DELIBERA 20 febbraio 2015 - Regione Abruzzo - Ricostituzione post sisma 6 aprile 2009 ricognizione risorse residue ex articolo 14, comma 1, decreto-legge n. 39/2009 (legge di conversione n. 77/2009) e delibera CIPE n. 35/2009. Finalizzazioni varie a valere sulle risorse di cui all'OPCM n. 4013/2012. (Delibera n. 23/2015). (15A05190)

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Visti gli articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003) e successive modificazioni, con i quali vengono istituiti, presso il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle attivita' produttive, i Fondi per le aree sottoutilizzate, coincidenti con l'ambito territoriale delle aree depresse di cui alla legge 30 giugno 1998, n. 208 e al Fondo istituito dall'art. 19, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96;

Visto l'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il quale prevede che ogni progetto d'investimento pubblico debba essere dotato di un Codice unico di progetto (CUP);

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge 8 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, che trasferisce al Ministero dello sviluppo economico il Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione e le funzioni di cui all'art. 24, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) di cui al citato art. 61 della legge n. 289/2002;

Visto il decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 e, in particolare, l'art. 7-quinquies, commi 10 e 11, che istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Fondo strategico per il paese a sostegno dell'economia reale;

Visto il decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile»;

Visto in particolare l'art. 14, comma 1, dello stesso decreto-legge n. 39/2009, il quale prevede fra l'altro, che il CIPE assegni, per il finanziamento degli interventi di ricostruzione e delle altre misure di cui al medesimo decreto-legge, un importo di 408,5 milioni di euro, a valere sulle risorse del Fondo infrastrutture di cui all'art. 18, comma 1, lettera b) del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e un importo non inferiore a 2.000 milioni di euro e non superiore a 4.000 milioni di euro, nell'ambito della dotazione del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) per il periodo di programmazione 2007-2013, a valere sulle risorse complessivamente assegnate al citato Fondo strategico per il paese a sostegno dell'economia reale;

Visto l'art. 8, comma 1, lettera f) dello stesso decreto-legge n. 39/2009, che prevede l'esenzione dal pagamento del pedaggio su alcuni tratti autostradali per gli utenti residenti nei comuni colpiti dal sisma in transito nell'area colpita fino alla data del 31 dicembre 2009, con un onere complessivo di 10 milioni di euro, di cui 8,5 milioni posti a carico delle risorse del FAS di cui al citato art. 14, comma 1, dello stesso decreto-legge n. 39/2009;

Vista la legge 13 agosto 2010, n. 136 e in particolare gli articoli 3 e 6 che per la tracciabilita' dei flussi finanziari a fini antimafia, prevedono che gli strumenti di pagamento riportino il CUP ove obbligatorio ai sensi della sopracitata legge n. 3/2003, sanzionando la mancata apposizione di detto codice;

Visto l'art. 2, comma 3-quinquies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, il quale ha previsto la possibilita' di prorogare, fino al 30 giugno 2011, il termine di esecuzione dei programmi per i gruppi industriali con imprese o unita' locali nella regione Abruzzo, ponendone l'onere di 2,5 milioni di euro per l'anno 2011 a valere sulle risorse di cui all'art. 14, comma 1, del citato decreto-legge n. 39/2009;

Visto l'art. 2, comma 3-octies, dello stesso decreto-legge n. 225/2010, che al fine di contribuire alla ripresa economica e occupazionale delle zone colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009, ha previsto l'avvio della bonifica del sito d'interesse nazionale di «Bussi sul Tirino», attraverso opere ed interventi di bonifica e messa in sicurezza da attuarsi prioritariamente nelle aree industriali dismesse e nei siti limitrofi, al fine di consentirne la reindustrializzazione, con un onere stabilito nel limite di 15 milioni di euro per l'anno 2011, 20 milioni di euro per l'anno 2012 e 15 milioni di euro per l'anno 2013, a valere sulle risorse di cui all'art. 14, comma 1, del richiamato decreto-legge n. 39/2009;

Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, recante disposizioni in materia di risorse aggiuntive e interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, in attuazione dell'art. 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42 e visto in particolare l'art. 4 del medesimo decreto legislativo, il quale dispone che il FAS di cui all'art. 61 della legge n. 289/2002 assuma la denominazione di Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) e sia finalizzato a dare unita' programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale, che sono rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del paese;

Visto l'art. 31-bis del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, che prevede l'istituzione della scuola sperimentale di dottorato internazionale denominata Gran Sasso Science Institute (GSSI), autorizzando, per il finanziamento delle attivita' della stessa scuola, una spesa di 12 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, ponendone la copertura a valere sulle risorse di cui all'art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 39/2009, nella misura di 6 milioni di euro annui (per complessivi 18 milioni) e a valere sulle risorse FSC destinate alla regione Abruzzo, nella misura di 6 milioni di euro annui (per complessivi 18 milioni);

Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, recante misure urgenti per la chiusura della gestione dell'emergenza determinatasi nella regione Abruzzo a seguito del sisma del 6 aprile 2009, nonche' per la ricostruzione, lo sviluppo e il rilancio dei territori interessati;

Visto in particolare l'art. 67-ter, dello stesso decreto-legge n. 83/2012, che, nel sancire la chiusura dello stato di emergenza nelle zone dell'Abruzzo colpite dal sisma dell'aprile 2009, dispone il passaggio della ricostruzione alla gestione ordinaria, prevedendo, tra l'altro, l'istituzione di due Uffici speciali per la ricostruzione (USR), competenti rispettivamente per la citta' di L'Aquila (USRA) e per i restanti comuni del cratere sismico (USRC), l'affidamento del coordinamento delle...

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