La protezione della denominazione di origine e della indicazione geografica

AutoreCarloalberto Giusti
Occupazione dell'autoreAvvocato
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@1. L’attività normativa della Comunità Europea

L’impegno normativo della Comunità Europea in questo settore è stato notevole, e si è manifestato a vari livelli in funzione della natura e della priorità dei problemi. In materia di sicurezza alimentare, l’impegno è iniziato negli anni ‘60 e si è potenziato negli anni ‘90 con la realizzazione del mercato unico. Sotto altri profili, le riforme attuate hanno privilegiato le misure agroambientali e gli aiuti diretti all’ istituzione dei marchi di qualità europei.

Il Consiglio della Comunità Europea in data 14 Luglio 1992 ha adottato il Regolamento CE n.2081/92 che stabilisce le norme relative alla protezione delle denominazioni d’origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli ed alimentari destinati all’alimentazione umana.

Tale regolamento non si applica ai prodotti del settore vitivinicolo né alle bevande spiritose.

Il regolamento assicura la protezione comunitaria delle denominazioni d’origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli ed alimentari, ai fini del quale si intende per:

“denominazione d’origine”: il nome di una regione, di un luogoPage 166 determinato o, in casi eccezionali, di un paese che serve a designare un prodotto agricolo o alimentare originario di tale regione, di tale luogo determinato o di tale paese e la cui qualità o le cui caratteristiche siano dovute essenzialmente o esclusivamente all’ambiente geografico comprensivo dei fattori naturali ed umani e la cui produzione, trasformazione ed elaborazione avvengano nell’area geografica delimitata;

“indicazione geografica”: il nome di una regione, di un luogo determinato o, in casi eccezionali, di un paese che serve a designare un prodotto agricolo o alimentare originario di tale regione, di tale luogo determinato o di tale paese e di cui una determinata qualità, la reputazione o un’altra caratteristica possa essere attribuita all’origine geografica e la cui produzione e/o trasformazione e/o elaborazione avvengano nell’area geografica determinata.

Alcune denominazioni tradizionali, geografiche, o meno, che designano un prodotto agricolo o alimentare originario di una regione o di un luogo determinato sono altresì considerate come denominazioni d’origine.

Talune designazioni geografiche, qualora le materie prime dei prodotti in questione provengano da un’area geografica più ampia della zona di trasformazione e diversa da essa, sono equiparate a denominazioni d’origine, purché: sia delimitata la zona di produzione della materia prima, siano previste condizioni particolari per la produzione delle materie prime e esista un regime di controllo atto a garantire l’osservanza di dette condizioni.

Gli animali vivi, le carni ed il latte sono considerati materie prime.

L’utilizzazione di altre materie prime può essere comunque ammessa.

Le denominazioni divenute generiche non possono essere registrate.

Si intende per “denominazione divenuta generica” il nome diPage 167 un prodotto agricolo o alimentare che, pur collegato coi nome del luogo o della regione in cui il prodotto agricolo o alimentare è stato inizialmente ottenuto o commercializzato, è divenuto, nel linguaggio corrente, il nome comune di un prodotto agricolo o alimentare.

Per determinare se una denominazione sia divenuta generica o meno, si tiene conto di tutti i fattori, in particolare:

della situazione esistente nello Stato membro in cui il nome ha la sua origine e nelle zone di consumo,della situazione esistente in altri Stati membri,delle pertinenti legislazioni nazionali o comunitarie.

La Commissione pubblica la relativa decisione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee nei casi in cui venga respinta una domanda di registrazione in quanto una denominazione è divenuta generica. Un nome non può essere registrato come denominazione d’origine o indicazione geografica qualora sia in conflitto con il nome di una varietà vegetale o di una razza animale e possa, pertanto, indurre il pubblico in errore quanto alla vera origine del prodotto.

@2. La DOP: denominazione di origine protetta

La DOP è un marchio di qualità che viene attribuito a quegli alimenti le cui peculiari caratteristiche qualitative dipendono essenzialmente o esclusivamente dal territorio in cui sono prodotti.

L’ambiente geografico comprende sia fattori naturali (clima, caratteristiche ambientali), sia fattori umani (tecniche di produzione tramandate nel tempo, artigianalità) che consentono di ottenere un prodotto inimitabile al di fuori di una determinata zona produttiva.

Affinché un prodotto sia DOP, inoltre, le fasi di produzione, trasformazione ed elaborazione devono avvenire in un’area geografica delimitata.

La DOP offre garanzie su diversi livelli del processo produtti-Page 168vo: origine, provenienza delle materie prime,localizzazione e tradizionalità del processo produttivo.

