La disciplina comunitaria dell'assunzione delle prove all'estero in materia civile: il regolamento (CE) n. 1206/2001

AutoreL. Fumagalli
Pagine59-69
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La disciplina comunitaria dell’assunzione
delle prove all’estero in materia civile:
il regolamento (CE) n. 1206/2001
S: 1. Premessa. – 2. Il campo di applicazione. – 3. Le procedure di assunzione: disposizioni
comuni. – 4. Segue: l’assunzione delle prove da parte dell’autorità giudiziaria richiesta. – 5. Segue:
l’assunzione diretta da parte dell’autorità richiedente. – 6. Conclusione.
1. Il regolamento (CE) n. 1206/2001 del 28 maggio 2001 relativo alla cooperazione fra
le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell’assunzione delle prove in materia
civile o commerciale1, per quanto sia stato concepito solo al f‌ine di recare nel quadro co-
munitario della cooperazione giudiziaria in materia civile «misure di accompagnamento»
volte a favorire l’attuazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni,
svolge una funzione di rilievo e tocca problemi particolarmente delicati.
La semplif‌icazione delle procedure di assistenza giudiziaria tra gli Stati membri ai
f‌ini delle raccolta del materiale probatorio sul quale la funzione giurisdizionale deve
esercitarsi appare infatti essere complemento essenziale del disegno complessivo tenden-
zialmente volto alla totale rimozione degli ostacoli alla circolazione intracomunitaria
delle decisioni: fondata quella su criteri di competenza uniformi e volta a produrre un
risultato con ef‌f‌icacia esecutiva tendenzialmente estesa a tutto il territorio comunitario,
il suo corretto esercizio non può essere ostacolato dalla collocazione delle fonti delle
prove in uno Stato membro diverso da quello competente.
Il regolamento n. 1206/2001 è inserito invero in un quadro giuridico fortemente se-
gnato da una disciplina sopranazionale dell’assistenza giudiziaria in materia istruttoria, volta
a facilitare la cooperazione fra gli Stati ad essa vincolati: in particolare, la Convenzione del-
l’Aja del 18 marzo 1970 sull’assunzione delle prove all’estero in materia civile e commercia-
le, in tale quadro, ha fornito da tempo gli strumenti di cooperazione applicabili nei rappor-
ti tra svariati Stati membri. La Convenzione del 1970 costituiva, dunque, uno strumento
assai sperimentato, la cui messa in opera si era confrontata con una serie di problemi legati
all’esecuzione di atti istruttori tra Stati improntati a sistemi processuali assai diversi. E con
le soluzioni in essa stabilite il «legislatore comunitario» si è in larga misura confrontato, allo
scopo di introdurre negli Stati membri meccanismi più rapidi ed ef‌f‌icaci.
* Professore ordinario di Diritto internazionale, Università degli Studi di Milano-Bicocca.
1 Pubblicato, assieme ai dieci formulari allegati, contrassegnati dalle lettere da A a J, in GUCE L 174
del 27 giugno 2001, p. 1 ss.

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