LEGGE 24 giugno 2009, n. 77 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile. (09G0088)

Coming into Force28 Giugno 2009
Enactment Date24 Giugno 2009
Published date27 Giugno 2009
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2009/06/27/009G0088/ORIGINAL
Official Gazette PublicationGU n.147 del 27-06-2009 - Suppl. Ordinario n. 99
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato: IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art 1.
  1. Il decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi 24 giugno 2009 NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del

Consiglio dei Ministri Tremonti, Ministro dell'economia e

delle finanze Visto, il Guardasigilli: Alfano

Allegato

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE

AL DECRETO-LEGGE 28 APRILE 2009, N. 39

All'articolo 1:

il comma 2 e' sostituito dal seguente:

" 2. Le ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, adottate ai sensi del comma 1 del presente articolo salvo quanto previsto dal comma 3, hanno effetto esclusivamente con riferimento al territorio dei comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo a partire dal 6 aprile 2009 che, sulla base dei dati risultanti dai rilievi macrosismici effettuati dal Dipartimento della protezione civile, abbiano risentito una intensita' MSC uguale o superiore al sesto grado, identificati con il decreto del Commissario delegato 16 aprile 2009, n. 3, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 17 aprile 2009. Le stesse ordinanze riguardano le persone fisiche ivi residenti, le imprese operanti e gli enti aventi sede nei predetti territori alla data del 6 aprile 2009 ";

al comma 3, dopo le parole: " di cui al comma 2 ", sono inserite le seguenti: " del presente articolo ".

Dopo l'articolo 1, e' inserito il seguente:

" ART. 1-bis. - (Misure urgenti in materia antisismica). - 1. All'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, e successive modificazioni, al primo periodo, le parole: "30 giugno 2010" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2009" e il secondo periodo e' soppresso ".

All'articolo 2:

al comma 1, le parole: " le cui abitazioni " sono sostituite dalle seguenti: " fisiche ivi residenti o stabilmente dimoranti in abitazioni che " e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ove non abbiano avuto assicurata altra sistemazione nell'ambito degli stessi comuni o dei comuni limitrofi ";

al comma 2, le parole da: " nel rispetto " fino a: " vigenti " sono sostituite dalle seguenti: " nel rispetto sostanziale dei requisiti di sicurezza sanitaria anche in deroga al decreto del Ministro della sanita' 5 luglio 1975, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18 luglio 1975 ";

al comma 5, quarto periodo, dopo le parole: " articolo 11 del " sono inserite le seguenti: " testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita', di cui al ";

al comma 6, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: " , tenuto conto delle destinazioni urbanistiche antecedenti la data del 6 aprile 2009 ";

al comma 9, dopo le parole: " articolo 57, comma 6, del " sono inserite le seguenti: " codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al " e le parole: " compatibilmente con il quadro emergenziale e con la collaborazione delle associazioni di categoria di settore anche di ambito locale " sono sostituite dalle seguenti: " compatibilmente con il quadro emergenziale e con la collaborazione, anche in ambito locale, degli ordini professionali e delle associazioni di categoria di settore ";

al comma 11, le parole: " L'assegnazione degli alloggi " sono sostituite dalle seguenti: " Secondo criteri indicati con i provvedimenti di cui all'articolo 1, l'assegnazione degli alloggi di cui al comma 1 e al comma 10 " e le parole: " , secondo criteri indicati con i' provvedimenti di cui all'articolo 1 " sono soppresse;

dopo il comma 11, e' inserito il seguente:

" 11-bis. Al fine di mantenere i livelli di residenzialita' e di coesione sociale dei territori di cui all'articolo 1 e di ridurre gli oneri derivanti dagli interventi di cui al comma 1, i sindaci dei comuni di cui all'articolo 1 possono autorizzare la concessione, nel limite massimo delle risorse di cui all'articolo 14, comma 1, di un contributo per la riparazione dei danni di lieve entita', fino a 10.000 euro, subiti da unita' immobiliari gia' adibite ad abitazione principale a condizione che ne consenta l'immediato riutilizzo da parte delle persone ivi residenti o stabilmente dimoranti alla data del 6 aprile 2009. Per le riparazioni di parti comuni dei condomini e' concesso, altresi', un contributo pari ai costi documentati delle opere di riparazione o riattazione, fino ad un limite massimo di 2.500 euro per unita' abitativa. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, sono disciplinati modalita' e termini di concessione, erogazione e rendicontazione dei contributi di cui al presente comma ";

dopo il comma 12, e' inserito il seguente:

