DECRETO LEGISLATIVO 29 ottobre 1999, n. 419 - Riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59

Coming into Force30 Novembre 1999
Enactment Date29 Ottobre 1999
Published date15 Novembre 1999
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1999/11/15/099G0501/CONSOLIDATED/20081231
Official Gazette PublicationGU n.268 del 15-11-1999
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed agli enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa, ed in particolare l'articolo 11, comma 1, come modificato dall'articolo 7 della legge 15 maggio 1997, n. 127, dall'articolo 1 della legge 16 giugno 1998, n. 191, nonche' dall'articolo 9 della legge 8 marzo 1999, n. 50, e dall'articolo 1 della legge 29 luglio 1999, n. 241;

Visti l'articolo 11, comma 1, lettera b), e l'articolo 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 giugno 1999;

Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

Acquisito il parere della commissione parlamentare bicamerale di cui all'articolo 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 ottobre 1999;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per gli affari regionali, dei lavori pubblici, delle politiche agricole e forestali, per i beni e le attivita' culturali, dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, della sanita', delle finanze, del lavoro e della previdenza sociale e per la funzione pubblica; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1. Ambito di applicazione

  1. Ai sensi degli articoli 11, comma 1, lettera b), prima parte, e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni e integrazioni, di seguito denominata "legge delega", il presente decreto si applica agli enti pubblici nazionali non svolgenti attivita' di previdenza. Esso non si applica, per contro, alle istituzioni di diritto privato e societa' per azioni, controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, che operano, anche all'estero, nella promozione e nel sostegno pubblico al sistema produttivo nazionale. Agli enti di ricerca di cui all'articolo 18 della legge delega si applicano soltanto le disposizioni del presente decreto che agli enti stessi espressamente si riferiscono, nonche' quelle compatibili con le disposizioni recate dal decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, e dagli altri decreti legislativi emanati in attuazione della delega di cui al predetto articolo 18 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

  2. L'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 12 e 13 e' facoltativa per le amministrazioni che esercitano la vigilanza sugli enti pubblici economici, gli enti parco di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e gli enti pubblici nazionali la cui organizzazione sia stata disciplinata con decreti legislativi emanati in attuazione della legge delega o con le leggi 25 marzo 1997, n. 68, e 3 aprile 1997, n. 94.

  3. Restano ferme le disposizioni di legge in ordine ai poteri delle autorita' di garanzia e di vigilanza.

Art 2.

Privatizzazione, trasformazione, fusione di enti

  1. Relativamente agli enti pubblici di cui alla tabella A allegata al presente decreto, con le modalita' di cui al comma 2, possono essere adottate, in esito ad istruttoria dei Ministeri competenti, comprensiva di consultazione degli enti stessi e di acquisizione di parere delle commissioni parlamentari competenti per materia, le seguenti misure di razionalizzazione:

    1. privatizzazione di enti, secondo le modalita' di cui all'articolo 3;

    2. trasformazione di enti in strutture scientifiche universitarie, alle condizioni e secondo le modalita' di cui all'articolo 4;

    3. fusione o unificazione strutturale di enti appartenenti allo stesso settore di attivita', in conformita' ai criteri e secondo le modalita' di cui all'articolo 5.

  2. L'individuazione degli enti oggetto delle misure di cui al comma 1 e' effettuata con uno o piu' elenchi approvati, entro il 30 giugno 2001, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. La privatizzazione o la trasformazione degli enti decorre dal 1 gennaio 2002.

Art 2.

Privatizzazione, trasformazione, fusione di enti

  1. Relativamente agli enti pubblici di cui alla tabella A allegata al presente decreto, con le modalita' di cui al comma 2, possono essere adottate, in esito ad istruttoria dei Ministeri competenti, comprensiva di consultazione degli enti stessi e di acquisizione di parere delle commissioni parlamentari competenti per materia, le seguenti misure di razionalizzazione:

    1. privatizzazione di enti, secondo le modalita' di cui all'articolo 3;

    2. trasformazione di enti in strutture scientifiche universitarie, alle condizioni e secondo le modalita' di cui all'articolo 4;

    3. fusione o unificazione strutturale di enti appartenenti allo stesso settore di attivita', in conformita' ai criteri e secondo le modalita' di cui all'articolo 5.

  2. L'individuazione degli enti oggetto delle misure di cui al comma 1 e' effettuata con uno o piu' elenchi approvati, entro il 30 giugno 2001, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. La privatizzazione o la trasformazione degli enti decorre dal 1 gennaio 2002. (2) 3

Art 2.

Privatizzazione, trasformazione, fusione di enti

  1. Relativamente agli enti pubblici di cui alla tabella A allegata al presente decreto, con le modalita' di cui al comma 2, possono essere adottate, in esito ad istruttoria dei Ministeri competenti, comprensiva di consultazione degli enti stessi e di acquisizione di parere delle commissioni parlamentari competenti per materia, le seguenti misure di razionalizzazione:

    1. privatizzazione di enti, secondo le modalita' di cui all'articolo 3;

    2. trasformazione di enti in strutture scientifiche universitarie, alle condizioni e secondo le modalita' di cui all'articolo 4;

    3. fusione o unificazione strutturale di enti appartenenti allo stesso settore di attivita', in conformita' ai criteri e secondo le modalita' di cui all'articolo 5.

  2. L'individuazione degli enti oggetto delle misure di cui al comma 1 e' effettuata con uno o piu' elenchi approvati, entro il 30 giugno 2001, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. La privatizzazione o la trasformazione degli enti decorre dal 1 gennaio 2002. (2) (3) (5) 6

...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT