Il principio di precauzione e la responsabilità del produttore alimentare nell’ evoluzione giuridica del concetto di rischio da sviluppo

AutoreAngela Mazzia
Occupazione dell'autoreAvvocato
Pagine79-112

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@1. La tutela dell’ambiente e della salute per le generazioni future

La protezione della salute psicofisica della persona, l’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, la salvaguardia, la tutela e il miglioramento dell’ambiente, dovrebbero essere il punto di partenza e di riferimento del progresso scientificotecnologico.

Nella tensione sempre presente tra la consapevolezza del progresso quale fonte di nuovo benessere per l’umanità e la prospettiva di uno sviluppo che può portare l’uomo ad essere succube e vittima delle sue stesse conquiste, il principio di precauzione si pone quale garanzia di sopravvivenza e cosciente conquista del futuro.

La tutela della salute umana e dell’ambiente deve prevalere su qualsiasi considerazione. In presenza di possibili guasti per l’uomo e per l’ambiente, quando le acquisizioni scientifiche e tecniche sono inadeguate o insufficienti, non conclusive o incerte, quando cioè non consentono di escludere, ma nemmeno provano il carattere dannoso per la salute e per l’ambiente, entra inPage 80 gioco il principio di precauzione quale base di azione strutturata all’analisi e alla gestione del rischio.

Il rispetto del principio precauzionale richiede interventi proporzionati al livello di protezione scelto, coerenti e non discriminatori nella loro applicazione.

Accanto ai tradizionali obiettivi di protezione dai rischi naturali, dalle minacce che riguardano questioni di ordine politico e pubblico, la protezione dai rischi tecnologici pone l’accento su una nuova espressione della funzione statale e comunitaria: la garanzia della sicurezza dei cittadini, in relazione immediata con il più generale proposito di pianificare uno sviluppo sostenibile della società.

I pericoli che con tali misure si intendono prevenire hanno delle dimensioni spaziali che superano i confini dei singoli Stati, ecco evidenziarsi il carattere trasnazionale delle esigenze di tutela precauzionale.

Le misure precauzionali, quindi, diventano espressione della tutela della persona e del suo ecosistema che prescinde da un limite spaziotemporale,come scelte presenti in vista dell’integrità futura dell’uomo1

In Europa è stato necessario il caso dell’encefalopatia spongiforme bovina e la sua trasmissione alla specie umana, perché il principio di precauzione fosse messo in opera in campo alimentare.

Si iniziano a mettere in discussione i sistemi di produzione alimentare, perché è evidente la possibilità che ci si trovi di fronte a sospetti non ancora consolidati di dannosità per la salute umana di un prodotto, senza avere gli strumenti per impedirne la circolazione, a meno di ricorrere al principio precauzionale.

Nel campo alimentare questi sospetti pongono la necessità di considerare con particolare attenzione i prodotti destinati ad esse-Page 81re cibo per l’uomo e per gli animali che diventano alimento per l’uomo o che producono essi stessi alimenti.

Ci chiediamo, quindi, fino a che punto le nuove tecnologie di allevamento di piante e di animali lasciano conseguenze indesiderate nei cibi derivati? Fino a che punto le tecnologie di modificazione genetica sono innocue per l’ambiente e possono essere consentite? E in questa prospettiva, quali nuove responsabilità gravano sul produttore alimentare?

@2. Elaborazione del principio di precauzione: dall’ordinamento tedesco alle disposizioni comunitarie

Il bisogno di una tutela precauzionale trova la sua prima formulazione nell’ordinamento tedesco, nelle vesti prima di criterio di politica del diritto e più tardi come principio giuridico, in disposizioni relative alla protezione della salute e dell’ambiente2

Secondo il tradizionale principio di difesa dai pericoli (Gefahhrenabwhhrpriinzip) lo Stato può e deve intervenire per la prevenzione di situazioni dannose in presenza di pericolo (Gefahr) anche con la eliminazione di altre situazioni giuridiche3.

Il pericolo deve essere tale da provocare un processo causale che conduca alla determinazione del danno con sufficiente probabilità. L’intervento statale è legittimo in presenza di requisiti rigorosi, al fine di garantire una effettiva protezione, in casi di incertezza scientifica circa i potenziali effetti dannosi di particolari attività che hanno incidenza sull’ambiente4.

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Da questa premessa prende l’avvio l’elaborazione del principio di precauzione, come principio che consente l’adozione di misure di protezione nel caso in cui è solamente ipotizzabile una situazione di rischio, alla presenza di uno stato di incertezza delle conoscenze scientifiche e tecniche e questo a tutela dell’uomo, della natura, dell’ambiente.

Nella situazione di “non ancora pericolo” (NochnichhtGefahr) è il principio di precauzione a legittimare l’intervento statale e in questo prende le distanze dal principio di difesa dai pericoli (Geefahrrenabwehrprinzip) in cui è un’attuale situazione di pericolo a imporre l’intervento dello Stato per la neutralizzazione della fonte di danno.

