DECRETO-LEGGE 31 gennaio 2005, n. 7 - Disposizioni urgenti per l'universita' e la ricerca, per i beni e le attivita' culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilita' dei pubblici dipendenti, nonche' per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione

Coming into Force31 Gennaio 2005
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2005/01/31/005G0021/CONSOLIDATED/20190128
Published date31 Gennaio 2005
Enactment Date31 Gennaio 2005
Official Gazette PublicationGU n.24 del 31-01-2005
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Considerata la necessita' ed urgenza di attuare la programmazione del fabbisogno di personale per le Universita' e di assicurare il dovuto sostegno alla ricerca ed alla tutela e promozione di beni e attivita' culturali;

Considerata altresi' la necessita' e l'urgenza di garantire la tempestiva esecuzione di opere strategiche affidate ad appositi commissari straordinari, di conseguire una piu' ampia mobilita' per i pubblici dipendenti, nonche' di semplificare gli adempimenti relativi al versamento delle imposte di bollo e delle tasse di concessione;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 gennaio 2005;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, del Ministro per i beni e le attivita' culturali, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro per la funzione pubblica; Emana il seguente decreto-legge: Art. 1. Disposizioni per l'universita'

  1. I programmi di cui all'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono formulati dalle universita' ed inviati per la valutazione al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca entro il 31 marzo 2005.

  2. In attesa della riforma dello stato giuridico del personale docente e ricercatore delle universita', il periodo di tre anni per il giudizio di conferma per i ricercatori universitari di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e' ridotto ad un anno.

Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Considerata la necessita' ed urgenza di attuare la programmazione del fabbisogno di personale per le Universita' e di assicurare il dovuto sostegno alla ricerca ed alla tutela e promozione di beni e attivita' culturali;

Considerata altresi' la necessita' e l'urgenza di garantire la tempestiva esecuzione di opere strategiche affidate ad appositi commissari straordinari, di conseguire una piu' ampia mobilita' per i pubblici dipendenti, nonche' di semplificare gli adempimenti relativi al versamento delle imposte di bollo e delle tasse di concessione;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 gennaio 2005;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, del Ministro per i beni e le attivita' culturali, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro per la funzione pubblica; Emana il seguente decreto-legge: Art. 1. Disposizioni per l'universita'

((1. Per l'anno 2005, i programmi di cui all'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono formulati dalle universita' ed inviati per la valutazione di compatibilita' finanziaria al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca entro il 31 marzo 2005.

  1. Dopo il primo anno di effettivo servizio e fino al giudizio di conferma, il trattamento economico dei ricercatori universitari e' pari al 70 per cento di quello previsto per il professore universitario di seconda fascia a tempo pieno di pari anzianita'.))

2-bis. In attesa del riordino delle procedure di reclutamento dei professori universitari, per le procedure di valutazione comparativa relative alla copertura di posti di professore ordinario e associato, di cui alla legge 3 luglio 1998, n. 210, bandite successivamente alla data del 15 maggio 2005, la proposta della commissione giudicatrice e' limitata ad un solo idoneo per ogni posto bandito, individuato nel candidato giudicato piu' meritevole.

Art 1 bis.

Art. 1-bis. (Contributi per le universita' e gli istituti superiori non statali).

((1. L'autorizzazione di spesa per la concessione dei contributi in favore delle universita' e degli istituti superiori non statali di cui all'articolo 5 della legge 29 luglio 1991, n. 243, come determinata dalla Tabella C della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e' incrementata di euro 8.709.610 per l'anno 2005, di euro 8.646.470 per l'anno 2006 e di euro 8.675.520 per l'anno 2007.

  1. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come determinata dalla Tabella C della citata legge n. 311 del 2004.))

Art 1 ter.

Art. 1-ter. (Programmazione e valutazione delle universita).

((1. A decorrere dall'anno 2006 le universita', anche al fine di perseguire obiettivi di efficacia e qualita' dei servizi offerti, entro il 30 giugno di ogni anno, adottano programmi triennali coerenti con le linee generali di indirizzo definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sentiti la Conferenza dei rettori delle universita' italiane, il Consiglio universitario nazionale e il Consiglio nazionale degli studenti universitari, tenuto altresi' conto delle risorse acquisibili autonomamente. I predetti programmi delle universita' individuano in particolare: a) i corsi di studio da istituire e attivare nel rispetto dei requisiti minimi essenziali in termini di risorse strutturali ed umane, nonche' quelli da sopprimere; b) il programma di sviluppo della ricerca scientifica; c) le azioni per il sostegno ed il potenziamento dei servizi e degli interventi a favore degli studenti; d) i programmi di internazionalizzazione; e) il fabbisogno di personale docente e non docente a tempo sia determinato che indeterminato, ivi compreso il ricorso alla mobilita'.

  1. I programmi delle universita' di cui al comma 1, fatta salva l'autonoma determinazione degli atenei per quanto riguarda il fabbisogno di personale in ordine ai settori scientifico-disciplinari, sono valutati dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e periodicamente monitorati sulla base di parametri e criteri individuati dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, avvalendosi del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, sentita la Conferenza dei rettori delle universita' italiane. Sui risultati della valutazione il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca riferisce al termine di ciascun triennio, con apposita relazione, al Parlamento. Dei programmi delle universita' si tiene conto nella ripartizione del fondo per il finanziamento ordinario delle universita'.

  2. Sono abrogate le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25, ad eccezione dell'articolo 2, commi 5, lettere a), b), c) e d), 6 e 7, nonche' dell'articolo 3 e dell'articolo 4. ))

Art 1 quater.

Art. 1-quater. (Contributi in favore delle accademie di belle arti non statali).

((1. Al fine di favorire l'adeguamento ai nuovi ordinamenti didattici definiti in base alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, senza pregiudicare la qualita' dei corsi e l'apprendimento degli studenti, il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e' autorizzato ad erogare alle accademie di belle arti non statali, finanziate in misura prevalente dagli enti locali, la somma di euro 1.500.000 per l'anno 2007. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante utilizzo della proiezione per l'anno 2007 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.

  1. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.))

Art 1 quinquies.

Art. 1-quinquies. (Istituto musicale di Ceglie Messapico).

((1. A decorrere dall'anno accademico 2005-2006 l'istituto musicale di Ceglie Messapico viene accorpato al conservatorio statale di musica di Lecce in qualita' di sezione staccata. Con apposita convenzione da stipulare tra il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca ed il comune di Ceglie Messapico saranno...

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