DECRETO LEGISLATIVO 29 marzo 2012, n. 49 - Disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal comma 1, lettere b) e c), secondo i principi normativi e i criteri direttivi stabiliti al comma 4, lettere b), c), d), e) ed f) e al comma 5. (12G0071)

Coming into Force18 Maggio 2012
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2012/05/03/012G0071/CONSOLIDATED/20170517
Published date03 Maggio 2012
Enactment Date29 Marzo 2012
Official Gazette PublicationGU n.102 del 03-05-2012
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 33, sesto comma, 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante «Norme in materia di organizzazione delle universita', di personale accademico e reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e l'efficienza del sistema universitario», in particolare, l'articolo 5, comma 1, lettere b), c) e il comma 4, lettere b), c), d) e) ed f) e il comma 5;

Visto l'articolo 11 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;

Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, recante istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 6;

Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante misure per la stabilizzazione della finanza pubblica, ed in particolare l'articolo 51;

Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, recante norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo, e successive modificazioni;

Vista legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria per il 2004), ed in particolare l'articolo 3;

Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005), ed in particolare l'articolo 1, comma 105;

Vista la legge 4 novembre 2005, n. 230, recante nuove disposizioni concernenti i professori e i ricercatori universitari e delega al Governo per il riordino e il reclutamento dei professori universitari, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, recante disposizioni urgenti per l'universita' e la ricerca, per i beni e le attivita' culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilita' dei pubblici dipendenti e per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione, nonche' altre misure urgenti, ed in particolare, l'articolo 1-ter;

Visto il decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, recante disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria, ed in particolare, l'articolo 2, commi 138, 139 e 140 relativi all'istituzione e al funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario (ANVUR);

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121 recante disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e, in particolare, l'articolo 1, comma 5;

Visto il decreto-legge 26 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, in particolare l'articolo 66 e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, recante disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualita' del sistema universitario e della ricerca;

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2011, n. 199, recante disciplina del dissesto finanziario delle universita' e del commissariamento degli atenei, a norma dell'articolo 5, commi 1, lettera b), e 4, lettere g), h) ed i), della legge 30 dicembre 2010, n. 240;

Visto il decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, ed in particolare l'articolo 14, comma 2-quinquies;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 18, recante introduzione di un sistema di contabilita' economico-patrimoniale e analitica, del bilancio unico e del bilancio consolidato nelle universita', a norma dell'articolo 5, comma 1, lettera b), e 4, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, recante riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonche' sperimentazione organizzativa e didattica, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, concernente la struttura e il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR);

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 gennaio 2012;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 marzo 2012;

Sulla proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1 Definizioni

  1. Ai fini del presente decreto si intendono:

  1. per Ministro o Ministero, rispettivamente il Ministro e il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;

  2. per «universita'», «ateneo» o «atenei», le istituzioni universitarie italiane statali, ivi compresi gli istituti universitari a ordinamento speciale;

  3. per ANVUR, l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca;

  4. per FFO, il Fondo di finanziamento ordinario delle universita', di cui all'articolo 5 comma 1, lettera a) della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

  5. per Fondo per la programmazione del sistema universitario, il Fondo di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

Art 2.

Oggetto e ambito di applicazione

  1. Il presente decreto disciplina:

    1. l'adozione del piano economico-finanziario triennale, al fine di garantire la sostenibilita' di tutte le attivita' dell'ateneo;

    2. i principi di riferimento per la predisposizione dei piani triennali diretti a riequilibrare, secondo criteri di piena sostenibilita' finanziaria, i rapporti di consistenza del personale docente, ricercatore, dirigente e tecnico-amministrativo degli atenei, prevedendo che gli effetti delle misure stabilite dalla legge 30 dicembre 2010, n. 240 trovino adeguato riscontro nei suddetti piani;

    3. i limiti massimi dell'incidenza delle spese di personale di ruolo e a tempo determinato, inclusi gli oneri della contrattazione integrativa, nonche' delle spese per l'indebitamento degli atenei, al fine di assicurare la sostenibilita' e l'equilibrio della gestione economico-finanziaria e patrimoniale delle universita';

    4. l'introduzione del costo standard unitario di formazione per studente in corso secondo indici commisurati alle diverse tipologie dei corsi di studio e ai differenti contesti economici, territoriali e infrastrutturali in cui operano le universita', individuati dal Ministero sentita l'ANVUR, a cui collegare l'attribuzione di una percentuale della parte dell'FFO non assegnata ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1;

    5. l'introduzione, sentita l'ANVUR, di un sistema di valutazione ex post delle politiche di reclutamento degli atenei, sulla base di criteri definiti ex ante.

  2. Le disposizioni del presente decreto si applicano a tutte le universita' italiane statali, comunque denominate, ivi compresi gli istituti universitari a ordinamento speciale.

Art 3.

Piano economico-finanziario triennale

  1. Le universita', al fine di garantire la sostenibilita' di tutte le attivita' nel medio periodo, predispongono, obbligatoriamente a decorrere dall'anno 2014, un bilancio unico d'ateneo di previsione triennale, composto da budget economico e budget degli investimenti, in conformita' alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 18.

  2. Al fine della predisposizione dei documenti di bilancio di cui al comma 1, le universita' tengono conto dei piani triennali per la programmazione e il reclutamento del personale di cui al successivo articolo 4 e dei programmi triennali adottati ai sensi dell'articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, nel rispetto dei limiti e delle disposizioni di cui agli articoli 5 e 6.

Art 4.

Programmazione triennale del personale

  1. Le universita', nell'ambito della propria autonomia didattica, di ricerca e organizzativa, tenuto conto dell'effettivo fabbisogno di personale al fine del migliore funzionamento delle attivita' e dei servizi e compatibilmente con l'esigenza di assicurare la sostenibilita' della spesa di personale e gli equilibri di bilancio, predispongono piani triennali per la programmazione del reclutamento del personale docente, ricercatore, dirigente e tecnico-amministrativo, compresi i collaboratori ed esperti linguistici, a tempo indeterminato e determinato.

  2. La programmazione di ateneo di cui al comma 1 e' realizzata assicurando la piena sostenibilita' delle spese di personale nell'ambito di quanto previsto all'articolo 3 e nel rispetto dei limiti di cui agli articoli 5 e 7. Relativamente al primo triennio successivo all'entrata in vigore del presente decreto, essa persegue i seguenti indirizzi:

    1. realizzare una composizione dell'organico dei professori in modo che la...

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