DECRETO LEGISLATIVO 31 ottobre 1990, n. 346 - Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni

Coming into Force01 Gennaio 1991
Enactment Date31 Ottobre 1990
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1990/11/27/090G0384/CONSOLIDATED/20191230
Published date27 Novembre 1990
Official Gazette PublicationGU n.277 del 27-11-1990 - Suppl. Ordinario n. 75
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'art. 17, terzo comma, della legge 9 ottobre 1971, n. 825;

Visto l'art. 1, comma 3, della legge 26 giugno 1990, n. 165, che ha prorogato, da ultimo, il termine per l'emanazione dei testi unici previsti dall'art. 17 della legge n. 825 del 1971;

Udito il parere della Commissione parlamentare istituita a norma dell'art. 17 della citata legge n. 825 del 1971;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 ottobre 1990;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri delle finanze, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'interno; E M A N A

il seguente decreto legislativo: Art. 1.

  1. E' approvato l'unito testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, vistato dal proponente e composto di 63 articoli.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 31 ottobre 1990 COSSIGA

ANDREOTTI, Presidente del Consiglio

dei Ministri

FORMICA, Ministro delle finanze

CARLI, Ministro del tesoro

CIRINO POMICINO, Ministro del

bilancio e della programmazione

economica

SCOTTI, Ministro dell'interno Visto, il Guardasigilli: VASSALLI

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI
Art 2.

(Art. 2 D.P.R. n. 637/1972)

Territorialita' dell'imposta

  1. L'imposta e' dovuta in relazione a tutti i beni e diritti trasferiti, ancorche' esistenti all'estero.

  2. Se alla data dell'apertura della successione o a quella della donazione il defunto o il donante non era residente nello Stato, l'imposta e' dovuta limitatamente ai beni e ai diritti ivi esistenti.

  3. Agli effetti del comma 2 si considerano in ogni caso esistenti nello Stato:

    1. i beni e i diritti iscritti in pubblici registri dello Stato e i diritti reali di godimento ad essi relativi;

    2. le azioni o quote di societa', nonche' le quote di partecipazione in enti diversi dalle societa', che hanno nel territorio dello Stato la sede legale o la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale;

    3. le obbligazioni e gli altri titoli in serie o di massa diversi dalle azioni, emessi dallo Stato o da societa' ed enti di cui alla lettera b);

    4. i titoli rappresentativi di merci esistenti nello Stato;

    5. i crediti, le cambiali, i vaglia cambiari e gli assegni di ogni specie, se il debitore, il trattario o l'emittente e' residente nello Stato;

    6. i crediti garantiti su beni esistenti nello Stato fino a concorrenza del valore dei beni medesimi, indipendentemente dalla residenza del debitore;

    7. i beni viaggianti in territorio estero con destinazione nello Stato o vincolati al regime doganale della temporanea esportazione.

  4. Non si considerano esistenti nel territorio dello Stato i beni viaggianti con destinazione all'estero o vincolati al regime doganale della temporanea importazione.

Art 3.

(Art. 3 D.P.R. n. 637/1972)

Trasferimenti non soggetti all'imposta

  1. Non sono soggetti all'imposta i trasferimenti a favore dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni, ne' quelli a favore di enti pubblici e di fondazioni o associazioni legalmente riconosciute, che hanno come scopo esclusivo l'assistenza, lo studio, la ricerca scientifica, l'educazione, l'istruzione o altre finalita' di pubblica utilita'.

  2. I trasferimenti a favore di enti pubblici e di fondazioni o associazioni legalmente riconosciute, diversi da quelli indicati nel comma 1, non sono soggetti all'imposta se sono stati disposti per le finalita' di cui allo stesso comma.

  3. Nei casi di cui al comma 2 il beneficiario deve dimostrare, entro cinque anni dall'accettazione dell'eredita' o della donazione o dall'acquisto del legato, di avere impiegato i beni o diritti ricevuti o la somma ricavata dalla loro alienazione per il conseguimento delle finalita' indicate dal testatore o dal donante. In mancanza di tale dimostrazione esso e' tenuto al pagamento dell'imposta con gli interessi legali dalla data in cui avrebbe dovuto essere pagata.

  4. Le disposizioni del presente articolo si applicano a condizione di reciprocita' per gli enti pubblici esteri e per le fondazioni e associazioni costituite all'estero.

Art 3.

(Art. 3 D.P.R. n. 637/1972)

Trasferimenti non soggetti all'imposta

  1. Non sono soggetti all'imposta i trasferimenti a favore dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni, ne' quelli a favore di enti pubblici e di fondazioni o associazioni legalmente riconosciute, che hanno come scopo esclusivo l'assistenza, lo studio, la ricerca scientifica, l'educazione, l'istruzione o altre finalita' di pubblica utilita' , nonche' da organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (ONLUS) .

  2. I trasferimenti a favore di enti pubblici e di fondazioni o associazioni legalmente riconosciute, diversi da quelli indicati nel comma 1, non sono soggetti all'imposta se sono stati disposti per le finalita' di cui allo stesso comma.

  3. Nei casi di cui al comma 2 il beneficiario deve dimostrare, entro cinque anni dall'accettazione dell'eredita' o della donazione o dall'acquisto del legato, di avere impiegato i beni o diritti ricevuti o la somma ricavata dalla loro alienazione per il conseguimento delle finalita' indicate dal testatore o dal donante. In mancanza di tale dimostrazione esso e' tenuto al pagamento dell'imposta con gli interessi legali dalla data in cui avrebbe dovuto essere pagata.

  4. Le disposizioni del presente articolo si applicano a condizione di reciprocita' per gli enti pubblici esteri e per le fondazioni e associazioni costituite all'estero.

Art 3.

(Art. 3 D.P.R. n. 637/1972) Trasferimenti non soggetti all'imposta

  1. Non sono soggetti all'imposta i trasferimenti a favore dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni, ne' quelli a favore di enti pubblici e di fondazioni o associazioni legalmente riconosciute, che hanno come scopo esclusivo l'assistenza, lo studio, la ricerca scientifica, l'educazione, l'istruzione o altre finalita' di pubblica utilita' , nonche' da organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (ONLUS).

  2. I trasferimenti a favore di enti pubblici e di fondazioni o associazioni legalmente riconosciute, diversi da quelli indicati nel comma 1, non sono soggetti all'imposta se sono stati disposti per le finalita' di cui allo stesso comma.

  3. Nei casi di cui al comma 2 il beneficiario deve dimostrare, entro cinque anni dall'accettazione dell'eredita' o della donazione o dall'acquisto del legato, di avere impiegato i beni o diritti ricevuti o la somma ricavata dalla loro alienazione per il conseguimento delle finalita' indicate dal testatore o dal donante. In mancanza di tale dimostrazione esso e' tenuto al pagamento dell'imposta con gli interessi legali dalla data in cui avrebbe dovuto essere pagata.

  4. Le disposizioni del presente articolo si applicano a condizione di reciprocita' per gli enti pubblici esteri e per le fondazioni e associazioni costituite all'estero.

4-bis. Non sono soggetti all'imposta i trasferimenti a favore di movimenti e partiti politici.

Art 3.

(Art. 3 D.P.R. n. 637/1972) Trasferimenti non soggetti all'imposta

  1. Non sono soggetti all'imposta i trasferimenti a favore dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni, ne' quelli a favore di enti pubblici e di fondazioni o associazioni legalmente riconosciute, che hanno come scopo esclusivo l'assistenza, lo studio, la ricerca scientifica, l'educazione, l'istruzione o altre finalita' di pubblica utilita' , nonche' da organizzazioni...

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