Le condizioni di deducibilitá dei debiti

AutoreSalvatore Antonello Parente
Pagine65-126
65
CAPITOLO SECONDO
LECONDIZIONIDIDEDUCIBILITÁDEIDEBITI
SOMMARIO: 1. Le condizioni generali per la deducibilità dei debiti: l’atto
scritto avente data certa anteriore all’apertura della successione. – 2. Il
provvedimento giurisdizionale definitivo. – 3. La deducibilità dei debiti
inerenti all’esercizio di imprese. – 4. I debiti inerenti all’esercizio di arti
e professioni. – 5. I debiti imputati al de cuius piccolo imprenditore. – 6.
I debiti cambiari e le passività nei confronti delle aziende di credito. – 7.
I debiti derivanti da rapporti di lavoro subordinato. – 8. I debiti verso
lo Stato, gli enti pubblici territoriali e gli enti pubblici non territoriali
che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale. I
debiti tributari. – 9. I debiti ereditari per somme dovute dal de cuius al
coniuge divorziato. – 10. I debiti ereditari per fideiussioni prestate dal
de cuius. – 11. Le somme, risultanti da regolare fattura, corrisposte a
professionisti per la compilazione della denuncia di successione: intro-
duzione della norma sulle deduzioni e successiva abrogazione. – 12.
I debiti contratti all’estero. – 13. Il regime di deducibilità delle spese
mediche e funerarie: condizioni generali. – 14. I profili di legittimità
costituzionale dell’art. 24 del D.Lgs. n. 346/1990.
1. Le condizioni generali per la deducibilità dei debiti: l’atto scritto
avente data certa anteriore all’apertura della successione
L’art. 21, comma 11, delinea la regola generale per la deducibi-
lità dei debiti ereditari di qualunque specie: il debito deve risultare
1 Nella sua interezza, l’art. 21, d.lgs. n. 346/1990, dispone: “Condizioni di de-
ducibilità dei debiti. 1. I debiti del defunto devono risultare da atto scritto di data
certa anteriore all’apertura della successione o da provvedimento giurisdizionale
definitivo.
2. I debiti inerenti all’esercizio di imprese sono ammessi in deduzione anche
se risultano dalle scritture contabili obbligatorie del defunto regolarmente tenute
a norma di legge.
66
Criteri di deducibilitá delle passivitá e limiti quantitativi del tributo successorio
da atto scritto, avente data certa anteriore all’apertura della succes-
sione, o da provvedimento giurisdizionale definitivo2. Nella norma
sono state trasfuse le disposizioni abrogate (artt. 13 e 14, d.P.R. n.
637/1972)3, con innovazioni significative rispetto alla stesura ori-
3. Se il defunto non era obbligato alla tenuta di scritture contabili, i debiti cam-
biari e i debiti verso aziende o istituti di credito, compresi i saldi passivi dei conti
correnti, sono ammessi in deduzione anche se risultano dalle scritture contabili
obbligatorie, regolarmente tenute a norma di legge, del trattario o del prenditore o
dell’azienda o istituto di credito.
4. I debiti derivanti da rapporti di lavoro subordinato, compresi quelli relativi
al trattamento di fine rapporto e ai trattamenti previdenziali integrativi, sono dedu-
cibili nell’ammontare maturato alla data di apertura della successione, anche se il
rapporto continua con gli eredi e i legatari.
5. I debiti verso lo Stato, gli enti pubblici territoriali e gli enti pubblici che ge-
stiscono forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, esistenti alla data di
apertura della successione, nonché i debiti tributari, il cui presupposto si è verificato
anteriormente alla stessa data, sono deducibili anche se accertati in data posteriore.
6. Per debito del defunto si intende anche quello di somme dovute al coniuge
divorziato, a seguito di sentenza di scioglimento di matrimonio o di cessazione di
effetti civili dello stesso.”.
2 M. SCARLATA FAZIO, Testo unico delle successioni e donazioni, cit., p.
28; M. ANTONUCCI, Successioni e donazioni nel nuovo testo unico, cit., p. 55;
C. VINCI – M. GAGLIARDI, La successione nella legge civile e tributaria, cit.,
p. 302; M. PLASMATI, Le imposte sulle successioni e donazioni, cit., p. 860;
S. CARDARELLI, voce Tributi successori, cit., p. 182; E. ALTANA – L. SIL-
VESTRI, L’imposta sulle successioni e donazioni nel testo unico, 2a ed., Milano,
1993, p. 251; G. CASU, voce Imposta sulle successioni e donazioni, cit., p. 408;
G. GAFFURI, L’imposta sulle successioni e donazioni, cit., p. 262; G. GAFFU-
RI, voce Successione VI) Imposta sulle successioni, cit., p. 4; G. FALQUI MAS-
SIDDA, Il manuale delle successioni e delle donazioni, cit., p. 216; L. NASTRI,
L’imposta sulle successioni e donazioni, cit., p. 113; G. AIELLO, Successioni e
donazioni, cit., p. 128; G. GAFFURI, voce Successioni e donazioni (imposta sul-
le), cit., p. 307; G. GAFFURI, L’imposta sulle successioni e donazioni. Trust e
patti di famiglia, cit., p. 280; F. TESAURO, Istituzioni di diritto tributario, cit.,
p. 330; F. SCODELLARI, La successione ereditaria e la donazione nel diritto
civile e tributario, cit., p. 908; A. BENAZZI, Le passività deducibili, cit., p. 2165;
C. CORRADIN – A. COTTO – S. SPINA – E. ZANETTI, Immobili, a cura di
EUTEKNE, cit., p. 1427; G. SANTARCANGELO, Guida alla tassazione degli
atti notarili, cit., p. 287; T. TASSANI, Condizioni di deducibilità dei debiti, in