" 12-bis. I comuni di cui all'articolo 1, comma 2, predispongono, d'intesa con il presidente della regione Abruzzo - Commissario delegato ai sensi dell'articolo 4, comma 2, sentito il presidente della provincia, e d'intesa con quest'ultimo nelle materie di sua competenza, la ripianificazione del territorio comunale definendo le linee di indirizzo strategico per assicurarne la ripresa socio-economica, la riqualificazione dell'abitato e garantendo un'armonica ricostituzione del tessuto urbano abitativo e produttivo, tenendo anche conto degli insediamenti abitativi realizzati ai sensi del comma 1 ";

al comma 13, le parole: " dal comma 10 " sono sostituite dalle seguenti: " dai commi 10 e 12 ";

la rubrica e' sostituita dalla seguente: " Apprestamento urgente di abitazioni ".

Dopo l'articolo 2, e' inserito il seguente:

" ART. 2-bis. - (Informativa annuale al Parlamento). - 1. Il Governo e' tenuto a trasmettere un'informativa annuale al Parlamento sullo stato di avanzamento del processo di ricostruzione post-sismica, anche con riferimento alle modalita' di utilizzo delle risorse pubbliche allo scopo stanziate ".

All'articolo 3:

al comma 1:

l'alinea e' sostituito dal seguente:

" 1. Per soddisfare le esigenze delle popolazioni colpite dal sisma del 6 aprile 2009 nei territori individuati ai sensi dell'articolo 1 sono disposti, al netto di eventuali risarcimenti assicurativi: ";

la lettera a) e' sostituita dalla seguente:

" a) la concessione di contributi a fondo perduto, anche con le modalita', su base volontaria, del credito d'imposta e, sempre su base volontaria, di finanziamenti agevolati garantiti dallo Stato, per la ricostruzione o riparazione di immobili adibiti ad abitazione considerata principale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, distrutti, dichiarati inagibili o danneggiati ovvero per l'acquisto di nuove abitazioni sostitutive dell'abitazione principale distrutta. Il contributo di cui alla presente lettera e' determinato in ogni caso in modo tale da coprire integralmente le spese occorrenti per la riparazione, la ricostruzione o l'acquisto di un alloggio equivalente. L'equivalenza e' attestata secondo le disposizioni dell'autorita' comunale, tenendo conto dell'adeguamento igienico-sanitario e della massima riduzione del rischio sismico. Nel caso di ricostruzione, l'intervento e' da realizzare nell'ambito dello stesso comune ";

la lettera c) e' soppressa;

alla lettera e), le parole: " dichiarati non agibili " sono sostituite dalla seguente: " danneggiati ";

dopo la lettera e), e' inserita la seguente:

" e-bis) nel caso di immobili condominiali, l'assegnazione dei fondi necessari per riparare le parti comuni direttamente all'amministratore che sara' tenuto a preventivare, gestire e rendicontare in modo analitico e con contabilita' separata tutte le spese relative alla ricostruzione. In tali fasi l'amministratore si avvale dell'ausilio di condomini che rappresentino almeno il 35 per cento delle quote condominiali ";

alla lettera g), dopo le parole: " la concessione " sono inserite le seguenti: " , previa presentazione di una perizia giurata, ";

alla lettera i), dopo la parola: " sociali, " e' inserita la seguente: " culturali, ";

dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

" 1-bis. Ferma l'integrale spettanza del contributo diretto o del credito di imposta previsti dal presente articolo, lo Stato, a domanda del soggetto debitore non moroso, subentra per un importo non superiore a 150.000 euro nel debito derivante da finanziamenti preesistenti garantiti da immobili adibiti ad abitazione principale distrutti, con la contestuale cessione alla Fintecna spa, ovvero alla societa' controllata e da essa indicata, dei diritti di proprieta' sui predetti immobili. Il prezzo della cessione e' versato direttamente al soggetto che aveva erogato il finanziamento per la parziale estinzione, senza penali, del debito ed e' conseguentemente detratto dal debito residuo nel quale lo Stato subentra; il subentro avviene a valere sulle risorse stanziate dal comma 6 del presente articolo. Il soggetto debitore che intenda avvalersi della predetta facolta' presenta apposita domanda a Fintecna spa ovvero alla societa' controllata e da essa indicata. Il prezzo della cessione dei diritti di proprieta' sui predetti immobili e' stabilito dall'Agenzia del territorio. Al fine dell'attuazione delle disposizioni contenute nel presente comma...

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