Linee generali della disciplina in materia di cooperazione giudiziaria tra Stati membri

AutoreV. Starace (a cura di A. Leandro)
Pagine1-9
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V S (a cura di A L)*
Linee generali della disciplina
in materia di cooperazione giudiziaria
tra Stati membri
S: 1. La cooperazione giudiziaria civile e penale anteriormente al Trattato di Maastricht. – 2.
Il Trattato di Maastricht e il metodo intergovernativo. – 3. Il Trattato di Amsterdam e la comuni-
tarizzazione della cooperazione giudiziaria civile. – 4. Segue: il rapporto tra la competenza comu-
nitaria e quella degli Stati membri. – 5. Gli atti della cooperazione giudiziaria penale. – 6. Il
ruolo della Corte di giustizia nella cooperazione giudiziaria civile e penale.
1. La lezione ha tracciato le linee generali della disciplina della cooperazione giudiziaria
nelle materie civile e penale tra gli Stati membri dell’Unione europea premettendo che
questi già da tempo erano consapevoli che occorresse avviare un’incisiva collaborazione
per far fronte agli stringenti problemi che tali materie sollevano.
Sif‌fatta collaborazione è stata realizzata per lo più attraverso accordi internazionali
(bilaterali e multilaterali), la cui stipulazione rif‌letteva, appunto, l’interesse a elaborare
una disciplina comune che sostituisse, nel proprio àmbito di applicazione, le norme
dettate autonomamente da ciascuno Stato.
A titolo di esempio, il docente ha menzionato, innanzitutto, la materia dell’estradi-
zione, in cui una serie di convenzioni internazionali dettano la procedura da seguire per
far sì che un soggetto sia sottoposto a processo penale o all’esecuzione di una condanna
in uno Stato contraente diverso da quello in cui si trova. In proposito, si è ricordata la
Convenzione europea sull’estradizione del 13 dicembre 1957 (nonché i suoi Protocolli
del 15 ottobre 1975 e del 17 marzo 1978)1, convenzione a larga partecipazione e per
lungo tempo dominante in materia malgrado il suo carattere cedevole rispetto alle altre
convenzioni che recassero discipline speciali in materia.
Al medesimo titolo, il docente ha accennato alle rogatorie, cui si fa ricorso là dove il
processo richieda atti istruttori ineseguibili o di dif‌f‌icile compimento nello Stato del
foro; al riguardo si è menzionata la Convenzione europea di assistenza giudiziaria in
materia penale del 20 aprile 1959 (e i suoi Protocolli del 17 marzo 1978 e del 8 novem-
* Il testo costituisce il resoconto della lezione tenuta dal prof. Vincenzo Starace, redatto dal dott.
Antonio Leandro, ricercatore di Diritto internazionale, Università degli Studi di Bari.
1 La convenzione, entrata in vigore il 18 aprile 1960, e i relativi protocolli si leggono in M. P, F.
M, D. V, Codice delle convenzioni di estradizione e di assistenza giudiziaria in materia penale, 4ª
ed., Milano, 2004, rispettivamente, p. 453 ss., p. 542 ss. e p. 555 ss.

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