LEGGE 3 luglio 1998, n. 210 - Norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo

Coming into Force21 Luglio 1998
Published date06 Luglio 1998
Enactment Date03 Luglio 1998
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1998/07/06/098G0262/CONSOLIDATED/20161230
Official Gazette PublicationGU n.155 del 06-07-1998
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art 1.

Copertura dei posti di ruolo

  1. La competenza ad espletare le procedure per la copertura dei posti vacanti e la nomina in ruolo di professori ordinari, nonche' di professori associati e di ricercatori e' trasferita alle universita'. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o piu' regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, di seguito denominato "Ministro" sono disciplinate le modalita' di espletamento delle predette procedure in conformita' ai criteri contenuti nella presente legge.

  2. Le universita' possono emanare, con propri regolamenti, disposizioni modificative e integrative delle disposizioni di cui al comma 1, limitatamente ai criteri di valutazione di cui al comma 1, lettera e), dell'articolo 2. Con regolamenti emanati dalle universita' sono stabilite le procedure per la copertura dei posti di cui al comma 1 mediante trasferimento, nonche' per la mobilita' nell'ambito della stessa sede dei professori e dei ricercatori.

  3. In conformita' a quanto previsto dall'articolo 6 della legge 9 maggio 1989, n. 168, i regolamenti di cui al comma 2 sono deliberati dagli organi competenti dell'universita' a maggioranza assoluta dei componenti. Essi sono trasmessi al Ministro che, entro il termine perentorio di sessanta giorni, esercita il controllo di legittimita' e di merito nella forma della richiesta motivata di riesame. In assenza di rilievi essi sono emanati dal rettore.

  4. Il Ministro puo' per una sola volta, con proprio decreto, rinviare i regolamenti alla universita', indicando le norme illegittime e quelle da riesaminare nel merito. Gli organi competenti dell'universita' possono non conformarsi ai rilievi di legittimita' con deliberazione adottata dalla maggioranza dei tre quinti dei loro componenti, ovvero ai rilievi di merito con deliberazione adottata dalla maggioranza assoluta. In tal caso il Ministro puo' ricorrere contro l'atto emanato dal rettore in sede di giurisdizione amministrativa per i soli vizi di legittimita'. Quando la maggioranza qualificata non sia stata raggiunta, le norme contestate non possono essere emanate.

  5. I regolamenti di cui al comma 2 sono pubblicati nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica.

  6. Le nomine in ruolo e i trasferimenti di cui alla presente legge decorrono dal 1 novembre di ciascun anno.

Art 1.

Copertura dei posti di ruolo

  1. La competenza ad espletare le procedure per la copertura dei posti vacanti e la nomina in ruolo di professori ordinari, nonche' di professori associati e di ricercatori e' trasferita alle universita'. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o piu' regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, di seguito denominato "Ministro" sono disciplinate le modalita' di espletamento delle predette procedure in conformita' ai criteri contenuti nella presente legge.

  2. Le universita' possono emanare, con propri regolamenti, disposizioni modificative e integrative delle disposizioni di cui al comma 1, limitatamente ai criteri di valutazione di cui al comma 1, lettera e), dell'articolo 2. Con regolamenti emanati dalle universita' sono stabilite le procedure per la copertura dei posti di cui al comma 1 mediante trasferimento, nonche' per la mobilita' nell'ambito della stessa sede dei professori e dei ricercatori.

  3. In conformita' a quanto previsto dall'articolo 6 della legge 9 maggio 1989, n. 168, i regolamenti di cui al comma 2 sono deliberati dagli organi competenti dell'universita' a maggioranza assoluta dei componenti. Essi sono trasmessi al Ministro che, entro il termine perentorio di sessanta giorni, esercita il controllo di legittimita' e di merito nella forma della richiesta motivata di riesame. In assenza di rilievi essi sono emanati dal rettore.

  4. Il Ministro puo' per una sola volta, con proprio decreto, rinviare i regolamenti alla universita', indicando le norme illegittime e quelle da riesaminare nel merito. Gli organi competenti dell'universita' possono non conformarsi ai rilievi di legittimita' con deliberazione adottata dalla maggioranza dei tre quinti dei loro componenti, ovvero ai rilievi di merito con deliberazione adottata dalla maggioranza assoluta. In tal caso il Ministro puo' ricorrere contro l'atto emanato dal rettore in sede di giurisdizione amministrativa per i soli vizi di legittimita'. Quando la maggioranza qualificata non sia stata raggiunta, le norme contestate non possono essere emanate.

