Le competenze della Corte di giustizia delle Comunità europee in materia di cooperazione giudiziaria

AutoreC. Iannone
Pagine85-96
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Le competenze della Corte di giustizia
delle Comunieuropee in materia
di cooperazione giudiziaria
S: 1. Introduzione. – 2. Le competenze della Corte relative alla cooperazione giudiziaria e di
polizia in materia penale. Il rinvio pregiudiziale. – 3. Segue: Il ricorso di annullamento. – 4. Segue:
Il ricorso tra Stati e tra Stati e istituzioni. – 5. Le competenze della Corte relative alla cooperazio-
ne giudiziaria in materia civile. Il rinvio pregiudiziale. – 6. Segue: Il ricorso nell’interesse della
legge. – 7. Proposte di modif‌ica delle regole di procedura relative al trattamento delle questioni
pregiudiziali.
1. Le norme di diritto comunitario relative alla cooperazione giudiziaria in materia
civile e penale hanno lo scopo di assicurare una cooperazione tra le autorità giudiziarie e
di polizia nazionali. Tuttavia, tali norme costituiscono la base giuridica non solo della
cooperazione fra organi statali, ma anche dell’azione di ravvicinamento delle normative
nazionali in materia di procedura civile e penale.
A dif‌ferenza delle norme relative alle politiche comunitarie, quelle sulla cooperazio-
ne giudiziaria sono state in origine collocate all’esterno della struttura dei Trattati CE e,
dunque, del diritto comunitario anche se all’interno dell’involucro del diritto dell’Unio-
ne europea. La cooperazione giudiziaria ha dunque assunto natura intergovernativa. Tale
natura ha caratterizzato sia il processo legislativo di adozione degli atti sia le regole sul
controllo giurisdizionale imponendo, almeno in una prima fase, da un lato, la regola
dell’unanimità in sede legislativa e, dall’altro, la sottrazione degli atti al sindacato del
giudice comunitario.
Ed infatti, il Trattato di Maastricht del 1992, che ha istituito l’Unione europea, ha
consacrato, nell’àmbito della struttura a tre pilastri dell’Unione, un pilastro alla “Giusti-
zia e af‌fari interni”; ha dunque attribuito alle istituzioni comunitarie la competenza ad
adottare atti in materia di cooperazione giudiziaria. Tale pilastro è stato, in una prima
fase, integralmente sottratto al controllo giurisdizionale della Corte di giustizia delle
Comunità europee (qui di seguito: “la Corte”). L’art. L del Trattato, relativo alla compe-
tenza della Corte, stabiliva infatti che le disposizioni del TCE relative alla Corte erano
applicabili unicamente alle convenzioni, concluse nell’àmbito di questo pilastro, che ri-
conoscessero espressamente la competenza giurisdizionale alla Corte1.
* Referendaria alla Corte di giustizia delle Comunità europee.
1 Riguardo alla dottrina relativa alle norme sul controllo giurisdizionale in materia di giustizia e af‌fari
interni introdotte dal Trattato di Maastricht, si vedano, tra gli altri, L. S, Il controverso ruolo della
Corte di giustizia nel “terzo pilastro”: prime applicazioni dell’art. K.3 del Trattato sull’Unione europea, in Scrit-

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