Le notificazioni internazionali nel regolamento (CE) n. 1348/2000 e lo Spazio giudiziario europeo
Autore | G. Carella |
Pagine | 41-58 |
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G C*
Le notificazioni internazionali
nel regolamento (CE) n. 1348/2000
e lo Spazio giudiziario europeo
S: 1. Caratteri generali delle notifiche internazionali. – 2. Il regolamento n. 1348/2000 ed il
suo àmbito di applicazione. – 3. Il procedimento di trasmissione diretta tra organi decentrati e
l’obiettivo dello Spazio di giustizia. – 4. La legge applicabile alla consegna dell’atto a scopo di
notifica. La notificazione passiva in Italia e la consegna dell’atto nei casi di trasmissione diversa da
quella tra organi decentrati. – 5. La disciplina uniforme del perfezionamento delle notificazioni
nel procedimento di trasmissione diretta tra organi decentrati ed il contemperamento tra i diritti
del destinatario e del richiedente – 6. Il rinvio alle norme interne sul perfezionamento. La disci-
plina italiana applicabile al richiedente nella notificazione attiva. – 7. La lingua dell’atto da noti-
ficare e la tutela dei diritti delle parti.
1. Le notificazioni internazionali sono oggetto del regolamento (CE) n. 1348 del 29
maggio 20001 che, nella materia della cooperazione giudiziaria civile, è stato tra i primi
* Professore ordinario di Diritto internazionale, Università degli Studi di Bari.
1 Tale regolamento è entrato in vigore il 31 maggio 2001 ed è pubblicato in GUCE L 160 del 30 giugno
2000, p. 37 ss.; per maggiori approfondimenti su di esso e più ampie indicazioni di dottrina e giurispruden-
za, si rinvia a G. C, La disciplina delle notificazioni e comunicazioni intracomunitarie: dalla cooperazione
intergovernativa all’integrazione europea?, in P. P (a cura di), Diritto internazionale privato e diritto
comunitario,Padova, 2004, p. 125 ss. È utile evidenziare che sono in corso di elaborazione proposte per mo-
dificare il contenuto del regolamento al fine, in particolare, di rendere le procedure più spedite. Si veda a tale
proposito la Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regola-
mento (CE) n. 1348/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alla notificazione e alla comunicazio-
ne negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale, doc. COM(2005)
305 def., del 7 luglio 2005. In tale proposta si segnalano l’introduzione di una disposizione in base alla quale
l’organo ricevente dovrebbe procedere alla comunicazione o alla notifica in ogni caso entro un mese a decor-
rere dalla data di ricevimento e la previsione di condizioni uniformi riguardanti la comunicazione o la notifi-
ca degli atti giudiziari per il tramite dei servizi postali (lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o trasmis-
sione equivalente). Inoltre, dovrebbe essere predisposto un nuovo formulario al fine di informare il
destinatario che ha il diritto di rifiutarsi di ricevere un determinato atto entro il termine di una settimana a
decorrere dalla data di comunicazione o di notifica. Sulle proposte di modifica, vedi M. F, Problemi
applicativi della normativa comunitaria in materia di notificazioni di atti giudiziari, in Rivista di diritto inter-
nazionale privato e processuale, 2006, p. 5 ss. Sul regolamento n. 1348/2000 in generale, vedi G. G,
La lunga marcia dell’euronotifica rafforza la cooperazione giudiziaria. Realizzato solo in parte il principio dei
“rapporti diretti”, in Diritto e giustizia, 2000, p. 64 ss.; A. P, La notificazione degli atti giudiziari ed
extragiudiziari negli Stati membri dell’Unione europea (Regolamento CE n. 1348/2000 del 29 maggio 2000), in
Le nuove leggi civili commentate, 2000, p. 1161 ss.; G. C, A. D P, Prime riflessioni sulla disciplina
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Quaderni 2006 — Cooperazione giudiziaria ed efficacia delle sentenze: problematiche di diritto internazionale ed europeo
atti adottati. Per meglio comprendere la disciplina da esso posta, è opportuno premette-
re una sintetica descrizione delle caratteristiche e delle modalità delle notifiche interna-
zionali in generale.