  5. I regolamenti di cui al comma 2 sono pubblicati nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica.

6. Le nomine in ruolo e i trasferimenti di cui alla presente legge sono disposti con decreto rettorale e decorrono di norma dal 1o novembre successivo, ovvero da una data anteriore, in caso di attivita' didattiche da svolgere nella parte residua dell'anno accademico. Nel caso in cui l'interessato provenga dai ruoli di altre universita', l'anticipo della decorrenza puo' essere disposto solo sulla base di un accordo tra le universita' interessate, approvato dagli organi accademici competenti, previo nulla osta della facolta' di provenienza.

Art 1.

Copertura dei posti di ruolo

  1. La competenza ad espletare le procedure per la copertura dei posti vacanti e la nomina in ruolo di professori ordinari, nonche' di professori associati e di ricercatori e' trasferita alle universita'. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o piu' regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, di seguito denominato "Ministro" sono disciplinate le modalita' di espletamento delle predette procedure in conformita' ai criteri contenuti nella presente legge.

  2. Le universita' possono emanare, con propri regolamenti, disposizioni modificative e integrative delle disposizioni di cui al comma 1, limitatamente ai criteri di valutazione di cui al comma 1, lettera e), dell'articolo 2. Con regolamenti emanati dalle universita' sono stabilite le procedure per la copertura dei posti di cui al comma 1 mediante trasferimento, nonche' per la mobilita' nell'ambito della stessa sede dei professori e dei ricercatori.

  3. In conformita' a quanto previsto dall'articolo 6 della legge 9 maggio 1989, n. 168, i regolamenti di cui al comma 2 sono deliberati dagli organi competenti dell'universita' a maggioranza assoluta dei componenti. Essi sono trasmessi al Ministro che, entro il termine perentorio di sessanta giorni, esercita il controllo di legittimita' e di merito nella forma della richiesta motivata di riesame. In assenza di rilievi essi sono emanati dal rettore.

  4. Il Ministro puo' per una sola volta, con proprio decreto, rinviare i regolamenti alla universita', indicando le norme illegittime e quelle da riesaminare nel merito. Gli organi competenti dell'universita' possono non conformarsi ai rilievi di legittimita' con deliberazione adottata dalla maggioranza dei tre quinti dei loro componenti, ovvero ai rilievi di merito con deliberazione adottata dalla maggioranza assoluta. In tal caso il Ministro puo' ricorrere contro l'atto emanato dal rettore in sede di giurisdizione amministrativa per i soli vizi di legittimita'. Quando la maggioranza qualificata non sia stata raggiunta, le norme contestate non possono essere emanate.

  5. I regolamenti di cui al comma 2 sono pubblicati nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica.

  6. Le nomine in ruolo e i trasferimenti di cui alla presente legge sono disposti con decreto rettorale e decorrono di norma dal 1o novembre successivo, ovvero da una data anteriore, in caso di attivita' didattiche da svolgere nella parte residua dell'anno accademico. Nel caso in cui l'interessato provenga dai ruoli di altre universita', l'anticipo della decorrenza puo' essere disposto solo sulla base di un accordo tra le universita' interessate, approvato dagli organi accademici competenti, previo nulla osta della facolta' di provenienza.3

Art 2.

Procedure per la nomina in ruolo

  1. I regolamenti di cui all'articolo 1, comma 1, relativamente alle procedure per la nomina in ruolo, devono in ogni caso prevedere:

  1. l'indizione da parte delle singole universita' di specifici bandi per posti di ricercatore, di professore associato, di professore ordinario, distinti per settore scientificodisciplinare;

  2. la valutazione comparativa dei candidati, da effettuare da parte di commissioni composte da un professore di ruolo nominato dalla facolta' che ha richiesto il bando, inquadrato nel settore scientificodisciplinare oggetto del bando, ovvero, se necessario, in settori affini, nonche':

    1) nel caso di procedure per la copertura di posti di ricercatore, da un professore ordinario se la facolta' che ha richiesto il bando ha nominato un...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT