LEGGE 24 febbraio 2012, n. 14 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative. Differimento di termini relativi all'esercizio di deleghe legislative. (12G0031)

Coming into Force28 Febbraio 2012
Published date27 Febbraio 2012
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2012/02/27/012G0031/CONSOLIDATED/20120809
Enactment Date24 Febbraio 2012
Official Gazette PublicationGU n.48 del 27-02-2012 - Suppl. Ordinario n. 36
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art 1.
  1. Il decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

  2. Il termine per l'esercizio della delega di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 4 novembre 2010, n. 183, limitatamente agli enti, istituti e societa' vigilati dal Ministero della salute, e' differito al 30 giugno 2012. Ai fini di cui al presente comma, sono compresi tra i principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega quelli di sussidiarieta' e di valorizzazione dell'originaria volonta' istitutiva, ove rinvenibile.

  3. All'articolo 1 della legge 14 settembre 2011, n. 148, recante delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari, dopo il comma 5 e' inserito il seguente:

    5-bis. In virtu' degli effetti prodotti dal sisma del 6 aprile 2009 sulle sedi dei tribunali dell'Aquila e di Chieti, il termine di cui al comma 2 per l'esercizio della delega relativamente ai soli tribunali aventi sedi nelle province dell'Aquila e di Chieti e' differito di tre anni

    .

  4. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

    La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

    Data a Roma, addi' 24 febbraio 2012 NAPOLITANO Visto, il Guardasigilli: Severino

Art 1.
  1. Il decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

  2. Il termine per l'esercizio della delega di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 4 novembre 2010, n. 183, limitatamente agli enti, istituti e societa' vigilati dal Ministero della salute, e' differito al 30 giugno 2012. Ai fini di cui al presente comma, sono compresi tra i principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega quelli di sussidiarieta' e di valorizzazione dell'originaria volonta' istitutiva, ove rinvenibile. 1

  3. All'articolo 1 della legge 14 settembre 2011, n. 148, recante delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari, dopo il comma 5 e' inserito il seguente:

    5-bis. In virtu' degli effetti prodotti dal sisma del 6 aprile 2009 sulle sedi dei tribunali dell'Aquila e di Chieti, il termine di cui al comma 2 per l'esercizio della delega relativamente ai soli tribunali aventi sedi nelle province dell'Aquila e di Chieti e' differito di tre anni

    .

  4. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

    La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

    Data a Roma, addi' 24 febbraio 2012 NAPOLITANO Visto, il Guardasigilli: Severino

Allegato
Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 29 DICEMBRE 2011, N. 216

All'articolo 1:

al comma 4, al primo periodo, le parole: «31 dicembre 2005» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2003» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, compresa la Presidenza del Consiglio dei Ministri»;

dopo il comma 4, e' inserito il seguente:

4-bis. L'efficacia delle graduatorie di merito per l'ammissione al tirocinio tecnico-pratico, pubblicate in data 16 ottobre 2009, relative alla selezione pubblica per l'assunzione di 825 funzionari per attivita' amministrativo-tributaria presso l'Agenzia delle entrate, di cui all'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 101 del 30 dicembre 2008, e' prorogata al 31 dicembre 2012. In ottemperanza ai principi di buon andamento ed economicita' della pubblica amministrazione, l'Agenzia delle dogane, l'Agenzia del territorio e l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, in funzione delle finalita' di potenziamento dell'azione di contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale, prima di reclutare nuovo personale con qualifica di funzionario amministrativo-tributario, attingono, fino alla loro completa utilizzazione, dalle graduatorie regionali dei candidati che hanno riportato un punteggio utile per accedere al tirocinio, nel rispetto dei vincoli di assunzione previsti dalla legislazione vigente

;

al comma 5, le parole: «e successive modificazioni» sono soppresse;

il comma 6 e' soppresso;

sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

6-bis. Le disposizioni dell'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, si applicano alle assunzioni del personale educativo e scolastico degli enti locali, nonche' di personale destinato all'esercizio delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 21, comma 3, lettera b), della legge 5 maggio 2009, n. 42, ed ai lavoratori socialmente utili coinvolti in percorsi di stabilizzazione gia' avviati ai sensi dell'articolo 1, comma 1156, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nei limiti delle risorse gia' disponibili nel bilancio degli enti locali a tal fine destinate, a decorrere dall'anno 2013.

6-ter. Con riferimento al personale soprannumerario, l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), prima di avvalersi delle proroghe di cui ai commi 1, 2 e 4 del presente articolo, deve procedere al riassetto organizzativo e funzionale previsto dall'articolo 21, comma 7, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; a tal fine il termine previsto dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, per l'INPS e' prorogato all'atto del riassetto organizzativo e funzionale previsto dall'articolo 21, comma 7, del citato decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

6-quater. Per le esigenze funzionali di cui al comma 2 dell'articolo 10-bis del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, la possibilita' di utilizzo temporaneo del contingente di personale in servizio presso il Dipartimento della funzione pubblica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, secondo le modalita' del comma 3 del medesimo articolo, e' consentita fino al 31 dicembre 2015.

6-quinquies. Al fine di prorogare gli interventi di cui all'articolo 9, comma 15-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, alle finalita' dell'elenco 3 di cui all'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e' aggiunta la seguente: "Interventi di carattere sociale di cui all'articolo 9, comma 15-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122"

.

All'articolo 2:

al comma 1, le parole: «commissario. straordinario» sono sostituite dalle seguenti: «commissario straordinario».

Dopo l'articolo 2, e' inserito il seguente:

Art. 2-bis. - (Fondazione per la mutualita' generale negli sport professionistici a squadre). - 1. Dal 1º luglio 2012, con effetti a partire dalla stagione sportiva 2012-2013, la Fondazione per la mutualita' generale negli sport professionistici a squadre svolge necessariamente le funzioni e i compiti ad essa assegnati ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9

.

All'articolo 4:

al comma 1, dopo le parole: «legge 23 dicembre 2009, n. 191,» sono inserite le seguenti: «e successive modificazioni,».

Dopo l'articolo 4 e' inserito il seguente:

Art. 4-bis. - (Proroga dei termini per rimborsi elettorali). - 1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 2, terzo periodo, della legge 3 giugno 1999, n. 157, per la presentazione della richiesta dei rimborsi delle spese per le consultazioni elettorali relative al rinnovo del consiglio regionale del Molise del 16 e 17 ottobre 2011, e' differito al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto

.

All'articolo 6:

al comma 2, la parola: «DPCM» e' sostituita dalle seguenti: «decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri» e dopo le parole: «25 marzo 2011,» sono inserite le seguenti: «recante ulteriore proroga di termini relativa al Ministero del lavoro e delle politiche sociali,»;

sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

2-bis. La scadenza dell'articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e dei decreti adottati ai sensi del medesimo articolo 1-bis e' fissata al 31 dicembre 2012.

2-ter. Il termine per l'emanazione del decreto ministeriale di cui all'articolo 24, comma 15, del...

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