La dimostrazione dei debiti

AutoreSalvatore Antonello Parente
Pagine153-196
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CAPITOLO QUARTO
LADIMOSTRAZIONEDEIDEBITI
SOMMARIO: 1. La disciplina generale della dimostrazione dei debiti ai fini
della deducibilità. – 2. Le ipotesi particolari: a) la dimostrazione dei de-
biti verso aziende o istituti di credito, ai fini della loro deducibilità. – 3.
b) La prova delle passività deducibili mediante attestazione conforme
al modello approvato con decreto ministeriale. – 4. Il termine per la
produzione della documentazione idonea alla dimostrazione dei debiti.
1. La disciplina generale della dimostrazione dei debiti ai fini della
deducibilità
L’art. 231 detta le regole di deduzione del debito ereditario che
possiede i requisiti di cui agli artt. 21 e 22. Per la deducibilità, sono
1 La norma, rubricata “Dimostrazione dei debiti”, dispone testualmente: «1.
La deduzione dei debiti è subordinata alla produzione, in originale o in copia au-
tentica, del titolo o provvedimento di cui all’art. 21, comma 1, ovvero:
a) di estratto notarile delle scritture contabili obbligatorie del defunto, per i debiti
inerenti all’esercizio di imprese;
b) di estratto notarile delle scritture contabili obbligatorie del trattario o del pren-
ditore, per i debiti cambiari;
c) di attestazione rilasciata dall’amministrazione creditrice, o di copia autentica
della quietanza del pagamento avvenuto dopo l’apertura della successione, per
i debiti verso pubbliche amministrazioni;
d) di attestazione rilasciata dall’ispettorato provinciale del lavoro, per i debiti ver-
so i lavoratori dipendenti.
2. La deduzione dei debiti verso aziende o istituti di debito, anche se risultanti
nei modi indicati nel comma 1, è subordinata alla produzione di un certificato,
rilasciato dall’ente creditore entro trenta giorni dalla richiesta scritta di uno dei
soggetti obbligati alla dichiarazione della successione e controfirmato dal capo del
servizio o dal contabile addetto al servizio. Il certificato deve attestare l’esistenza
totale o parziale di ciascun debito con la specificazione di tutti gli altri rapporti
debitori o creditori, compresi i riporti e le garanzie anche di terzi, esistenti con il
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Criteri di deducibilitá delle passivitá e limiti quantitativi del tributo successorio
richiesti due presupposti inscindibili: la giuridica esistenza del de-
bito in data anteriore all’apertura della successione; la produzione
di una documentazione idonea a riconoscerne l’esistenza o le prove
alternative, nelle ipotesi previste2.
La norma riproduce quanto previsto dagli artt. 13, comma 4, e 16,
d.P.R. n. 637/19723, ma semplifica gli adempimenti a carico del
contribuente e disciplina in maniera più analitica alcuni profili della
fattispecie4.
La prova è articolata secondo un sistema di prove legali, volto
all’esatta determinazione della passività5: non è consentito l’espe-
rimento di prove sostitutive6. La locuzione può essere intesa in una
defunto alla data di apertura della successione presso tutte le sedi, agenzie, filiali o
altre ripartizioni territoriali dell’azienda o istituto di credito; per i saldi passivi dei
conti correnti dal certificato deve risultare l’integrale svolgimento del conto dal
dodicesimo mese anteriore all’apertura della successione o, se precedente, dall’ul-
timo saldo attivo.
3. La sussistenza dei debiti alla data di apertura della successione, se non ri-
sulta da uno dei documenti di cui ai commi 1 e 2, deve risultare da attestazione
conforme al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze, sottoscritta
da uno dei soggetti obbligati alla dichiarazione della successione nonché, tranne
che per i debiti verso i dipendenti, dai creditori del defunto ovvero, per le passività
indicate nell’art. 16, comma 1, lettera b), dal legale rappresentante della società o
dell’ente. Le firme devono essere autenticate.
4. L’esistenza di debiti deducibili, ancorché non indicati nella dichiarazione
della successione, può essere dimostrata, nei modi stabiliti dai commi 1, 2 e 3,
entro il termine di tre anni dalla data di apertura della successione, prorogato, per
i debiti risultanti da provvedimenti giurisdizionali e per i debiti verso pubbliche
amministrazioni, fino a sei mesi dalla data in cui il relativo provvedimento giuri-
sdizionale o amministrativo è divenuto definitivo».
