L'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti e l'assicurazione contro le malattie gestite dall'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo sono estese ai giocatori di calcio vincolati da contratto con societa' sportive affiliate alla Federazione italiana gioco calcio e che svolgono la loro attivita' in campionati di serie A, B e C, oppure, in caso di diversa riorganizzazione dei campionati, in quelli corrispondenti.
Le assicurazioni di cui al precedente comma sono, inoltre, estese agli allenatori di calcio vincolati con societa' sportive affiliate alla Federazione italiana gioco calcio e che svolgono professionalmente la loro attivita' in campionati di divisione nazionale ed agli allenatori federali che operano direttamente alle dipendenze della Federazione italiana gioco calcio.
Non si applicano agli assicurati di cui ai precedenti commi le disposizioni di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, numero 1420, nonche' quelle concernenti il trattamento economico di malattia e la tutela economica per le lavoratrici madri.
Non si applica alle pensioni liquidate dall'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo agli assicurati di cui ai commi primo e secondo del presente articolo il disposto dell'articolo 1 della legge 21 luglio 1965, n. 903.