DECRETO LEGISLATIVO 31 maggio 2011, n. 91 - Disposizioni recanti attuazione dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili. (11G0134)

Coming into Force01 Settembre 2011
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2011/06/24/011G0134/CONSOLIDATED/20160624
Enactment Date31 Maggio 2011
Published date24 Giugno 2011
Official Gazette PublicationGU n.145 del 24-06-2011
Titolo I Armonizzazione dei principi contabili generali applicabili ai documenti contabili delle amministrazioni pubbliche
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, recante la legge di contabilita' e finanza pubblica;

Visto l'articolo 2, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che ha delegato il Governo ad adottare uno o piu' decreti legislativi per l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche, ad esclusione delle regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale, in funzione delle esigenze di programmazione, gestione e rendicontazione della finanza pubblica;

Visto l'articolo 2, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che ha istituito il Comitato per i principi contabili delle amministrazioni pubbliche per la predisposizione dei decreti legislativi di cui al comma 1 della legge medesima;

Vista la legge 1° ottobre 2010, n.163, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 agosto 2010, n.125, ed in particolare l'articolo 1, comma 2, che ha individuato il termine per l'adozione dei decreti legislativi nel 31 maggio 2011;

Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 aprile 2011;

Visti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 maggio 2011;

Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno, della difesa, dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, del lavoro e delle politiche sociali e della salute; Emana il seguente decreto legislativo: Art. 1 Definizioni fondamentali

  1. Ai fini del presente decreto:

  1. per amministrazioni pubbliche si intendono le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad esclusione delle regioni, degli enti locali, dei loro enti ed organismi strumentali e degli enti del Servizio sanitario nazionale;

  2. per unita' locali di amministrazioni pubbliche si intendono le articolazioni organizzative, anche a livello territoriale, dotate di autonomia gestionale e contabile, individuate con propri provvedimenti dalle amministrazioni di cui alla lettera a), non indicate autonomamente nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e ivi recepite;

  3. per soggetti utilizzatori del sistema di bilancio si intendono i cittadini, gli organi di governo dell'ente, gli amministratori pubblici, gli organi di controllo, le altre amministrazioni pubbliche ed ogni altro organismo strumentale alla gestione dei servizi pubblici, le istituzioni preposte al controllo della finanza pubblica, gli organismi internazionali competenti per materia, i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, i finanziatori, i creditori ed altri soggetti che utilizzano il sistema dei bilanci per soddisfare esigenze informative al fine di sviluppare la propria attivita' decisoria di tipo istituzionale.

Art 2.

Oggetto e destinatari

  1. Il presente decreto disciplina l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche, al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica attraverso una disciplina omogenea dei procedimenti di programmazione, gestione, rendicontazione e controllo.

  2. Le amministrazioni pubbliche conformano i propri ordinamenti finanziari e contabili ai principi contabili generali contenuti nell'allegato 1 che costituisce parte integrante del presente decreto, e uniformano l'esercizio delle funzioni di programmazione, gestione, rendicontazione e controllo a tali principi, che costituiscono regole fondamentali, nonche' ai principi contabili applicati definiti con le modalita' di cui all'articolo 4, comma 3.

  3. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 52, comma 4, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Art 3.

Finalita' e ambito di applicazione

  1. Le amministrazioni pubbliche, nel dare piena attuazione ai principi contabili generali di cui all'articolo 2, comma 2, perseguono gli obiettivi di:

  1. promuovere l'armonizzazione delle procedure contabili, connesse ai diversi sistemi contabili e di bilancio, al fine di rappresentare in maniera veritiera e corretta, attraverso il sistema dei bilanci, le scelte programmatiche, amministrative e gestionali dell'amministrazione;

  2. coordinare i principi contabili generali con quelli relativi al consolidamento dei conti delle amministrazioni pubbliche;

  3. consentire ai gestori dei sistemi contabili e di bilancio, nonche' ai responsabili dei servizi finanziari, l'applicazione corretta ed efficace delle norme;

  4. coadiuvare gli organi di revisione e di controllo nel verificare che il sistema dei bilanci e le relative informazioni contabili pubbliche risultino conformi ai principi di efficienza ed efficacia;

  5. assistere gli utilizzatori del sistema dei bilanci pubblici nell'esame delle informazioni in essi contenute.

Titolo II Piano dei conti integrato
Art 4.

Piano dei conti integrato

  1. Al fine di perseguire la qualita' e la trasparenza dei dati di finanza pubblica, nonche' il miglioramento della raccordabilita' dei conti delle amministrazioni pubbliche con il sistema europeo dei conti nell'ambito delle rappresentazioni contabili, le amministrazioni pubbliche che utilizzano la contabilita' finanziaria, sono tenute ad adottare un comune piano dei conti integrato, costituito da conti che rilevano le entrate e le spese in termini di contabilita' finanziaria e da conti economico-patrimoniali redatto secondo comuni criteri di contabilizzazione.

  2. Le voci del piano dei conti sono definite in coerenza con il sistema delle regole contabili di cui all'articolo 2, comma 2, nonche' con le regole definite in ambito internazionale dai principali organismi competenti in materia, con modalita' finalizzate a garantire il rispetto del regolamento (CE) n. 479/2009, del Consiglio, del 25 maggio 2009, relativo all'applicazione del protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi, allegato al Trattato che istituisce la Comunita' europea, e successive modificazioni.

  3. Con uno o piu' regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto su proposta del Ministero dell'economia e delle finanze, sono definiti:

    1. le voci del piano dei conti ed il contenuto di ciascuna voce;

    2. la revisione delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, tenendo conto anche di quanto previsto dal titolo III del presente decreto;

    3. i principi contabili riguardanti i comuni criteri di contabilizzazione, cui e' allegato un nomenclatore contenente le definizioni degli istituti contabili e le procedure finanziarie per ciascun comparto suddiviso per tipologia di enti, al quale si conformano i relativi regolamenti di contabilita'.

  4. La disciplina di cui alle lettere a) e c) del comma 3 e' redatta in conformita' a quanto previsto al comma 2. I successivi aggiornamenti del piano dei conti, predisposti dal dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, sono approvati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito del medesimo Ministero. Ai sensi dell'articolo 14, comma 8, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono definite le codifiche SIOPE secondo la struttura del piano dei conti di cui al presente comma.

  5. Il piano dei conti di cui al comma 1, strutturato gerarchicamente secondo vari livelli di dettaglio, individua gli elementi di base secondo cui articolare le rilevazioni contabili assicurate dalle amministrazioni, ai fini del consolidamento e del monitoraggio, nelle fasi di previsione, gestione e rendicontazione dei conti delle amministrazioni pubbliche, ed in conformita' con quanto stabilito dal comma 3.

  6. Con decreti del Ministero dell'economia e delle finanze, sentite le amministrazioni vigilanti, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti, per gruppi omogenei di enti che svolgono attivita' similare, ulteriori livelli gerarchici di dettaglio del comune piano dei conti, utili alla rilevazione delle operazioni tipiche svolte dagli stessi e comuni a tutti gli enti del gruppo. Le strutture delle codifiche dei vari comparti devono essere coerenti, al fine di assicurare le informazioni necessarie al consolidamento dei conti di cui al comma 5.

  7. Le amministrazioni pubbliche, in relazione alla specificita' delle proprie attivita' istituzionali, definiscono gli ulteriori livelli gerarchici utili alla rilevazione di ciascuna risorsa, ottimizzandone la struttura in funzione delle proprie finalita', fermo restando la...

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