DECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio 2012, n. 18 - Introduzione di un sistema di contabilita' economico-patrimoniale e analitica, del bilancio unico e del bilancio consolidato nelle universita', a norma dell'articolo 5, comma 1, lettera b), e 4, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240. (12G0033)

Coming into Force23 Marzo 2012
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2012/03/08/012G0033/CONSOLIDATED/20131230
Enactment Date27 Gennaio 2012
Published date08 Marzo 2012
Official Gazette PublicationGU n.57 del 08-03-2012
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 33, sesto comma, 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, recante istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, e in particolare l'articolo 6;

Visto l'articolo 2 della legge 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;

Vista la legge 29 luglio 1991, n. 243, concernente le universita' non statali legalmente riconosciute, e in particolare l'articolo 3;

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante norme in materia di organizzazione delle universita', di personale accademico e reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e l'efficienza del sistema universitario, ed in particolare l'articolo 5, comma 1, lettera b), primo periodo, e l'articolo 5, comma 4, lettera a);

Visto l'articolo 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, recante disposizioni recanti attuazione dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 giugno 2011;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 gennaio 2012;

Sulla proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione; Emana il seguente decreto legislativo: Art. 1 Contabilita' economico-patrimoniale nelle universita'

  1. Al fine di garantire trasparenza e omogeneita' dei sistemi e delle procedure contabili, di consentire l'individuazione della situazione patrimoniale e la valutazione dell'andamento complessivo della gestione, le universita' adottano un sistema di contabilita' economico-patrimoniale e analitica.

  2. Il quadro informativo economico-patrimoniale delle universita' e' rappresentato da:

    1. bilancio unico d'ateneo di previsione annuale autorizzatorio, composto da budget economico e budget degli investimenti unico di ateneo;

    2. bilancio unico d'ateneo di previsione triennale, composto da budget economico e budget degli investimenti, al fine di garantire la sostenibilita' di tutte le attivita' nel medio periodo;

    3. bilancio unico d'ateneo d'esercizio, redatto con riferimento all'anno solare, composto da stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario, nota integrativa e corredato da una relazione sulla gestione;

    4. bilancio consolidato con le proprie aziende, societa' o gli altri enti controllati, con o senza titoli partecipativi, qualunque sia la loro forma giuridica, composto da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa.

  3. Al fine di consentire il consolidamento e il monitoraggio dei conti delle amministrazioni pubbliche, le universita' considerate amministrazioni pubbliche ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, predispongono il bilancio preventivo unico d'ateneo non autorizzatorio e il rendiconto unico d'ateneo in contabilita' finanziaria.

  4. Le universita' si dotano, nell'ambito della propria autonomia, di sistemi e procedure di contabilita' analitica, ai fini del controllo di gestione.

Art 2.

Principi contabili e schemi di bilancio

  1. Le universita' per la predisposizione dei documenti contabili di cui all'articolo 1, comma 2, si attengono ai principi contabili e agli schemi di bilancio stabiliti e aggiornati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza dei rettori delle universita' italiane (CRUI), in conformita' alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, al fine del consolidamento e del monitoraggio dei conti delle amministrazioni pubbliche.

Art 3.

Tassonomia per la riclassificazione dei dati di bilancio

  1. Ai fini del raccordo con le regole contabili uniformi delle amministrazioni pubbliche, le universita' considerate amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, adottano la tassonomia per la riclassificazione dei dati contabili e di bilancio di esercizio, in conformita' alle disposizioni contenute nell'articolo 17 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91.

  2. I prospetti dei dati SIOPE costituiscono un allegato obbligatorio del bilancio unico d'ateneo d'esercizio delle universita' considerate amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Art 4.

Classificazione della spesa per missioni e programmi

  1. Le universita' considerate amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono tenute alla predisposizione di un...

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