2 L. NASTRI, L’imposta sulle successioni e donazioni, cit., p. 155; A. BE-
NAZZI, Le passività deducibili, cit., p. 2168.
3 Circolare Ministeriale, 15 marzo 1991, n. 17/350134, della Dir. gen. Tasse
e imposte indirette affari, Div. XI, cit., p. 200. Sulla normativa previgente, cfr.
F. GAFFURI, L’imposta sulle successioni e donazioni, cit., p. 297-298; F. GAF-
FURI, voce Successioni e donazioni (Imposte sulle), cit., p. 656; F. SCHIAVON,
L’imposta sulle successioni e donazioni, cit., p. 35-36 e 42 ss.; BANCO DI RO-
MA, Imposta sulle successioni e donazioni, cit., p. 76; R. MERLINO, Le infrazio-
ni alle imposte indirette, cit., p. 220 ss.
4 Circolare Ministeriale, 15 marzo 1991, n. 17/350134, della Dir. gen. Tasse
e imposte indirette affari, Div. XI, cit., p. 200.
5 D. GAMBARDELLA, Commento art. 23 d.lgs. n. 346/1990, cit., p. 202; E.
DE MITA, Prove legali e capacità contributiva, in Corr. trib., n. 12/1984, p. 499.
6 D. GAMBARDELLA, Commento art. 23 d.lgs. n. 346/1990, cit., p. 202.
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IV. La dimostrazione dei debiti
duplice accezione: l’esclusione di mezzi di prova diversi da quelli
espressamente previsti, come, ad esempio, le prove testimoniali o le
consulenze tecniche; l’impossibilità avvalersi, per una determinata
categoria di debiti, di prove consentite per un’altra categoria, qualo-
ra il legislatore non preveda l’utilizzo di mezzi probatori sussidiari
o alternativi7.
Nella disciplina in vigore, la dimostrazione delle passività dedu-
cibili è regolata dal principio della prova documentale, ossia dall’e-
sibizione del titolo8, che presenta una minore rigidità rispetto alle
disposizioni previgenti, tenuto conto soprattutto della previsione di
mezzi probatori alternativi9. In altri termini, di regola, la prova del
debito esistente alla data di apertura della successione è collegata
alla produzione del titolo, in originale o in copia autentica10: le ecce-
zioni sono tassative11.
Il fondamento della disciplina è, da un lato, nell’esigenza di neu-
tralizzare i tentativi di evasione o di elusione del tributo con riduzioni
simulate dell’attivo e, dall’altro, nell’intento di prevenire complessi
procedimenti di accertamento con evidente dispendio di risorse12.
Difatti, nell’àmbito del tributo successorio, l’esistenza di una pas-
sività deducibile postula la dimostrazione della sua validità e della
misura in cui grava nei confronti del defunto13. Per l’ammissione
del debito al passivo, perciò, la qualifica di debitore deve essere ne-
cessariamente rivestita dal de cuius, che deve aver contratto il debito
in data antecedente alla morte.
7 D. GAMBARDELLA, Commento art. 23 d.lgs. n. 346/1990, cit., p. 202; A.
MESSINA, La deduzione dei debiti cambiari agli effetti dell’imposta sulle succes-
sioni, in Il fisco, n. 27/1979, p. 2613.
8 A. BENAZZI, Le passività deducibili, cit., p. 2168.
9 L. NASTRI, L’imposta sulle successioni e donazioni, cit., p. 155.
10 A. BENAZZI, Le passività deducibili, cit., p. 2168; G. SANTARCANGE-
LO, Guida alla tassazione degli atti notarili, cit., p. 288; T. TASSANI, La disci-
plina formale delle deducibilità, in Codice delle leggi tributarie, a cura di A. FE-
DELE, G. MARICONDA e V. MASTROIACOVO, coordinato da N. RAITI e A.
RUOTOLO, in G. BONILINI e M. CONFORTINI, I codici notarili commentati,
Milano-Torino, 2014, p. 684.
11 Negli stessi termini, cfr. L. NASTRI, L’imposta sulle successioni e dona-
zioni, cit., p. 155.
12 D. GAMBARDELLA, Commento art. 23 d.lgs. n. 346/1990, cit., p. 202.
13 L. NASTRI, L’imposta sulle successioni e donazioni, cit., p. 154.

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