERIDUZIONIEDETRAZIONI
SOMMARIO: 1. La disciplina generale delle riduzioni dell’imposta: l’apertu-
ra di un’altra successione nel quinquennio, avente ad oggetto gli stessi
beni e diritti. – 2. Le fattispecie specifiche: a) la riduzione dell’imposta
per l’ipotesi di appartenenza all’attivo ereditario di beni immobili cul-
turali non vincolati, di cui alla legge n. 1089/39 (oggi d.lgs. 22 gennaio
2004, n. 42). – 3. b) La riduzione dell’imposta per l’ipotesi della de-
voluzione di fondi rustici nell’àmbito di una famiglia diretto – coltiva-
trice. – 4. c) La riduzione dell’imposta per l’ipotesi di devoluzione di
immobili adibiti all’esercizio di un’impresa familiare artigiana al co-
niuge o ai parenti in linea retta entro il terzo grado del de cuius. – 5. d)
La riduzione dell’imposta per l’ipotesi di devoluzione di aziende, quote
di società di persone o beni strumentali ubicati in Comuni montani con
meno di cinquemila abitanti o nelle frazioni con meno di mille abitanti
anche se situate in Comuni montani di maggiori dimensioni. Estensione
di tale agevolazione alle donazioni. – 6. Le considerazioni conclusive:
abrogazione tacita parziale dell’art. 25 del d.lgs. n. 346/1990. – 7. La
detrazione delle altre imposte: fondamento e disciplina generale.
1. La disciplina generale delle riduzioni dell’imposta: l’apertura di
un’altra successione nel quinquennio, avente ad oggetto gli stessi
beni e diritti
L’art. 251 disciplina le riduzioni dell’imposta in deroga ai criteri di
1 La norma, collocata nel capo III del d.lgs. n. 346/1990, dedicato alla disci-
plina delle “riduzioni e detrazioni, e rubricata “Riduzioni dell’imposta”, dispone
testualmente: «1. Se la successione è aperta entro cinque anni da altra successione
o da una donazione avente per oggetto gli stessi beni e diritti, l’imposta è ridotta di
un importo inversamente proporzionale al tempo trascorso, in ragione di un deci-
mo per ogni anno o frazione di anno; se nella successione non sono compresi tutti
i beni e diritti oggetto della precedente successione o donazione o sono compresi
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Criteri di deducibilitá delle passivitá e limiti quantitativi del tributo successorio
determinazione del tributo fissati nei capi primo e secondo del decre-
anche altri beni o diritti, la riduzione si applica sulla quota di imposta proporzio-
nale al valore dei beni e dei diritti compresi in entrambe.
2. Se nell’attivo ereditario sono compresi beni immobili culturali di cui all’art.
13, non sottoposti anteriormente all’apertura della successione al vincolo previsto
nell’art. 2 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, l’imposta dovuta dall’erede o le-
gatario al quale sono devoluti è ridotta dell’importo proporzionalmente corrispon-
dente al cinquanta per cento del loro valore. L’erede o legatario deve presentare
l’inventario dei beni per i quali ritiene spettante la riduzione, con la descrizione
particolareggiata degli stessi e con ogni notizia idonea alla loro identificazione,
al competente organo periferico del Ministero per i beni culturali e ambientali, il
quale attesta per ogni singolo bene l’esistenza delle caratteristiche di cui alla leg-
ge 1° giugno 1939, n. 1089; l’attestazione deve essere allegata alla dichiarazione
della successione. L’accertamento positivo delle caratteristiche di cui alla predetta
legge comporta la sottoposizione dell’immobile al vincolo ivi previsto. Si applica-
no le disposizioni dell’art. 13, commi 3, 4 e 5.
3. Se nell’attivo ereditario sono compresi fondi rustici, incluse le costruzioni
rurali, anche se non insistenti sul fondo, di cui all’art. 39 del testo unico delle im-
poste sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicem-
bre 1986, n. 917, devoluti al coniuge, a parenti in linea retta o a fratelli o sorelle
del defunto, l’imposta dovuta dall’erede o legatario al quale sono devoluti è ridotta
dell’importo proporzionalmente corrispondente al quaranta per cento della parte
del loro valore complessivo non superiore a lire duecentomilioni. La riduzione
compete a condizione che l’erede o legatario sia coltivatore diretto, che la devolu-
zione avvenga nell’ambito di una famiglia diretto – coltivatrice e che l’esistenza
di questi requisiti risulti da attestazione dell’ufficio regionale competente allega-
ta alla dichiarazione della successione. È diretto – coltivatrice la famiglia che si
dedica direttamente e abitualmente alla coltivazione dei fondi e all’allevamento
e governo del bestiame, sempreché la complessiva forza lavorativa del nucleo
familiare non sia inferiore al terzo di quella occorrente per le normali necessità
della coltivazione del fondo e dell’allevamento e del governo del bestiame; ai
fini del calcolo della forza lavorativa il lavoro della donna è equiparato a quello
dell’uomo.
