IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare l'articolo 20, comma 8, lettera a), nonche' i criteri di cui al medesimo articolo, comma 5;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Considerato che occorre dare attuazione alla predetta legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare all'articolo 20, comma 8, lettera a), con l'emanazione di apposito regolamento che disponga in materia di sviluppo e programmazione del sistema universitario e dei comitati regionali di coordinamento, al fine di semplificare e razionalizzare le procedure e di aggiornare ed integrare la composizione e le competenze dei predetti comitati;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 agosto 1997;
Visto il parere del Consiglio universitario nazionale, espresso il 12 settembre 1997, ai sensi dell'articolo 17, comma 102, lettera a), della legge 15 maggio 1997, n. 127;
Visti i pareri resi dalla settima commissione della Camera dei deputati il 2 ottobre 1997 e dalla settima commissione del Senato della Repubblica il 16 ottobre 1997;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 6 ottobre 1997;
Visto il rilievo della Corte dei conti in data 15 gennaio 1998;
Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 28 novembre 1997 e del 23 gennaio 1998;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali, di concerto con il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1. Definizioni
Ai sensi del presente regolamento si intendono:
per Ministro, il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;
per Ministero, il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;
per Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU), l'organo cosi' nominato e istituito ai sensi dell'articolo 20, comma 8, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59;
per Osservatorio, l'Osservatorio per la valutazione del sistema universitario, di cui all'articolo 5, comma 23, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;
per comitato regionale di coordinamento, il comitato di cui all'articolo 3;
per studenti, gli iscritti ai corsi di cui alla lettera g);
per corsi, i corsi attivati dalle universita' per il rilascio dei titoli di cui agli articoli 1 e 7 della legge 19 novembre 1990, n. 341;
per universita' o ateneo, le universita' e gli istituti di istruzione universitaria statali, nonche' le universita' e gli istituti di istruzione universitaria non statali legalmente riconosciuti.