DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 febbraio 2003, n. 97 - Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilita' degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70

Coming into Force01 Gennaio 2004
Enactment Date27 Febbraio 2003
Published date06 Maggio 2003
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2003/05/06/003G0086/CONSOLIDATED/20110803
Official Gazette PublicationGU n.103 del 06-05-2003 - Suppl. Ordinario n. 71
TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, concernente «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;

Visto l'articolo 1, comma 3, della legge 25 giugno 1999, n. 208, concernente «Disposizioni in materia finanziaria e contabile», che prevede, per gli enti pubblici disciplinati dalla legge 20 marzo 1975, n. 70, la rielaborazione del regolamento di amministrazione e contabilita' approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696, per adeguarlo ai principi contenuti nella legge 3 aprile 1997, n. 94;

Vista la legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni, recante «Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696, concernente «Approvazione del nuovo regolamento per la classificazione delle entrate e delle spese e per l'amministrazione e la contabilita' degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70»;

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, riguardante «Riforma di alcune norme di contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio»;

Visto il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e successive modificazioni, concernente «Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera mm), della legge 23 ottobre 1992, n. 421»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, recante «Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attivita' svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, concernente «Riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Ritenuta la necessita' di adeguare la contabilita' degli enti pubblici non economici alla nuova realta' gestionale;

Acquisito il parere reso dalla Corte dei conti, a sezioni riunite, nell'adunanza del 4 luglio 2002;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 25 novembre 2002;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 21 febbraio 2003;

Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze; E m a n a il seguente regolamento: Articolo 1 Definizioni e denominazioni Nel presente regolamento si intendono per:

  1. "cassiere": il responsabile del servizio cassa esercitato per conto di un ente. E' un istituto di credito che, previa

    sottoscrizione di una convenzione, provvede a riscuotere le

    entrate ed a pagare le spese per conto di un ente senza alcuna

    corresponsabilita' nella gestione delle risorse. L'unico limite e'

    rappresentato dall'ammontare delle disponibilita' numerarie

    depositate presso di esso;

  2. "centro di costo": l'entita', organizzativa o astratta, cui vengono imputati i costi diretti ed indiretti al fine di

    conoscerne il costo complessivo;

  3. "centro di responsabilita'": la struttura organizzativa - di livello dirigenziale generale o inferiore - incaricata di assumere

    le decisioni in ordine alla gestione delle risorse umane,

    finanziarie e strumentali;

  4. "costo": la causa economica dell'uscita finanziaria sopportata dall'operatore economico per acquisire un fattore produttivo,

    ovvero l'accadimento di gestione che incide negativamente sul

    patrimonio dell'ente;

  5. "direttore generale": altrimenti denominato segretario generale, o figura analoga, e' il responsabile dell'intera attivita'

    organizzativa, amministrativa e gestionale dell'ente.

  6. "entrata finanziaria": l'aumento di valori numerari certi, assimilati e presunti attivi, ovvero la diminuzione di valori

    numerari assimilati e presunti passivi;

  7. "funzionario ordinatore": il dirigente o funzionario a favore del quale sono concesse autorizzazioni di spesa con ordini di

    provvista fondi. Il funzionario ordinatore sostituisce il

    funzionario delegato.

  8. "ordine di provvista fondi": e' un'autorizzazione ad impegnare (impegno provvisorio: diventera' definitivo alla chiusura

    dell'esercizio per un importo pari ai pagamenti contabilizzati).

    Non e' un titolo di spesa estinguibile in quietanza di entrata.

    Sostituisce l'ordine di accreditamento;

  9. "organo di vertice": l'organo competente a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonche' a decidere in

    ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione

    dell'attivita' dell'ente;

  10. "preposto/titolare del centro di responsabilita'": un dirigente, funzionario o qualunque altro dipendente. Pertanto, i livelli dei

    centri di responsabilita' sono differenziati a seconda della

    complessita' organizzativa dello specifico ente;

  11. "regolamento di contabilita'": il regolamento di amministrazione e contabilita' adottato da ciascun ente in esecuzione e ad

    integrazione del presente regolamento.

  12. "ricavo/provento": la causa economica dell'entrata finanziaria e non, che l'operatore economico riceve dallo scambio di beni e

    servizi, ovvero l'accadimento di gestione che incide positivamente

    sul patrimonio dell'ente;

  13. "risultato di amministrazione": somma algebrica tra il fondo di cassa (o deficit di cassa), residui attivi e residui passivi. Se

    il saldo e' di segno positivo, negativo o uguale a zero, il

    risultato costituisce, rispettivamente, avanzo, disavanzo o

    pareggio di amministrazione;

  14. "servizio ragioneria": l'ufficio bilancio, o servizio finanziario, o servizio analogo cui e' affidata la gestione finanziaria

    dell'ente; q) "spesa": rappresenta l'aspetto economico di un'uscita finanziaria;

    genericamente rappresenta l'impiego di risorse finanziarie;

  15. "tesoriere": il responsabile del servizio tesoreria svolto per conto di un ente. E' un istituto di credito che provvede a

    riscuotere le entrate ed a pagare le spese per conto di un ente. A

    differenza del cassiere, gestisce le risorse numerarie sulla base

    del bilancio di previsione approvato e delle delibere di

    variazione debitamente esecutive. Puo' eseguire...

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