LEGGE 15 aprile 2003, n. 86 - Istituzione dell'assegno "Giulio Onesti" in favore degli sportivi italiani che versino in condizione di grave disagio economico

Coming into Force08 Maggio 2003
Enactment Date15 Aprile 2003
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2003/04/23/003G0113/CONSOLIDATED/20181231
Published date23 Aprile 2003
Official Gazette PublicationGU n.94 del 23-04-2003
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art 1.
  1. Agli sportivi italiani che nel corso della loro carriera agonistica hanno onorato la Patria, anche conseguendo un titolo di rilevanza internazionale in ambito dilettantistico o professionistico, puo' essere attribuito un assegno straordinario vitalizio, intitolato "Giulio Onesti", qualora sia comprovato che versino in condizioni di grave disagio economico.

  2. L'importo dell'assegno straordinario vitalizio e' commisurato alle esigenze dell'interessato e non puo', in ogni caso, essere superiore a 15.000 euro annui. Tale assegno e' rivalutabile annualmente, nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, sulla base della variazione, rilevata dall'Istituto nazionale di statistica, dell'indice dei prezzi al consumo verificatasi nell'anno precedente.

  3. La concessione puo' essere revocata nell'ipotesi di condanna penale, divenuta irrevocabile, cui consegua l'interdizione dai pubblici uffici o qualora vengano meno le condizioni di grave disagio economico.

  4. L'assegno straordinario vitalizio non e' computabile nel calcolo del reddito di coloro che ne usufruiscono, ne' ai fini fiscali, previdenziali o assistenziali, ne' in alcun altro caso in cui il reddito del soggetto assuma rilevanza.

Art 2.
  1. L'assegno straordinario vitalizio di cui all'articolo 1 e' assegnato, nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, previa comunicazione al Parlamento, ad un numero massimo di cinque sportivi, per ciascun anno, individuati da una commissione, istituita, senza oneri aggiuntivi per lo Stato, presso il Ministero per i beni e le attivita' culturali.

  2. La commissione di cui al comma 1, nominata con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, e' cosi' composta:

    1. il presidente;

    2. un rappresentante del Ministero per i beni e le attivita' culturali;

    3. un rappresentante designato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

    4. un rappresentante designato dal Comitato olimpico nazionale italiano;

    5. un rappresentante designato dalla Commissione nazionale atleti.

  3. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e' disciplinato il funzionamento della commissione.

Art 3
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