IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, concernente «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;
Visto l'articolo 1, comma 3, della legge 25 giugno 1999, n. 208, concernente «Disposizioni in materia finanziaria e contabile», che prevede, per gli enti pubblici disciplinati dalla legge 20 marzo 1975, n. 70, la rielaborazione del regolamento di amministrazione e contabilita' approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696, per adeguarlo ai principi contenuti nella legge 3 aprile 1997, n. 94;
Vista la legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni, recante «Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696, concernente «Approvazione del nuovo regolamento per la classificazione delle entrate e delle spese e per l'amministrazione e la contabilita' degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70»;
Vista la legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, riguardante «Riforma di alcune norme di contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio»;
Visto il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e successive modificazioni, concernente «Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera mm), della legge 23 ottobre 1992, n. 421»;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, recante «Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attivita' svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, concernente «Riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
Ritenuta la necessita' di adeguare la contabilita' degli enti pubblici non economici alla nuova realta' gestionale;
Acquisito il parere reso dalla Corte dei conti, a sezioni riunite, nell'adunanza del 4 luglio 2002;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 25 novembre 2002;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 21 febbraio 2003;
Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze; E m a n a il seguente regolamento: Articolo 1 Definizioni e denominazioni Nel presente regolamento si intendono per:
-
"cassiere": il responsabile del servizio cassa esercitato per conto di un ente. E' un istituto di credito che, previa
sottoscrizione di una convenzione, provvede a riscuotere le
entrate ed a pagare le spese per conto di un ente senza alcuna
corresponsabilita' nella gestione delle risorse. L'unico limite e'
rappresentato dall'ammontare delle disponibilita' numerarie
depositate presso di esso;
-
"centro di costo": l'entita', organizzativa o astratta, cui vengono imputati i costi diretti ed indiretti al fine di
conoscerne il costo complessivo;
-
"centro di responsabilita'": la struttura organizzativa - di livello dirigenziale generale o inferiore - incaricata di assumere
le decisioni in ordine alla gestione delle risorse umane,
finanziarie e strumentali;
-
"costo": la causa economica dell'uscita finanziaria sopportata dall'operatore economico per acquisire un fattore produttivo,
ovvero l'accadimento di gestione che incide negativamente sul
patrimonio dell'ente;
-
"direttore generale": altrimenti denominato segretario generale, o figura analoga, e' il responsabile dell'intera attivita'
organizzativa, amministrativa e gestionale dell'ente.
-
"entrata finanziaria": l'aumento di valori numerari certi, assimilati e presunti attivi, ovvero la diminuzione di valori
numerari assimilati e presunti passivi;
-
"funzionario ordinatore": il dirigente o funzionario a favore del quale sono concesse autorizzazioni di spesa con ordini di
provvista fondi. Il funzionario ordinatore sostituisce il
funzionario delegato.
-
"ordine di provvista fondi": e' un'autorizzazione ad impegnare (impegno provvisorio: diventera' definitivo alla chiusura
dell'esercizio per un importo pari ai pagamenti contabilizzati).
Non e' un titolo di spesa estinguibile in quietanza di entrata.
Sostituisce l'ordine di accreditamento;
-
"organo di vertice": l'organo competente a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonche' a decidere in
ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione
dell'attivita' dell'ente;
-
"preposto/titolare del centro di responsabilita'": un dirigente, funzionario o qualunque altro dipendente. Pertanto, i livelli dei
centri di responsabilita' sono differenziati a seconda della
complessita' organizzativa dello specifico ente;
-
"regolamento di contabilita'": il regolamento di amministrazione e contabilita' adottato da ciascun ente in esecuzione e ad
integrazione del presente regolamento.
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"ricavo/provento": la causa economica dell'entrata finanziaria e non, che l'operatore economico riceve dallo scambio di beni e
servizi, ovvero l'accadimento di gestione che incide positivamente
sul patrimonio dell'ente;
-
"risultato di amministrazione": somma algebrica tra il fondo di cassa (o deficit di cassa), residui attivi e residui passivi. Se
il saldo e' di segno positivo, negativo o uguale a zero, il
risultato costituisce, rispettivamente, avanzo, disavanzo o
pareggio di amministrazione;
-
"servizio ragioneria": l'ufficio bilancio, o servizio finanziario, o servizio analogo cui e' affidata la gestione finanziaria
dell'ente; q) "spesa": rappresenta l'aspetto economico di un'uscita finanziaria;
genericamente rappresenta l'impiego di risorse finanziarie;
-
"tesoriere": il responsabile del servizio tesoreria svolto per conto di un ente. E' un istituto di credito che provvede a
riscuotere le entrate ed a pagare le spese per conto di un ente. A
differenza del cassiere, gestisce le risorse numerarie sulla base
del bilancio di previsione approvato e delle delibere di
variazione debitamente esecutive. Puo' eseguire...