La notifica internazionale è una procedura complessa che consta di tre fasi: la fase di
impulso, che viene attivata ad opera della parte interessata alla notifica all’estero e si svol-
ge interamente nell’ordinamento dello Stato richiedente (o Stato a quo); la fase di tra-
smissione, cioè il “segmento” centrale del procedimento, nel quale si realizza il contatto
tra l’ordinamento a quo e quello dello Stato richiesto (o Stato ad quem), disciplinato dal
diritto internazionale e internazionale privato; la fase della consegna concreta dell’atto al
destinatario, che si svolge completamente nello Stato ad quem e, pertanto, è regolata, in
linea di principio, dalle norme interne di tale Stato, trattandosi di questioni di procedu-
ra relative ad atti compiuti sul suo territorio.
La fase di trasmissione è tradizionalmente disciplinata da convenzioni internaziona-
li concernenti la cooperazione giudiziaria o dedicate espressamente alle notificazioni
internazionali. In particolare, il problema della trasmissione della richiesta di notifica, ai
fini della consegna dell’atto nel territorio dello Stato ad quem, pur avendo ricevuto varie
soluzioni, è stato sempre impostato come un problema di rapporto tra sovranità. Infatti,
attenendo la notifica, non soltanto ma principalmente, all’esercizio della giurisdizione2
e – secondo la concezione tradizionale – costituendo la giurisdizione uno degli attributi
della sovranità, ne è conseguita la configurazione della notifica come esercizio del potere
pubblico statale in territorio straniero comportante problemi di limiti e di garanzie del-
la sovranità.
Nel contemperare i rapporti tra Stati sovrani, si sono elaborati vari modelli di tra-
smissione di notifica che permangono tutt’oggi e sono previsti anche nel regolamento n.
1348/2000. Il modello più antico e tradizionale è quello della notifica diplomatica indi-
retta, in base alla quale l’ufficiale giudiziario trasmette la richiesta al Ministro degli este-
ri che, a sua volta, la invia alla missione diplomatica accreditata presso lo Stato richiesto.
Quest’ultima richiede al Ministro degli esteri dello Stato ove si trova di far pervenire la
domanda al Ministero della giustizia perché possa incaricare dell’esecuzione gli organi
competenti. Una volta effettuata la notifica, il procedimento riprende in senso inverso,
delle notifiche in materia civile e commerciale nell’Unione europea (regolamento del Consiglio 29 maggio 2000 n.
1348/2000/CE), in Giustizia civile, 2001, II, p. 239 ss.; M. D C, La nuova disciplina delle notifi-
cazioni infracomunitarie in materia civile, in Studium Iuris, 2001, p. 517 ss.; M. D, Le règlement CE n°.
1348-2000 du 29 mai 2000 relatif à la signification et à la notification des actes judiciaires et extrajudiciaries en
matière civile et commerciale: de nouvelles charges en perspective pour les Huissiers de justice, in Droit et procédures,
2001, p. 77 ss.; W. F. L, Europäisches Zustellungsrecht, in Zeitschrift für Zivilprozess, 2001, p. 179 ss.;
C. V, La signification et la notification des actes judiciaires et extrajudiciaires, in Revue du droit de l’Union
Européenne, 2001, p. 225 ss.; M. F, Il regolamento comunitario sulle notificazioni in materia civile o com-
merciale, in Rivista di diritto processuale, 2002, p. 102 ss.; A. R, Le notificazioni internazionali intraco-
munitarie ed il regolamento n. 1348 del 29 maggio 2000, in Contratto e impresa/Europa, 2002, p. 395 ss.; M.
F, L. F, L’assistenza giudiziaria internazionale in materia civile, Padova, 2003, p. 61 ss.; B.
H, Nouvelles techniques de la coopération judiciaire transfrontalière en Europe, in G. A, R. D, (a
cura di), Diritto contrattuale europeo e diritto dei consumatori. L’integrazione europea e il processo civile. Mate-
riali del seminario del 12 luglio 2002, Milano, 2003, p. 211 ss.
2 Pur essendo possibili notifiche di atti stragiudiziali, il numero più rilevante di notifiche riguarda
sostanzialmente atti giudiziari.
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