LEGGE 22 dicembre 2011, n. 214 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici. (11G0256)

Coming into Force28 Dicembre 2011
Enactment Date22 Dicembre 2011
Published date27 Dicembre 2011
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2011/12/27/011G0256/ORIGINAL
Official Gazette PublicationGU n.300 del 27-12-2011 - Suppl. Ordinario n. 276
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art 1.
  1. Il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 22 dicembre 2011 NAPOLITANO

Monti, Presidente del Consiglio dei

Ministri e Ministro dell'economia e delle

finanze

Fornero, Ministro del lavoro e delle

politiche sociali

Passera, Ministro dello sviluppo

economico Visto, il Guardasigilli: Severino

Allegato

Allegato

Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201

All'articolo 1:

al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «dei commi da 2 a 8»

sono aggiunte le seguenti: «del presente articolo»;

al comma 5, primo periodo, le parole: «nel primo anno di

applicazione della disposizione» sono sostituite dalle seguenti: «al

31 dicembre 2010».

All'articolo 2:

dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

1-bis. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 29 novembre

2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, le parole: "ovvero delle spese per il personale dipendente e assimilato al netto delle deduzioni spettanti ai sensi dell'articolo 11, commi 1, lettera a), 1-bis, 4-bis, 4-bis.1 del medesimo decreto legislativo n. 446 del

1997" sono soppresse.

1-ter. La disposizione di cui al comma 1-bis si applica a

decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2012

.

All'articolo 3:

al comma 1:

al primo periodo, le parole: «dopo la lett. n), e' aggiunta la

seguente: "o)» sono sostituite dalle seguenti: «dopo la lettera n) e'

aggiunta la seguente: "n-bis)»;

l'ultimo periodo e' soppresso;

dopo il comma 1 e' inserito il seguente:

1-bis. L'esclusione delle spese di cui alla lettera n-bis) del

comma 4 dell'articolo 32 della legge 12 novembre 2011, n. 183, introdotta dal comma 1 del presente articolo, opera per ciascuna regione nei limiti definiti con i criteri di cui al comma 2 del

presente articolo

;

al comma 3, le parole: «Alla copertura degli oneri derivanti

dalla costituzione del predetto fondo

sono sostituite dalle seguenti: «Alla compensazione degli effetti finanziari derivanti

dalla costituzione del fondo di cui al comma 2

.

All'articolo 4:

al comma 1:

alle lettere a), b) e d), la parola: «16-bis)» e' sostituita

dalla seguente: «16-bis»;

alla lettera c):

al capoverso «Art. 16-bis», comma 1, lettera a), le parole:

, n. 1),

sono soppresse;

al capoverso «Art. 16-bis», comma 1, lettera c), sono

aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche anteriormente alla

data di entrata in vigore della presente disposizione»;

al capoverso «Art. 16-bis», comma 1, lettera e), le parole:

situazioni di gravita'

sono sostituite dalle seguenti: «situazione

di gravita'

;

al capoverso «Art. 16-bis», comma 3, primo periodo, le

parole: «di cui di cui alle lett. c) e d) dell'articolo 3» sono sostituite dalle seguenti: «di cui alle lettere c) e d) del comma 1

dell'articolo 3

;

al comma 4:

al primo periodo, le parole: «"31 dicembre 2012"» sono

sostituite dalle seguenti: «"31 dicembre 2012. Le disposizioni di cui al citato comma 347 si applicano anche alle spese per interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria". Ai relativi oneri, valutati in 6,58 milioni di euro per l'anno 2014 e in 2,75 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo

al Ministero del lavoro e delle politiche sociali

;

al secondo periodo, la parola: «modificato» e' sostituita

dalla seguente: «introdotto».

L'articolo 5 e' sostituito dal seguente:

Art. 5. - (Introduzione dell'ISEE per la concessione di

agevolazioni fiscali e benefici assistenziali, con destinazione dei relativi risparmi a favore delle famiglie). - 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, entro il 31 maggio 2012, sono rivisti le modalita' di determinazione e i campi di applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) al fine di: adottare una definizione di reddito disponibile che includa la percezione di somme, anche se esenti da imposizione fiscale, e che tenga conto delle quote di patrimonio e di reddito dei diversi componenti della famiglia nonche' dei pesi dei carichi familiari, in particolare dei figli successivi al secondo e di persone disabili a carico; migliorare la capacita' selettiva dell'indicatore, valorizzando in misura maggiore la componente patrimoniale sita sia in Italia sia all'estero, al netto del debito residuo per l'acquisto della stessa e tenuto conto delle imposte relative; permettere una differenziazione dell'indicatore per le diverse tipologie di prestazioni. Con il medesimo decreto sono individuate le agevolazioni fiscali e tariffarie nonche' le provvidenze di natura assistenziale che, a decorrere dal 1º gennaio 2013, non possono essere piu' riconosciute ai soggetti in possesso di un ISEE superiore alla soglia individuata con il decreto stesso. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalita' con cui viene rafforzato il sistema dei controlli dell'ISEE, anche attraverso la condivisione degli archivi cui accedono la pubblica amministrazione e gli enti pubblici e prevedendo la costituzione di una banca dati delle prestazioni sociali agevolate, condizionate all'ISEE, attraverso l'invio telematico all'INPS, da parte degli enti erogatori, nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, delle informazioni sui beneficiari e sulle prestazioni concesse. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente articolo a favore del bilancio dello Stato e degli enti nazionali di previdenza e di assistenza sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'attuazione di politiche sociali e assistenziali. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede a determinare le modalita' attuative di tale

riassegnazione

.

All'articolo 6:

al comma 1, secondo periodo, dopo la parola: «difesa» sono

inserite le seguenti: «, vigili del fuoco».

Nel titolo I, dopo l'articolo 6 e' aggiunto il seguente:

Art. 6-bis. - (Remunerazione onnicomprensiva degli affidamenti

e degli sconfinamenti nei contratti di conto corrente e di apertura di credito). - 1. Nel testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385,

dopo l'articolo 117 e' inserito il seguente:

"Art. 117-bis. - (Remunerazione degli affidamenti e degli

sconfinamenti). - 1. I contratti di apertura di credito possono prevedere, quali unici oneri a carico del cliente, una commissione onnicomprensiva, calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente e alla durata dell'affidamento, e un tasso di interesse debitore sulle somme prelevate. L'ammontare della commissione non puo' superare lo 0,5 per

cento, per trimestre, della somma messa a disposizione del cliente.

2. A fronte di sconfinamenti in assenza di affidamento ovvero

oltre il limite del fido, i contratti di conto corrente e di apertura di credito possono prevedere, quali unici oneri a carico del cliente, una commissione di istruttoria veloce determinata in misura fissa, espressa in valore assoluto, commisurata ai costi e un tasso di

interesse debitore sull'ammontare dello sconfinamento.

3. Le clausole che prevedono oneri diversi o non conformi

rispetto a quanto stabilito nei commi 1 e 2 sono nulle. La nullita'

della clausola non comporta la nullita' del contratto.

4. Il CICR adotta disposizioni applicative del presente

articolo e puo' prevedere che esso si applichi ad altri contratti per i quali si pongano analoghe esigenze di tutela del cliente; il CICR prevede i casi in cui, in relazione all'entita' e alla durata dello sconfinamento, non sia dovuta la commissione di istruttoria veloce di

cui al comma 2"

.

All'articolo 7:

al comma 3 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Alla

compensazione degli effetti finanziari di cui al presente comma si provvede...

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