La cooperazione tra gli Stati membri dell'Unione europea per l'individuazione, il reperimento e la confisca degli strumenti e dei proventi di reato

AutoreM. Castellaneta
Pagine125-143
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La cooperazione tra gli Stati membri
dell’Unione europea per l’individuazione,
il reperimento e la conf‌isca degli strumenti
e dei proventi di reato
S: 1. Premessa. – 2. La disciplina sulla conf‌isca nei trattati internazionali. – 3. La nozione di
conf‌isca nella decisione quadro 2005/212/GAI. – 4. La previsione della conf‌isca per equivalente
e i cosiddetti poteri estesi di conf‌isca. – 5. I poteri del giudice nazionale nell’adozione dei provve-
dimenti ablativi. – 6. L’incidenza della decisione quadro sull’ordinamento interno. – 7. Cenni
sulla recente decisione quadro 2006/783/GAI sul riconoscimento dei provvedimenti di conf‌isca.
1. L’adozione della decisione quadro 2005/212 del 24 febbraio 2005 sulla conf‌isca di
beni, strumenti e proventi di reato1, che gli Stati avrebbero dovuto recepire entro il 15
marzo 2007, costituisce un traguardo di notevole importanza nel settore della coopera-
zione di polizia e giudiziaria in materia penale perché si propone di armonizzare un isti-
tuto di diritto penale che, nei ventisette Stati membri2, presenta caratteristiche diverse
non solo per le dif‌ferenti modalità procedurali e di esecuzione dei provvedimenti, ma
anche perché non in tutti i Paesi UE è consentita la conf‌isca di beni non direttamente
collegati al reato3. Tale decisione, inoltre, introduce novità in relazione all’onere della
prova, facendo gravare l’obbligo di dimostrare la legittima provenienza di un bene sul suo
proprietario, attenuando gli obblighi dell’accusa. Tale inversione dell’onere della prova è
espressamente prevista nel Preambolo, il cui considerando n. 5 riconosce che tale decisio-
ne quadro introduce «la possibilità di mitigare, nell’àmbito del diritto penale, civile o f‌i-
scale, a seconda dei casi, l’onere della prova per quanto concerne l’origine dei beni dete-
nuti da una persona condannata per un reato connesso con la criminalità organizzata».
In tale settore, il Consiglio UE ha deciso di intervenire predisponendo, in un pri-
mo tempo, l’armonizzazione dell’istituto, in linea con quanto stabilito nell’art. 31, lett.
e), in base al quale l’armonizzazione può essere conseguita attraverso «la f‌issazione di
* Professore associato di Diritto internazionale, Università degli Studi di Bari.
1 In GUUE L 68 del 13 marzo 2005, p. 49 ss. Tale atto è fondato sull’art. 29, sul 31, par. 1, lett. c) e
sull’art. 34, par. 2, lett. b), che attribuisce al Consiglio il potere di «adottare decisioni-quadro per il ravvici-
namento delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri». Cfr. G. I, L’armoniz-
zazione della conf‌isca, in Aa. Vv., Diritto penale europeo e ordinamento italiano, Milano, 2006, p. 353 ss.
2 Dal 1° gennaio 2007 i Paesi membri dell’Unione europea sono passati a 27, con l’ingresso di Ro-
mania e Bulgaria.
3 Anche il Parlamento europeo, come vedremo, ha cercato, con la presentazione di alcuni emenda-
menti, di limitare l’applicazione della conf‌isca per equivalente.
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Quaderni 2006 — Cooperazione giudiziaria ed ef‌f‌icacia delle sentenze: problematiche di diritto internazionale ed europeo
norme minime relative agli elementi costitutivi dei reati e alle sanzioni» e, successiva-
mente, attraverso l’adozione di un atto idoneo ad assicurare la circolazione dei provve-
dimenti in base al principio del mutuo riconoscimento4. Infatti, dopo la decisione
quadro 2005/212, che ha l’obiettivo di ravvicinare gli strumenti di conf‌isca nel settore
penale5, è stata emanata, il 6 ottobre 2006, in applicazione del principio della f‌iducia
reciproca tra le autorità dei diversi Stati6, la decisione quadro 2006/7837 relativa all’ap-
plicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di conf‌isca8, con
il compito di ridurre i motivi di rif‌iuto di esecuzione e di eliminare i «sistemi di con-
versione delle decisioni di conf‌isca in decisioni nazionali». I due provvedimenti sono
strettamente collegati, tant’è che – secondo quanto previsto dall’art. 8, terzo comma,
della decisione quadro 2006/783 – lo Stato di esecuzione può prevedere limiti, invo-
cando il diritto interno, all’attuazione di una decisione di conf‌isca richiesta da un altro
Stato membro, solo se la «decisione di conf‌isca esula dal campo di applicazione dell’op-
zione adottata dallo stato di esecuzione ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, della deci-
sione quadro 2005/212/GAI».
