Il mandato d'arresto europeo: disciplina europea e legge di attuazione italiana a confronto

AutoreA. Damato
Pagine97-123
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Il mandato darresto europeo:
disciplina europea e legge di attuazione
italiana a confronto
S: 1. Premessa. – 2. La disciplina della decisione quadro. – 3. Seg ue: La trasmissione del
mandato d’arresto e la decisione sulla sua esecuzione. – 4. Seg ue: La consegna e i suoi e f‌fet-
ti. – 5. La legge d i attuazione ital iana: aspetti prob lematici. – 6. Segue: l’interpretazione della
legge nelle pr ime pronunce della Corte di cassazione.
1. La l. 22 aprile 2005 n. 69, entrata in vigore il 14 maggio, ha dato attuazione nel
nostro ordinamento alla decisione quadro 2002/584/GAI relativa al mandato d’arresto
europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri. Adottata con notevole ritardo
rispetto al termine del 31 dicembre 2003 stabilito dall’art. 34.1 dell’atto normativo eu-
ropeo, a seguito di un iter legislativo complesso e di un vivace dibattito dottrinario ca-
ratterizzato da critiche e perplessità espresse da una parte della dottrina, in special modo
penalistica, la legge italiana non ci sembra conformarsi pienamente alla decisione qua-
dro, realizzando una non corretta trasposizione di essa in taluni punti. Al f‌ine di coglie-
re tali punti di dif‌formità, nella considerazione della l. 69/2005 appare opportuno pren-
dere le mosse dalla ricostruzione del sistema delineato dalla decisione quadro1.
2. Il mandato d’arresto europeo, secondo il disposto dell’art. 1.1 della decisione qua-
dro, è una decisione giudiziaria emessa da uno Stato membro (lo Stato emittente) in
vista dell’arresto e della consegna da parte di un altro Stato membro (lo Stato di esecu-
zione) di una persona ricercata ai f‌ini dell’esercizio di un’azione penale o dell’esecuzione
di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà.
Volendosi sinteticamente indicare il contesto di riferimento immediato e diretto
della decisione quadro in parola, essa si inserisce nel quadro degli orientamenti politici
illustrati e degli obiettivi concreti approvati dal Consiglio europeo di Tampere. In parti-
colare, il mandato d’arresto europeo dà attuazione normativa al principio del reciproco
riconoscimento delle decisioni giudiziarie, principio stabilito nelle conclusioni del Con-
siglio europeo per la realizzazione di quello che costituisce il secondo caposaldo di Tam-
pere: un autentico spazio di giustizia europeo.
* Professore associato di Diritto internazionale, Università degli Studi di Bari.
1 Nell’esaminare la decisione quadro si ometterà, per ragioni di brevità, la considerazione delle questio-
ni interpretative dibattute al riguardo in dottrina cui si è fatto richiamo nel testo. Sul punto e, più in gene-
rale, per tutti ferimenti bibliograf‌ici concernenti la decisione quadro, ci permettiamo di rinviare al nostro Il
mandato d’arresto europeo e la sua attuazione nel diritto italiano (I), in Il diritto dell’Unione Europea, 2005, p.
22 ss., e Il mandato d’arresto europeo e la sua attuazione nel diritto italiano (II), ivi, p. 203 ss.
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Quaderni 2006 — Cooperazione giudiziaria ed ef‌f‌icacia delle sentenze: problematiche di diritto internazionale ed europeo
Tale diretta connessione risulta con chiarezza dal preambolo della decisione quadro,
oltre che dall’art. 1.2 di essa. Nel preambolo si af‌ferma che il mandato d’arresto europeo
costituisce la prima concretizzazione nel settore del diritto penale del principio di rico-
noscimento reciproco, def‌inito dal Consiglio europeo come il fondamento della coope-
razione giudiziaria (6° considerando), e che tale disciplina, come risulta dal punto 35
delle conclusioni di Tampere, nasce dalla opportunità di abolire la procedura formale di
estradizione (1° considerando) e si riconnette al programma di misure per l’attuazione del
principio del reciproco riconoscimento delle decisioni penali previsto dal punto 37 di
dette conclusioni (2° considerando). Quanto all’art. 1.2 della decisione quadro, si stabili-
sce che l’esecuzione del mandato d’arresto ha luogo da parte degli Stati «in base al prin-
cipio del riconoscimento reciproco».
Passando all’esame delle disposizioni normative della decisione quadro, appare op-
portuno chiarire in via preliminare quale sia l’àmbito di ef‌f‌icacia di tale disciplina. La
questione non è di scarso rilievo poiché il mandato d’arresto europeo si inserisce in un
contesto giuridico nel quale risultano in vigore accordi concernenti l’estradizione o for-
me di assistenza giudiziaria stipulati dagli Stati membri inter se o che li legano a Stati
terzi, e nel quale operano organi giurisdizionali internazionali – segnatamente, la Corte
penale internazionale – le cui funzioni potrebbero interferire con gli obiettivi cui è
preordinata la decisione quadro in parola.
Le questioni derivanti dalle relazioni con altri strumenti giuridici vengono risolte
dalla decisione quadro, in linea generale, nei termini seguenti. Essa sancisce che le dispo-
sizioni del mandato d’arresto sostituiscono nelle relazioni tra gli Stati membri, e fatta
salva la loro applicazione nelle relazioni con i Paesi terzi, la Convenzione europea di estra-
dizione del 1957 e la Convenzione europea per la repressione del terrorismo per la parte
relativa all’estradizione. Il mandato d’arresto, inoltre, sostituisce nei rapporti tra gli Stati
membri la Convenzione sulla trasmissione delle domande di estradizione del 26 mag-
gio1989, la Convenzione sulla procedura semplif‌icata di estradizione del 10 marzo 1995,
nonché quella relativa all’estradizione del 27 settembre 1996 e il titolo III della conven-
zione del 19 giugno 1990 di applicazione di Schengen (art. 31.1). Tuttavia, tali Stati
possono continuare ad applicare accordi o intese bilaterali o multilaterali vigenti al mo-
mento dell’adozione della decisione quadro o stipularne dei nuovi dopo l’entrata in vigo-
re di quest’ultima, nella misura in cui tali accordi e intese, contribuiscano a semplif‌icare
o agevolare ulteriormente la consegna del ricercato (art. 31.2, primo e secondo comma) e
senza pregiudizio per le relazioni con gli Stati membri che non ne siano parti.
Con riguardo al rapporto con lo Statuto della Corte penale internazionale, la deci-
sione quadro lascia impregiudicati gli obblighi che per gli Stati membri derivano da
detto Statuto (art. 16.4).
Passando a considerare le norme più strettamente concernenti le modalità di funzio-
namento del mandato d’arresto europeo, la disciplina dettata in tema di doppia incrimi-
nazione e la previsione di una procedura di natura puramente giudiziaria con esclusione
di qualsivoglia valutazione di carattere politico sono state considerate quali aspetti carat-
terizzanti di tale istituto, che si discosta sotto i prof‌ili anzidetti dalle regole tradizional-
mente accolte nel campo della estradizione.
Le regole relative alla doppia incriminazione risultano dall’art. 2 della decisione qua-
dro, che delinea il campo di applicazione del mandato d’arresto europeo. Tale norma

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