La caratteristica fondamentale dei prodotti certificati DOP è quella di riuscire ad offrire serietà,in quanto sono prodotti regolamentati dalla normativa italiana e da quella comunitaria; tracciabilità, poiché i prodotti provengono da una zona geografica delimitata; legame con il territorio, poiché i prodotti sono ottenuti attraverso metodi tradizionali, presentano peculiari caratteristiche dovute ad un intimo legame tra il prodotto ed un territorio con caratteristiche geologiche, agronomiche e climatiche inimitabili;tipicità ovvero rispetto del metodo di produzione tradizionale e dei metodi di fabbricazione che preservano la tipicità del prodotto.

Due condizioni sono necessarie per l’attribuzione della denominazione di origine protetta;la prima è costituita dal fatto che le particolari qualità e caratteristiche del prodotto devono essere dovute esclusivamente all’ambiente geografico del luogo di origine. Per ambiente geografico si intende l’insieme non solo dei fattori naturali, ma anche di quelli umani,quindi le conoscenze e le tecniche locali. La seconda condizione si riferisce alla produzione delle materie prime e alla loro trasformazione fino al prodotto finito, le quali devono essere effettuate nella regione delimitata di cui il prodotto porta il nome.

La tracciabilità di un prodotto DOP, ovvero la garanzia riguardo il luogo di provenienza e di trasformazione delle materie prime è la caratteristica più importante poiché colma la lacuna della legislazione italiana che non impone di indicare la provenienza degli ingredienti di qualunque prodotto.

@3. La IGP: indicazione geografica protetta

La IGP, come la DOP, è un marchio di qualità che viene attribuito a quei prodotti agricoli ed alimentari per i quali una determinata qualità dipende dall’origine geografica, e la cui produzione, trasformazione e/o elaborazione avviene in un’area geografica determinata.

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Per ottenere una IGP, quindi, almeno una fase del processo produttivo deve avvenire in una particolare area.

Rispetto alla certificazione DOP, quella IGP prevede norme meno stringenti, che si concretano in un legame con il territorio molto più blando e con disciplinari di produzione molto più flessibili.

Per potere ottenere la certificazione IGP un prodotto deve essere originario di una determinata regione,la sua qualità e reputazione deve poter essere attribuita all’origine geografica determinata ed infine, la produzione o trasformazione o elaborazione devono avvenire nell’area geografica determinata.

Vi sono tra DOP ed IGP alcune differenze. La prima riguarda il legame con il territorio;infatti mentre la DOP prevede un legame forte, la IGP ne richiede uno più blando.

La seconda differenza, sicuramente più importante, riguarda le garanzie che la IGP offre ai consumatori.

La certificazione IGP, infatti, non garantisce riguardo la provenienza delle materie prime, in quanto per ottenerla è sufficiente che il prodotto venga trasformato o elaborato nell’area interessata.

Quindi la certificazione da sola non basta per garantire l’origine delle materie prime, ma occorre conoscere le caratteristiche del singolo prodotto certificato.

@4. DOP e IGP: i disciplinari di produzione

Per beneficiare di una denominazione d’origine protetta (DOP) o di un’indicazione geografica protetta (IGP), è necessaria la conformità dei prodotti ad un disciplinare.

Il disciplinare comprende i seguenti elementi:

il nome del prodotto agricolo o alimentare che comprende la denominazione d’origine o l’indicazione geografica; la descrizione del prodotto agricolo o alimentare mediante indicazione delle materie prime, se del caso, e delle principali caratteristiche fisiche, chimiche, microbiologiche c/o organolettiche del prodotto agricolo o alimentare;

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la delimitazione della zona geografica e, se del caso, gli elementi che indicano il rispetto delle condizioni;

gli elementi che comprovano che il prodotto agricolo o alimentare è originario della zona geografica;

la descrizione del metodo di ottenimento del prodotto e, se del caso, i metodi locali, leali e costanti;

gli elementi che comprovano il legame con l’ambiente geografico o con l’origine geografica;i riferimenti relativi alle strutture di controllo;

gli elementi specifici dell’etichettatura connessi alla dicitura DOP o IGP, a seconda dei casi, o le diciture tradizionali nazionali equivalenti;

le eventuali condizioni sono da rispettare in forza di disposizioni comunitarie e/o nazionali.

Generalmente tutti i prodotti DOP hanno un consorzio di tutela, ovvero un organismo composto da produttori e trasformatori aventi come scopo la tutela, la promozione e la valorizzazione dello stesso.

Essi hanno anche un ruolo di informazione al consumatore e di vigilanza sulle produzioni. Salvaguardano il prodotto da abusi, atti di concorrenza sleale, contraffazioni ed uso improprio della denominazione.

@5. La registrazione dei prodotti DOP e IGP

Le associazioni o, a determinate condizioni da stabilirsi secondo la procedura prevista le persone fisiche o giuridiche sono autorizzate a inoltrare una domanda di registrazione.

Per “associazioni” vengono intese qualsiasi...

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