Competenza, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e di responsabilità genitoriale (regolamento (CE) n. 2201/2003)

AutoreL. Garofalo
Pagine21-26
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Competenza, riconoscimento
ed esecuzione delle decisioni in materia
matrimoniale e di responsabilità genitoriale
(regolamento (CE) n. 2201/2003)
S: . Premessa. – 2. Caratteri generali del regolamento (CE) n. 2201/2003. – 3. L’àmbito di
applicazione del regolamento. – 4. Le disposizioni in materia di riconoscimento ed esecuzione
delle decisioni.
1. Il regolamento (CE) n. 2201/2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e
all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità ge-
nitoriale1, ha abrogato il regolamento (CE) n. 1347/2000 relativo alla competenza, al
riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di
potestà dei genitori sui f‌igli di entrambi i coniugi2. L’Unione europea ha riunito in un
unico strumento giuridico le disposizioni relative al divorzio e alla responsabilità genito-
riale, ivi compreso il diritto di visita ed il ritorno del minore. La ratio è quella di agevo-
lare il compito dei giudici e degli interpreti nonché di disciplinare in modo organico
l’esercizio dei diritti di visita transfrontaliera. Mancava, infatti, uno strumento unico che
contemplasse e disciplinasse anche la parte relativa alla responsabilità parentale non col-
legata ad una situazione di crisi matrimoniale e, allo stesso tempo, disciplinasse la pro-
cedura relativa al ritorno del minore in caso di sottrazione. Il regolamento, così, rappre-
senta anche una misura importante nella lotta contro la sottrazione dei minori.
In esso è previsto, fra l’altro, il riconoscimento automatico e l’esecutività ope legis in
tutti gli Stati membri delle decisioni relative al diritto di visita dei minori; il che dimo-
stra che l’Unione considera come prioritario il diritto degli stessi di mantenere relazioni
regolari con entrambi i genitori. Infatti, la possibilità di riconoscere in tutto l’àmbito
europeo i provvedimenti relativi al diritto di visita garantisce al minore il mantenimento
delle relazioni genitoriali anche quando i genitori risiedano in Stati diversi. Il minore ha,
inoltre, diritto di essere sentito su ogni questione relativa alla responsabilità genitoriale,
tenendo conto della sua età e della sua maturità.
Un altro aspetto rilevante riguarda l’estensione dei principî contenuti nel regola-
mento ai f‌igli di genitori non coniugati. Si garantisce in questa maniera una parità di
* Professore straordinario di Diritto internazionale, Università degli Studi di Bari. Testo raccolto e
rielaborato dalla dott.ssa Laura Marrone, dottoranda di ricerca in Diritto internazionale e dell’Unione eu-
ropea, Università degli Studi di Bari.
1 In GUCE L 338 del 23 dicembre 2003, p. 1 ss.
2 In GUCE L 160 del 30 giugno 2000, p. 19 ss.

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