Se a questi atti si aggiunge la decisione quadro 2001/500 del 26 giugno 2001 sul
riciclaggio di proventi da attività illecite9, che ammette sia la conf‌isca dei proventi sia
4 Com’è noto nel settore del terzo pilastro, istituito con il Trattato di Maastricht e modif‌icato in
quello di Amsterdam e poi di Nizza, riguardante la cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale,
l’Unione europea mira, come stabilito all’art. 29 TUE, a raggiungere un elevato livello di sicurezza in uno
spazio di libertà, sicurezza e giustizia con l’utilizzo di diversi strumenti quali la cooperazione tra le forze di
polizia, realizzata anche attraverso Europol e tra le autorità giudiziarie degli Stati membri, attraverso il prin-
cipio del mutuo riconoscimento e quindi della f‌iducia reciproca tra gli Stati, nonché con l’armonizzazione
delle norme tra i diversi Paesi.
5 Nella Comunicazione al Consiglio e al Parlamento sull’attuazione del programma dell’Aja, presen-
tata il 28 giugno 2006 (COM(2006)333), la Commissione europea ha sottolineato che, nel settore della
giustizia penale, «per quanto riguarda gli strumenti di ravvicinamento … la valutazione globale in termini
di attuazione è assai deludente, anche se dalla prassi della Commissione consistente nel presentare relazioni
di attuazioni successive emerge un andamento positivo. Gli str umenti sono molto spesso recepiti in modo
incompleto e talvolta con molto ritardo a seconda degli Stati membri». Invece, in materia di riconoscimen-
to reciproco, emerge un quadro migliore, malgrado i ritardi di alcuni Stati. In ogni caso, nella Comunica-
zione “Attuazione del programma dell’Aja: prospettive per il futuro” (COM(2006) 331), dif‌fusa anch’essa il
28 giugno 2006, la Commissione ha anticipato che presenterà, nel 2007, «uno studio sui problemi orizzon-
tali che sorgono nella negoziazione e nell’applicazione del principio del riconoscimento reciproco e sulle
lacune dell’attuale sistema di cooperazione in campo penale, che potrebbero essere eliminate con nuovi
strumenti».
6 Quest’approccio, per quanto per certi aspetti preferibile perché limita in modo signif‌icativo la
possibilità per gli Stati di frapporre ostacoli alla circolazione dei provvedimenti, non è obbligatorio, come
dimostra la decisione quadro sul mandato di arresto europeo basata proprio sul riconoscimento di atti
emessi da uno Stato ed eseguiti dalle autorità di altri Paesi membri, pur in assenza di una preliminare armo-
nizzazione dei reati e, più in generale, dei sistemi procedurali penali interni.
7 In GUUE L 328 del 24 novembre 2006, p. 59 ss. La decisione dovrà essere recepita entro il 24
novembre 2008.
8 Come ricordato nel Preambolo (considerando n. 4), la decisione 2006/783 è basata sul Programma
del Consiglio del 30 novembre 2000 sulle misure per l’attuazione del principio del reciproco riconoscimen-
to delle decisioni penali «che dà la massima priorità (misure n. 6 e n. 7) all’adozione di uno strumento che
applichi il principio del reciproco riconoscimento al sequestro di beni ed elementi di prova».
9 La decisione è pubblicata in GUCE L 182 del 5 luglio 2001, p. 1 ss. ed è riprodotta in S. B,
O. M, Codice di procedura penale europea, Milano, 2005, p. 393 ss. Tale atto, adottato sulla base dei

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