Il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati
Autore | G. Carella |
Pagine | 27-39 |
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Gabriella Carella*
Il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati
Sommario: 1. Premessa. – 2. L’àmbito di applicazione del regolamento (CE) n. 805/2004 e la nozione di credito non contestato. – 3. Le condizioni per il rilascio del certiicato di titolo esecutivo e le norme minime procedurali. – 4. La procedura per il rilascio del certiicato. – 5. Il procedimento di esecuzione.
1. La sempliicazione del riconoscimento e dell’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale ha costituito un obiettivo storico del diritto comunitario, contem-plato sin dall’inizio nei trattati istitutivi per il suo carattere funzionale alla realizzazione del mercato unico1. È apparso infatti evidente da subito che le transazioni commerciali internazionali non potevano che essere scoraggiate dalla prospettiva delle diicoltà e dei costi da afrontare nel caso in cui i diritti di una delle parti dovessero essere fatti valere in uno Stato membro diverso dal proprio; di qui la necessità di facilitare la circolazione delle sentenze, sempliicando le condizioni per la produzione di efetti all’estero, che ha condotto già nel 1968 all’adozione dell’allora rivoluzionaria Convenzione di Bruxelles, oggi sostituita dal regolamento (CE) n. 44/2001 del 22 dicembre 2000 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale.
Peraltro, con l’adozione, a partire dal Trattato di Amsterdam del 2 ottobre 1997, dell’obiettivo della realizzazione di uno Spazio di libertà, sicurezza e giustizia, la inalità della rapida circolazione delle decisioni ha assunto caratteri che la diversiicano profondamente, sul piano quantitativo e qualitativo, dall’obiettivo iniziale. Sotto il proilo quantitativo, si è avuta l’estensione dell’impegno per un rapido riconoscimento delle sentenze dall’àmbito commerciale a quello del diritto di famiglia e delle persone in quanto, nel contesto della realizzazione di uno Spazio di libertà, sicurezza e giustizia, la circolazione delle decisioni non è limitata alla facilitazione delle transazioni commerciali, ma riguarda in maniera più ampia l’eliminazione degli ostacoli alla circolazione delle persone. Sotto il proilo qualitativo, si è passati dalla classica prospettiva della cooperazione giudiziaria a quella ben diversa dell’integrazione tra Stati membri che impone il ricorso a strumenti nuovi: così, alla sempliicazione delle condizioni per il riconoscimen-
* Professore ordinario di Diritto internazionale, Università degli Studi di Bari.
1Rileva, in particolare, l’art. 220 TCE (art. 293 attuale).
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Quaderni 2006 — Cooperazione giudiziaria ed eicacia delle sentenze: problematiche di diritto internazionale ed europeo
to si sostituiscono gli obiettivi, da un lato, della eliminazione dell’exequatur, in virtù del principio del reciproco riconoscimento, dall’altro, della armonizzazione delle procedure per pervenire a sentenze “europee”.
Entrambi i nuovi strumenti sono stati attuati, per ora principalmente nel limitato àmbito dei crediti incontestati2, con l’adozione del regolamento (CE) n. 805/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 sul titolo esecutivo europeo (d’ora innanzi regolamento n. 805/2004) e del regolamento (CE) n. 1896/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 che istituisce un procedimento europeo di ingiunzione di pagamento3: il primo elimina l’exequatur con riguardo a sentenze emanate sulla base di diferenti procedure interne e lo sostituisce con un controllo a monte ad opera dello stesso giudice a quo; il secondo istituisce una procedura uniicata europea per pervenire ad una ingiunzione di pagamento che, ovviamente, non avrà bisogno di exequatur perché fondata su norme procedurali identiche per tutti gli Stati membri. Costituisce un modo sintetico, ma eicace, per rimarcare la diferente inalità e portata dei due provvedimenti afermare che il primo europeizza gli efetti di un provvedimento nazionale, mentre il secondo europeizza il procedimento per pervenire ad un provvedimento che avrà conseguentemente la stessa natura e gli stessi efetti in tutti gli Stati4. Entrambi gli atti, per facilitare la circolazione delle decisioni, fanno ricorso a mezzi del tutto nuovi e quasi rivoluzionari, comunque mai sperimentati nella comune cooperazione giudiziaria internazionale, che sollecitano pertanto l’attenzione della dottrina e degli operatori giuridici. Nella presente relazione, sarà oggetto di esame in particolare il regolamento n. 805/2004 di cui si considereranno il contenuto e gli effetti al ine di valutarne il contributo che reca all’evoluzione del sistema di circolazione delle sentenze e alla realizzazione di uno Spazio di giustizia tra gli Stati membri5.
