LEGGE 14 giugno 1973, n. 366 - Estensione ai calciatori ed agli allenatori di calcio della previdenza ed assistenza gestite dall'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo

Coming into Force24 Luglio 1973
Published date09 Luglio 1973
Enactment Date14 Giugno 1973
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1973/07/09/073U0366/CONSOLIDATED/20031229
Official Gazette PublicationGU n.173 del 09-07-1973
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

L'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti e l'assicurazione contro le malattie gestite dall'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo sono estese ai giocatori di calcio vincolati da contratto con societa' sportive affiliate alla Federazione italiana gioco calcio e che svolgono la loro attivita' in campionati di serie A, B e C, oppure, in caso di diversa riorganizzazione dei campionati, in quelli corrispondenti.

Le assicurazioni di cui al precedente comma sono, inoltre, estese agli allenatori di calcio vincolati con societa' sportive affiliate alla Federazione italiana gioco calcio e che svolgono professionalmente la loro attivita' in campionati di divisione nazionale ed agli allenatori federali che operano direttamente alle dipendenze della Federazione italiana gioco calcio.

Non si applicano agli assicurati di cui ai precedenti commi le disposizioni di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, numero 1420, nonche' quelle concernenti il trattamento economico di malattia e la tutela economica per le lavoratrici madri.

Non si applica alle pensioni liquidate dall'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo agli assicurati di cui ai commi primo e secondo del presente articolo il disposto dell'articolo 1 della legge 21 luglio 1965, n. 903.

Art 2.

Le assicurazioni nei confronti delle categorie indicate al precedente articolo 1 sono gestite dall'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo come "Fondo speciale" autonomo, con un proprio bilancio che costituisce allegato al bilancio generale dell'Ente medesimo.

Art 3.

Le categorie di lavoratori a favore dei quali e' esteso l'obbligo assicurativo in base alla presente legge sono collocate al n. 22 dell'elenco delle categorie assicurate all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo, di cui al combinato disposto dell'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, e dell'articolo unico della relativa legge di ratifica 29 novembre 1952, n. 2388.

Art 4.

I contributi per il finanziamento dell'assicurazione per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti e dell'assicurazione contro le malattie, dovuti per i giocatori e gli allenatori di calcio, calcolati sul compenso globale annuo e sui premi di rendimento percepiti, nei limiti del massimale mensile di lire 1.800.000, sono stabiliti nelle misure appresso indicate:

  1. per l'assicurazione per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti:

    4,50 per cento fino al 30 giugno 1973;

    7,20 per cento fino al 30 giugno 1974;

    8,10 per cento fino al 30...

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