DECRETO LEGISLATIVO 28 febbraio 2021, n. 36 - Attuazione dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonche' di lavoro sportivo

Coming into Force02 Aprile 2021
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2021/03/18/21G00043/CONSOLIDATED/20210724
Enactment Date28 Febbraio 2021
Published date18 Marzo 2021
Official Gazette PublicationGU n.67 del 18-03-2021
Titolo I DISPOSIZIONI COMUNI E PRINCIPI GENERALI
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 117, secondo e terzo comma, della Costituzione;

Vista la legge 8 agosto 2019, n. 86, recante deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonche' di semplificazione e, in particolare, l'articolo 5, comma 1, lettera a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), n), recante i principi e i criteri direttivi di esercizio della delega relativa al riordino e alla riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici nonche' del rapporto di lavoro sportivo;

Visto l'articolo 1 della legge 24 aprile 2020, n. 27, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e, in particolare il comma 3, il quale dispone che i termini per l'adozione di decreti legislativi con scadenza tra il 10 febbraio 2020 e il 31 agosto 2020, che non siano scaduti alla data di entrata in vigore della legge, sono prorogati di tre mesi, decorrenti dalla data di scadenza di ciascuno di essi;

Vista la legge 17 ottobre 1967, n. 977;

Vista la legge 20 maggio 1970, n. 300, e in particolare, gli articoli 4, 5, 7, 13, 18;

Vista la legge 14 giugno 1973, n. 366;

Vista la legge 23 marzo 1981, n. 91;

Visto il testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

Vista la legge 13 dicembre 1989, n. 401, e, in particolare, l'articolo 6;

Vista la legge 11 maggio 1990, n. 108, e, in particolare, gli articoli 2, 4 e 5;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e, in particolare, l'articolo 5, comma 4;

Vista la legge 8 agosto 1995, n. 335, e, in particolare, l'articolo 2, comma 26;

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 166;

Visto il decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178;

Visto il decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, e, in particolare, l'articolo 5, commi 2, 3 e 4;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e in particolare l'articolo 1, comma 2;

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289 e in particolare l'articolo 51;

Vista la legge 15 aprile 2003, n. 86;

Visto il regolamento (CE) 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e, in particolare, l'articolo 130;

Vista la legge 28 giugno 2012, n. 92, e, in particolare, l'articolo 1;

Visto il regolamento (UE) n. 262/2015 della Commissione, del 17 febbraio 2015;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23;

Visto il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;

Visto il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, e, in particolare, l'articolo 16, commi 5-quater e 5-quinquies;

Vista la legge 20 gennaio 2016, n. 12;

Visto il regolamento (UE) n. 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016;

Visto il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e, in particolare, l'articolo 54-bis;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, e, in particolare, l'articolo 3, comma 11;

Visto il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;

Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205;

Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145 e in particolare l'articolo 1, comma 630;

Visto il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e, in particolare, l'articolo 12-bis;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 2002, n. 132 e in particolare l'articolo 1;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 2002, n. 316 e in particolare l'articolo 3;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 24 novembre 2020;

Acquisita l'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, espressa nella seduta del 25 gennaio 2021;

Considerato che le competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica non hanno espresso i pareri nei termini prescritti, ad eccezione delle Commissioni V della Camera e 5ª del Senato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 26 febbraio 2021;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri della salute, dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, dell'economia e delle finanze, della difesa, della giustizia e per le pari opportunita' e della famiglia; Emana il seguente decreto legislativo: Art. 1 Oggetto

  1. Il presente decreto, in attuazione della delega di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86 e in conformita' dei relativi principi e criteri direttivi, detta norme in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonche' del rapporto di lavoro sportivo.

Art 2.

Definizioni

  1. Ai fini del presente decreto, si intende:

a) associazione o societa' sportiva dilettantistica: il soggetto giuridico affiliato ad una Federazione Sportiva Nazionale, ad una Disciplina Sportiva Associata o ad un Ente di Promozione Sportiva che svolge, senza scopo di lucro, attivita' sportiva, nonche' la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attivita' sportiva dilettantistica;

b) associazioni benemerite: gli organismi sportivi attivi che operano nel campo della promozione di iniziative di rilevanza sociale;

c) associazioni di atlete e atleti: le associazioni fra le atlete e gli atleti praticanti discipline sportive regolamentate dalla medesima Federazione, aventi lo scopo di tutelare gli interessi collettivi degli atleti e delle atlete che vi aderiscono;

d) associazioni di tecnici: le associazioni fra i tecnici di discipline sportive regolamentate dalla medesima Federazione, aventi lo scopo di tutelare gli interessi collettivi dei tecnici che vi aderiscono;

e) Attivita' Fisica Adattata (AFA): programmi di esercizi fisici, la cui tipologia e la cui intensita' sono definite mediante l'integrazione professionale e organizzativa tra medici di medicina generale (MMG), pediatri di libera scelta (PLS) e medici specialisti e calibrate in ragione delle condizioni funzionali delle persone cui sono destinati, che hanno patologie croniche clinicamente controllate e stabilizzate o disabilita' fisiche e che li eseguono in gruppo sotto la supervisione di un professionista dotato di specifiche competenze, in luoghi e in strutture di natura non sanitaria, come le «palestre della salute», al fine di migliorare il livello di attivita' fisica, il benessere e la qualita' della vita e favorire la socializzazione;

f) attivita' fisica o attivita' motoria: qualunque movimento esercitato dal sistema muscolo-scheletrico che si traduce in un dispendio energetico superiore a quello richiesto in condizioni di riposo;

g) cavallo atleta: l'equide registrato, non destinato alla produzione alimentare, utilizzato per lo svolgimento dell'attivita' sportiva e la partecipazione alle competizioni sportive equestri;

h) Comitato Italiano Paralimpico (CIP): l'ente pubblico, riconosciuto dal Comitato Paralimpico Internazionale, che ha il compito di garantire la massima diffusione dell'idea paralimpica ed il piu' proficuo avviamento alla pratica sportiva delle persone disabili;

i) Comitato Olimpico Internazionale: l'organizzazione internazionale non governativa senza fini di lucro alla guida del movimento olimpico, preposta alla gestione e all'organizzazione dei Giochi Olimpici;

l) Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI): l'ente pubblico, riconosciuto dal Comitato Olimpico Internazionale che, in conformita' alla Carta olimpica, svolge il ruolo di Comitato olimpico sul territorio nazionale;

m) Comitato Paralimpico Internazionale: l'organizzazione internazionale non governativa senza fini di lucro alla guida del movimento paralimpico, preposta alla gestione e...

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