2. Il regolamento in esame favorisce la libera circolazione delle decisioni sopprimendo la procedura di exequatur ed ogni forma di controllo sui provvedimenti stranieri che ne sono oggetto nello Stato in cui devono essere eseguiti. Non può dirsi peraltro che esso attui appieno il principio del mutuo riconoscimento in quanto un controllo sui provvedimenti stranieri è ancora richiesto ai ini dell’esecuzione all’estero; la novità consiste nell’aver anticipato tale controllo nello Stato di emanazione del provvedimento renden-
2L’eliminazione dell’exequatur è prevista altresì dagli artt. 41 e 42 del regolamento (CE) n. 2201/2003 del 27 settembre 2003 relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale (GUUE L 338 del 23 dicembre 2003).
3In GUUE, rispettivamente, L 143 del 30 aprile 2004, p. 15 ss. e L 399 del 30 dicembre 2006, p. 1 ss.
4Così L. Fumagalli, Il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati nel regolamento comunitario
n. 805/2004, in Rivista di diritto internazionale privato e processuale, 2006, p. 25.
5Su tale regolamento cfr. in dottrina E. Consalvi, Il titolo esecutivo europeo in materia di crediti non contestati, in Rivista dell’esecuzione forzata, 2004, p. 647 ss.; M. De Cristofaro, La crisi del monopolio sta-tale dell’imperium all’esordio del titolo esecutivo europeo, in International Lis, 2004, p. 141 ss.; G. Campeis,
A. De Pauli, La disciplina europea del processo civile italiano, Milano, 2005, p. 415 ss.; M. Farina, Il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati (Regolamento CE n. 805/2004), in Le Nuove leggi civili commentate, 2005, p. 3 ss.; H. Péroz, Le règlement CE n. 805/2004 du 21 avril 2004 portant création d’un titre exécutoire européen pour les créances incontestées, in Journal de droit international, 2005, p. 638 ss.; L. Fumagalli, op. cit., p. 23 ss.; A. M. Romito, Il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati e l’efettività della tutela giurisdizionale, in Studi sull’integrazione europea, 2006, p. 119 ss.
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dolo altresì eicace in tutti gli Stati membri. Se il controllo ha esito positivo, infatti, l’autorità competente dello Stato membro di origine rilascia un certiicato di titolo esecutivo europeo che, ai sensi dell’art. 20, è eseguito «alle stesse condizioni di una decisione giudiziaria pronunciata nello Stato membro dell’esecuzione». Il certiicato viene rilasciato compilando appositi formulari annessi al regolamento e stabiliti in congruo numero per far fronte ad esigenze diverse. Anche l’utilizzazione di formulari prestabiliti costituisce un espediente di non scarso rilievo pratico in quanto facilita i rapporti tra le diferenti autorità sempliicando le diicoltà linguistiche.
Va aggiunto che la soppressione di qualsivoglia controllo nello Stato di esecuzione è totale perché non riguarda solo l’esecuzione, ma include il riconoscimento. L’art. 5 dispone infatti che una decisione certiicata come titolo esecutivo «è riconosciuta ed eseguita negli altri Stati membri senza che sia necessaria una dichiarazione di esecutività e senza che sia possibile opporsi al suo riconoscimento». Pertanto, una volta ottenuto il certiicato, non potrà essere ammessa neppure la contestazione del riconoscimento per gli efetti sostanziali e l’autorità di giudicato a cui l’art. 33, n. 2 del regolamento n. 44/2001 ricollega un giudizio di accertamento della sussistenza dei requisiti richiesti per l’eicacia delle decisioni straniere. Il coordinamento operato tra i due regolamenti è particolarmente opportuno perché evita le gravi situazioni di contrasto che si sarebbero potute creare qualora fosse stata accolta l’opposizione al riconoscimento e fosse stata privata quindi di efetti sostanziali una decisione alla quale, essendo stata certiicata, dovevano comunque riconoscersi gli efetti esecutivi.
Ai ini del rilascio del certiicato di titolo esecutivo europeo, bisogna distinguere i presupposti di applicazione del regolamento dalle condizioni per il rilascio; è appena il caso di precisare che entrambi i tipi di requisiti devono essere accertati dall’autorità cui è richiesto il certiicato, sebbene la lettera dell’art. 6 possa creare la falsa impressione di un controllo limitato alle sole condizioni del rilascio.
Sono presupposti di applicazione del regolamento: il suo àmbito ratione materiae, ratione loci e ratione temporis, nonché la natura del provvedimento di cui si chiede la certiicazione.
Rinviando per il momento l’esame dell’àmbito di applicazione ratione materiae, che presenta proili di maggiore complessità, può rilevarsi che, per quanto riguarda gli àmbiti ratione loci e ratione temporis, il regolamento in esame si applica nei rapporti tra Stati membri ad esclusione della Danimarca e quindi riguarda tutti i provvedimenti che, con il limite indicato, provengano da uno Stato membro, debbano essere eseguiti in altro Stato membro e siano stati adottati posteriormente al 21 gennaio 20056.
Quanto al tipo di provvedimento, il regolamento si applica alle decisioni...
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