Codice delle leggi tributarie, a cura di A. FEDELE, G. MARICONDA e V. MA-
STROIACOVO, coordinato da N. RAITI e A. RUOTOLO, in G. BONILINI e
M. CONFORTINI, I codici notarili commentati, Milano-Torino, 2014, p. 682; D.
MONTEMURNO, Codice commentato dell’imposta di successione, cit., p. 116 ss.
3 Cfr. Circolare Ministeriale, 15 marzo 1991, n. 17/350134, della Dir. gen.
Tasse e imposte indirette affari, Div. XI, cit., p. 183; E. ALTANA – L. SILVESTRI,
67
II. Le condizioni di deducibilitá dei debiti
ginaria e con il riordino della materia4. Difatti, il legislatore, dopo
aver enunciato il principio di deducibilità delle passività esistenti
al momento di apertura della successione (art. 20), disciplina, come
anticipato, il regime probatorio dei debiti deducibili, alla stregua del
criterio che la passività risulti da atto scritto5, avente data certa ante-
riore all’apertura della successione, o da provvedimento giurisdizio-
nale definitivo6.
Il criterio probatorio generale subisce deroghe nelle ipotesi traccia-
te nei commi successivi, riferite a regimi probatori agevolati, che ri-
guardano categorie di debiti connotate da una maggiore attendibilità7.
Invero, la facoltà di avvalersi di mezzi probatori diversi, per ta-
luni tipi di passività, «è stata prevista in funzione alternativa e non
L’imposta sulle successioni e donazioni nel testo unico, cit., p. 251; G. AIELLO,
Successioni e donazioni, cit., p. 128; per la previgente disciplina, cfr. F. GAF-
FURI, L’imposta sulle successioni e donazioni, cit., p. 288 ss.; U. D’ALESSIO,
L’imposizione sulle successioni testamentarie (induzioni critiche), cit., p. 182 ss.;
F. SCHIAVON, L’imposta sulle successioni e donazioni, cit., p. 34 ss.; BANCO
DI ROMA, Imposta sulle successioni e donazioni, cit., p. 60-61 e 69-70; F. GAF-
FURI, voce Successioni e donazioni (Imposte sulle), cit., p. 654; Cass., 24 marzo
1979, n. 1701, in BANCO DI ROMA, Imposta sulle successioni e donazioni, cit.,
p. 67; Cass., 21 febbraio 1980, n. 1243, in BANCO DI ROMA, Imposta sulle
successioni e donazioni, cit., p. 68; Comm. Trib. Centr., Sez. XIX, 14 aprile 1980,
n. 1227, in BANCO DI ROMA, Imposta sulle successioni e donazioni, cit., p. 68;
Cass., 13 maggio 1980, n. 3136, in BANCO DI ROMA, Imposta sulle successioni
e donazioni, cit., p. 68-69.
Per un’applicazione della norma, cfr. Comm. Trib. Centr., Sez. XXI, 14 feb-
braio 2000, n. 868, in http://def.finanze.it, secondo cui «sono deducibili dall’attivo
ereditario, ai sensi dell’art. 13 del D.P.R. n. 637 del 1972, i debiti contratti dal dan-
te causa per l’esercizio dell’impresa agricola caduta in successione (nella specie
acquisto di macchine agricole)».
4 T. RADOGNA, Commento art. 21 d.lgs. n. 346/1990, in N. D’AMATI (a
cura di), Commento al testo unico delle imposte sulle successioni e donazioni, cit.,
p. 183.
5 Sulla questione, cfr. Comm. Trib. Centr., Sez. XIX, 28 gennaio 1988, n.
809, in http://def.finanze.it, secondo cui «è inefficace la documentazione delle
passività in mancanza della firma dell’erede».
6 Cfr. T. RADOGNA, Commento art. 21 d.lgs. n. 346/1990, cit., p. 184; F.
NAPOLITANO, Manuale dell’imposta sulle successioni e donazioni. Con massi-
mario, cit., p. 292.
7 G. GAFFURI, voce Successione VI) Imposta sulle successioni, cit., p. 4; G.
GAFFURI, voce Successioni e donazioni (imposta sulle), cit., p. 307; G. GAFFU-
RI, L’imposta sulle successioni e donazioni, cit., p. 264; F. GAFFURI, L’imposta
sulle successioni e donazioni, cit., p. 292.

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT