Etichettatura dei prodotti agro-alimentari

AutoreAlessandra Cerabona
Occupazione dell'autoreAvvocato
Pagine43-77

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@1. Introduzione e fonti giuridiche

L’etichettatura dei prodotti alimentari rappresenta oggi, più che mai, un tema di estrema attualità, a causa delle mutate esigenze del consumatore più sensibile ed attento alle proprie scelte - nel contesto di un mercato in continua evoluzione, ove vengono offerti e pubblicizzati infinità di prodotti alimentari.

In tale campo, dove tradizione, innovazione e competenza rappresentano ingredienti di base, centrale è il ruolo dell’etichetta: il consumatore è consapevole e attento alla qualità di ciò che mangia, vuole informazioni chiare e trasparenti.

L’etichetta, dunque, guida il consumatore finale in una sana e consapevole scelta alimentare.

La normativa italiana circa i prodotti alimentari è estremamente complessa poiché composta da più di 20.000 norme contenute in oltre 700 leggi speciali, D.lgs ecc…, molte delle quali riferite agli imballaggi, alla composizione e all’etichettatura, ciò rendendo indispensabile un continuo aggiornamento di tutti gli operatori che siano a vario titolo coinvolti nelle diverse fasi di predisposizione dell’imballaggio e dell’etichetta.

Si tratta di un insieme complesso di norme e di responsabilità, che interessa e coinvolge tutta la filiera di produzione e commercializzazione di un alimento: non solo il fabbricante ed i distributori commerciali, ma anche gli operatori deputati alla rea-Page 44lizzazione materiale dell’imballaggio, all’ideazione creativa e alla stampa dell’etichetta.

La complessità dell’attuale quadro giuridico, aumenta esponenzialmente con la produzione normativa europea che negli ultimi anni è stata copiosa ed intensa, tanto da comportare, per gli Stati Membri, un doppio impegno, sia sul fronte comunitario, data la necessità di adeguamento, sia su quello nazionale di armonizzazione con la legislazione interna.

@@1.1 fonti giuridiche

È opportuno iniziare la nostra analisi dalla produzione legislativa europea per poi passare al quadro normativo italiano di attuazione della suddetta normativa, non trascurando, al contempo, la normativa previgente.

Il Legislatore Europeo, con una serie di direttive, si è appellato al “principio di precauzione” per soddisfare l’esigenza di tutelare, in via preventiva, l’ambiente da eventuali devastazioni causate dall’attività umana; tale principio si è poi tradotto nel settore alimentare nella ricerca di due obiettivi comuni ed inscindibili: salute dei consumatori e sicurezza alimentare.

La disamina della nuova speciale area giuridica agroalimentare è opportunamente suggerita e raccomandata dalla progressiva entrata in vigore del regolamento 28 gennaio 2002, n.1781, che l’ha profondamente modificata, incisa ed arricchita, sostituendo le originarie e descrittive regole igienicosanitarie con norme modellate su un articolato processo economico, avviato dalla produzione agricola primaria, proseguito dall’industria alimentare e completato con l’immissione in commercio degli alimenti “sicuri”.

Le istituzioni comunitarie, esercenti funzioni normative pri-Page 45marie, hanno attribuito ai regolamenti e alle direttive,communes rationes di difesa degli interessi socioeconomici e dei diritti fondamentali dell’uomo (alla vita e alla salute), qualificati dai giudici nazionali di legittimità come beni valori a garanzia costituzionale da collocare nella più vasta area dei diritti della personalità.

Il legislatore comunitario, nel periodo compreso tra l’anno 1957 e il 1988, ha dettato con discontinuità solo norme settoriali, frammentarie e disorganiche per questioni specifiche, ciò determinando l’avvio di un parziale e comunque insoddisfacente processo di riavvicinamento ed armonizzazione delle legislazioni alimentari nazionali; le iniziative normative comunitarie in tema di prodotti alimentari si sono poi sviluppate ed intensificate negli anni 1989/1996 con l’adozione di plurime direttive sulla etichettatura, sulla presentazione, sulla pubblicità, sul controllo ufficiale e sull’igiene alimentare2.

I cittadini degli stati comunitari (soprattutto i consumatori, a mezzo delle organizzazioni di rappresentanza), purtuttavia, negli ultimi anni hanno sollecitato la Commissione Europea ad una completa e profonda revisione delle prescrizioni comunitarie (ed interne) nell’area giuridica agroalimentare, ciò determinando l’elaborazione di due Libri a valenza programmatica: Libro Verde (30 aprile 1997 n. 176), sulla tutela dei consumatori della UE, e Libro Bianco (12 gennaio 2000 n. 178), sulla sicurezza alimentare, dal cui ne è conseguito il REG. 178/2002 e l’istituzione dell’Autorità Europea per la sicurezza alimentare.

Sul piano orizzontale, ossia della disciplina generale applicabile a tutti i prodotti alimentari salve le normative specifiche applicabili ai singoli settori merceologici la materia dellaPage 46 etichettatura dei prodotti alimentari è stata originariamente interessata dall’art. 8 della legge 283/1962, invero piuttosto scarna, seguita dal d.p.r. 322/1982 ed infine dal d. lg. 109/1992 a sua volta ritoccato dai d.lg. 68/2000 e 259/2000 senza che venisse alterato l’impianto di fondo.