Le misure precauzionali vengono adottate in vista della minimizzazione o eliminazione del rischio grazie alla discrezionalità degli organi legislativi e amministrativi5.

La discrezionalità circa l’adozione o meno di una misura precauzionale deve tener conto delle probabilità di realizzazione del rischio, secondo i parametri scientifici disponibili e sulla base del raffronto tra costi economici e potenziali benefici della cautela, nel costante rispetto del principio di proporzionalità.

Nell’ordinamento tedesco il principio di precauzione è privo di una copertura costituzionale espressa, anche se si individua un implicito rilievo costituzionale allorquando all’art. 20 a GG si afferma che “lo Stato tutela anche nei confronti delle generazioni future i fondamenti naturali della vita”. E’ l’art. 34 del Trattato sull’unificazione tedesca a prevedere espressamente il principio di precauzione come principio che deve essere osservato dal legislatore statale.

Dal diritto tedesco ambientale il principio di precauzione si trapianta in quello internazionale. Il principio 15 della Dichiarazione di Rio del 1992 mette in evidenza la necessità di adottare laPage 83 precauzione al fine di evitare il provocarsi di danni irrimediabili all’ambiente.

Nel preambolo della Convenzione sulla Biodiversità del 1992 ritroviamo che “allorché vi sia un rischio di una significativa riduzione o perdita della diversità biologica, la mancanza di piena certezza scientifica non dovrebbe essere usata come una ragione per posporre misure per evitare o minimizzare un tale rischio”.

La Convenzione quadro sul Cambiamento climatico del 1992 recita che “Le Parti dovrebbero prendere misure precauzionali...”.

“La mancanza di certezza scientifica non dovrebbe prevenire una parte dal prendere una appropriata decisione” è quanto evidenziato nel Protocollo di Cartagena del gennaio 2000.

L’art. 5 par. 7 dell’accordo SPS (Accordo sanitario e fitosanitario)6 sembra richiamarsi al principio di precauzione nel momento in cui considera la insufficienza delle conoscenze scientifiche e ammette misure, per altro provvisorie.

E’ questo il quadro che si delinea a livello internazionale, ma la sensazione che si coglie e che il principio di precauzione seppur menzionato, mal appare delineato, allorquando l’uso del condizionale ce lo propone al momento presente come linea solo programmatica senza una vera forza di precettività.

Possiamo alla luce di queste considerazioni considerare il principio come una delle linee guida delle regole comunitarie e internazionali, in materia oltre che ambientale anche di sicurezza alimentare, con riguardo alla salute degli uomini, degli animali e delle piante.

A livello comunitario merita di essere evidenziata un’affermazione della Commissione contenuta nella “Comunicazione della Commissione sul principio di precauzione” del 2 febbraio 2000, che caratterizza l’interpretazione del principio. Al paragrafo 4 laPage 84 Commissione precisa che sul piano delle fonti il principio di precauzione avrebbe il rango di “principio di diritto internazionale” di portata generale7.

Ma è un’affermazione che attualmente non sembra affatto pacifica,come appare dalla diversa interpretazione seguita dagli organi del W.T.O., in occasione della controversia che ha visto da una parte l’Unione Europea e dall’altra gli Stati Uniti e il Canada, a proposito del divieto di ingresso nel mercato comunitario di carni trattate con ormoni8.

In ordine al contenuto del principio dal discorso della Commissione emerge, che “se sorgono ragionevoli dubbi da parte della scienza, circa gli effetti del bene in questione si può prendere una misura “precauzionale”. Ciò propone un corretto equilibrio, tale da consentire l’adozione di azioni proporzionate, non discriminatorie, trasparenti e coerenti. La Commissione si propone di evitare un ricorso ingiustificato al principio di precauzione che diverrebbe una forma dissimulata di protezionismo”.

Si percepisce la sensazione che la Commissione sia combattuta fra le richieste del Parlamento europeo e dell’opinione pubblica da un lato, e gli obblighi internazionali dall’altro e in funzione di ciò non può fare emergere dalle sue parole, una lettura del principio che non tenga conto della sua non sostanziale praticabilità, per ora almeno, a livello internazionale.

Gli Stati membri della Comunità Europea hanno introdotto nelle modifiche apportate al Trattato di Roma con l’Atto unico europeo, con il Trattato sull’Unione europea e con il Trattato di Amsterdam delle norme che introducono la dizione “sviluppo sostenibile” (art. 2) e nel titolo XIX dedicato all’ambiente, all’art. 174 il principio di precauzione.

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Il par. 2 dell’art. 174 afferma che “la politica della Comunità in materia ambientale mira a un elevato livello di tutela, tenendo conto della diversità delle situazioni nelle varie regioni della Comunità. Essa è fondata sui principi di precauzione e dell’azione preventiva, sul principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati...

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