LEGGE 29 luglio 1991, n. 243 - Universita' non statali legalmente riconosciute

Coming into Force21 Agosto 1991
Enactment Date29 Luglio 1991
Published date06 Agosto 1991
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1991/08/06/091G0286/CONSOLIDATED/19950422
Official Gazette PublicationGU n.183 del 06-08-1991
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.
  1. Le universita' e gli istituti superiori non statali legalmente riconosciuti operano nell'ambito delle norme dell'articolo 33, ultimo comma, della Costituzione e delle leggi che li riguardano, nonche' dei princi'pi generali della legislazione in materia universitaria in quanto compatibili.

AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Art 2.
  1. Lo Stato puo' concedere contributi, nei limiti stabiliti dalla presente legge, alle universita' e agli istituti superiori non statali legalmente riconosciuti che abbiano ottenuto l'autorizzazione a rilasciare titoli di studio universitario aventi valore legale, ai sensi dell'articolo 6 della legge 7 agosto 1990, n. 245.

Art 3.
  1. L'universita' o l'istituto superiore non statale che intende avvalersi del contributo dello Stato di cui alla presente legge presenta annualmente al Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, di seguito denominato "Ministro", il bilancio preventivo dell'esercizio in corso, il bilancio consuntivo dell'anno precedente e una relazione sulla struttura e sul funzionamento dell'universita' stessa, con l'indicazione di dati statistici e informativi riguardanti: il numero degli studenti; le facolta', i corsi di laurea, le scuole, i corsi di dottorato di ricerca, i dipartimenti e gli istituti; l'organico del personale docente e non docente; la dotazione di strumentario scientifico, tecnico e di biblioteca; la consistenza e il grado di disponibilita' delle strutture immobiliari adibite alle attivita' universitarie; le condizioni finanziarie con specificazione delle entrate derivanti dalle tasse e dai contributi studenteschi.

  2. Il Ministro puo' chiedere al rettore dell'universita' chiarimenti sui dati forniti entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione di cui al comma 1. Il Ministro puo' inoltre disporre ispezioni al fine di accertare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla presente legge e dichiarati dalle universita' o istituti superiori non statali.

  3. Il contributo da assegnare a ciascuna universita' e' determinato sulla base di criteri oggettivi, che tengano conto degli elementi di cui al comma 1, stabiliti con apposito decreto del Ministro. Ogni universita' riserva una quota del contributo statale agli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi, mediante borse di studio o forme di esenzione dal pagamento di tasse e contributi studenteschi.

  4. Il Ministro riferisce al Parlamento annualmente sui criteri e le procedure adottate nell'erogazione dei contributi.

Art 4.
  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai professori ed ai ricercatori universitari in servizio presso le universita' non statali si applica, ai fini del trattamento di quiescenza, la disciplina prevista per i dipendenti civili dello Stato dal testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive...

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