Poi è stato emanato il regolamento comunitario n. 178/2002 il quale è composto di norme precettive e programmatiche insieme, che non hanno creato un ordinamento agroalimentare totalmente nuovo, chiuso e paracodicistico, ma hanno solo aggiunto alle preesistenti disposizioni un macrosistema coordinato, flessibile e costantemente aperto alle inserzioni di nuove prescrizioni e regole, mutuate anche da fonti extracomunitarie o internazionali (giusta l’art. 13 reg. 178).

Quello che ormai diversi autori considerano una vera e propria branca del diritto, quella agroalimentare, assume, con l’entrata in vigore del predetto REG. n.178, connotazioni trasnazionali, data l’importanza del fenomeno della predisposizione di una vera e propria politica comune della sicurezza alimentare, con principi suoi propri, ad iniziare da quello di precauzione, ufficialmente inserito, per la prima volta, nel diritto comunitario positivo, e dal riconoscimento dei diritti fondamentali dei consumatori.

Il quadro normativo italiano, inoltre, è arricchito dal Decreto Legislativo del 23 giugno 2003, n. 181 che attua la direttiva 2000/13/CE concernente l’etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonche’ la relativa pubblicita’, e dalla Legge 3 agosto 2004, n. 204, conversione in legge, con modificazioni, del decretolegge 24 giugno 2004, n. 157, recante disposizioni urgenti per l’etichettatura di alcuni prodotti agroalimentari, nonché in materia di agricoltura e pesca.

Per poter offrire al lettore un quadro legislativo il più dettagliato possibile, è doveroso fare un piccolo passo indietro ed esaminare il d. lgs. 109/1992, (così come risulta dalle modifiche apportate dal d.lgs. n.181/2003) il quale, in particolare, in attua-Page 47zione delle direttive comunitarie n. 395 e 396 del 1989, è stato il primo decreto che ha regolamentato, in Italia, l’etichettatura dei prodotti alimentari, nonché la loro presentazione e la relativa pubblicità, in maniera completa ed approfondita poiché ha inciso su leggi speciali inerenti a vari prodotti alimentari.

L’importanza che riveste tale decreto, oltre quella sopra menzionata, sta nel fatto che esso ha segnato il passaggio di orientamento del legislatore comunitario: dal privilegiare gli interessi del mercato e delle categorie dei produttori, prima, a tutelare i diritti dei consumatori, dopo.

La prova di quanto si afferma è nel numero sempre crescente di atti comunitari di vario genere che sottolineano l’importanza di assicurare il fascio di diritti di cui gode il consumatore europeo, che vanno dalla tutela della salute e della sicurezza fino a quella dei suoi interessi economici attraverso un’informazione corretta che possa assicurare l’esercizio della libertà di scelta, fondamento di qualsiasi ordinamento giuridico democratico.

Ulteriore conferma del ruolo centrale nella normativa italiana del detto d. lgs. n. 109, è data dall’emanazione del Decreto Legislativo del 23 giugno 2003, n. 181 e della Legge 3 agosto 2004, n. 204, che non hanno apportato modifiche sostanziali alla normativa previdente.

Il Parlamento europeo, da ultimo, nel dicembre del 2006 ha emanato il Regolamento CE n. 1924/06, con il quale sono state introdotte importanti modifiche alla normativa inerente i “claims pubblicitari”, con conseguenze dirette sulla etichettatura degli alimenti.

Tale regolamento, destinato ad entrare in vigore nei suoi precetti più importanti nel luglio 2007, ridisegna completamente la materia delle indicazioni nutrizionali e salutistiche nella etichettatura, presentazione e pubblicità degli alimenti, con l’inevitabile caduta sulle imprese, chiamate ad adeguare tutti i propri incarti entro la data di attuazione, e gli operatori di controllo, chiamati a conformarsi con la nuova disciplina.

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@2. Etichettatura dei prodotti agro-alimentari

Secondo la definizione normativa, per etichettatura si intende: «l’insieme delle menzioni, delle indicazioni, dei marchi di fabbrica o di commercio, delle immagini o dei simboli che si riferiscono al prodotto alimentare e che figurano direttamente sull’imballaggio o su un’etichetta oppostovi o sul dispositivo di chiusura o su cartelli, anelli o fascette legati al prodotto medesimo, o, in mancanza, in conformità a quanto stabilito negli artt. 14, 15, 16 e 17, sui documenti di accompagnamento del prodotto alimentare»3.

L’etichetta è, dunque, costituita dall’insieme delle informazioni che identificano il prodotto alimentare nei vari aspetti della composizione, della provenienza, della curabilità/conservazione, della quantità e delle altre indicazioni specifiche (ad esempio quelle relative ai valori nutrizionali).

In questa sede non sarà possibile trattare la normativa dettata per ogni alimento o settore merceologico, poiché esistono sottotipi di etichettatura per i vari prodotti alimentari: acqua, olio, pasta, carne, confetture, alcolici ecc… richiedono, ognuno...

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