4. Se nell’attivo ereditario sono compresi immobili o parti di immobili adibiti
all’esercizio dell’impresa, devoluti al coniuge o a parenti in linea retta entro il ter-
zo grado del defunto nell’ambito di un’impresa artigiana familiare, come definita
dalla L. 8 agosto 1985, n. 443, e dall’art. 230 bis del codice civile, l’imposta do-
vuta dall’erede o legatario al quale sono devoluti è ridotta dell’importo proporzio-
nalmente corrispondente al quaranta per cento della parte del valore complessivo
non superiore a lire duecentomilioni, a condizione che l’esistenza dell’impresa
familiare artigiana risulti dall’atto pubblico o dalla scrittura privata autenticata di
cui all’art. 5, comma 4, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, appro-
vato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986.
4 bis. Se nell’attivo ereditario sono compresi, purché ubicati in comuni mon-
tani con meno di cinquemila abitanti o nelle frazioni con meno di mille abitanti
anche se situate in comuni montani di maggiori dimensioni, aziende, quote di
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V. Il regime delle riduzioni e detrazioni
to2. La riduzione consiste in una modifica opportuna o conveniente
dell’imposta, che viene limitata dal punto di vista quantitativo, e non
comporta una trasformazione del tributo, ma una mera diminuzione,
che non ne altera la natura3. In altri termini, l’ammontare del tributo
lordo, determinato applicando le aliquote di cui all’art. 2, comma 48,
decreto-legge n. 262/2006, convertito in legge n. 286/2006, al valore
complessivo netto dei beni devoluti, è diminuito dell’importo delle
riduzioni4.
La riduzione va tenuta distinta dall’agevolazione: le due figure
hanno in comune il perseguimento di un vantaggio per attenuare l’en-
tità del tributo, ma la ratio delle discipline è diversa5 e solitamente le
agevolazioni, a differenza delle riduzioni, sono introdotte nel sistema
da provvedimenti legislativi distinti da quelli istitutivi del tributo6.
Nel merito, l’articolo delinea cinque fattispecie di riduzione del
tributo successorio: la riduzione in occasione dell’apertura di un’al-
tra successione nel quinquennio; la riduzione allorquando nell’attivo
siano compresi beni immobili culturali non vincolati, ai sensi del
società di persone o beni strumentali di cui all’art. 40 del testo unico delle imposte
sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, trasferiti al coniuge
o al parente entro il terzo grado del defunto, l’imposta dovuta dal beneficiario
è ridotta dell’importo proporzionale corrispondente al quaranta per cento della
parte del loro valore complessivo, a condizione che gli aventi causa proseguano
effettivamente l’attività imprenditoriale per un periodo non inferiore a cinque anni
dalla data del trasferimento. Il beneficiario deve dimostrare detta condizione entro
sessanta giorni dalla scadenza del suindicato termine mediante dichiarazione da
presentare presso l’ufficio competente ove sono registrate la denuncia o l’atto;
in mancanza di tale dimostrazione il beneficiario stesso è tenuto al pagamento
dell’imposta in misura ordinaria con gli stessi interessi di mora, decorrenti dalla
data in cui l’imposta medesima avrebbe dovuto essere pagata. Per il pagamento
dell’imposta di successione relativa all’ipotesi di cui al presente comma si appli-
cano le disposizioni previste dall’art. 38.
4 ter. Le agevolazioni di cui al comma 4 bis si applicano anche in caso di
donazioni».
2 A. URICCHIO, Commento art. 25 d.lgs. n. 346/1990, in N. D’AMATI (a
cura di), Commento al testo unico delle imposte sulle successioni e donazioni, cit.,
p. 222.
3 L. NASTRI, L’imposta sulle successioni e donazioni, cit., p. 172-173.
4 G. SANTARCANGELO, Guida alla tassazione degli atti notarili, cit.,
p. 289.
5 L. NASTRI, L’imposta sulle successioni e donazioni, cit., p. 173.
6 L. NASTRI, L’imposta sulle successioni e donazioni, cit., p. 173.

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