DECRETO LEGISLATIVO 30 aprile 1997, n. 166 - Attuazione della delega conferita dall'articolo 2, commi 22 e 23, lettera a) , della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di regime pensionistico per gli iscritti al Fondo pensioni per gli sportivi professionisti istituito presso l'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo (Enpals)

Coming into Force03 Luglio 1997
Published date18 Giugno 1997
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1997/06/18/097G0202/CONSOLIDATED/20171229
Enactment Date30 Aprile 1997
Official Gazette PublicationGU n.140 del 18-06-1997
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 2, commi 22 e 23, lettera a), della legge 8 agosto 1995, n. 335;

Visto l'articolo 1, comma 1, della legge 8 agosto 1996, n. 417;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 marzo 1997;

Acquisito il parere delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 aprile 1997;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica; Emana il seguente decreto legislativo: Art. 1. Contributi

  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'aliquota contributiva a carico dei datori di lavoro dovuta per il personale iscritto al Fondo pensioni per gli sportivi professionisti - di seguito denominato Fondo - e' stabilita nella misura del 9,11 per cento; per il medesimo personale l'aliquota a carico dei lavoratori e' stabilita nella misura in vigore nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell'assicurazione generale obbligatoria.

  2. Dal 1 gennaio 1998, l'aliquota contributiva a carico dei datori di lavoro dovuta per il personale iscritto al Fondo e' incrementata annualmente di 2 punti percentuali fino a concorrenza dell'aliquota in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria.

  3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le aliquote contributive dovute per il personale di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, si applicano integralmente sulla retribuzione giornaliera non eccedente l'importo del massimale annuo di retribuzione pensionabile vigente tempo per tempo nell'assicurazione generale obbligatoria ai sensi dell'articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335, diviso per 312. Sulla parte di retribuzione eccedente il massimale di retribuzione giornaliera imponibile e inferiore all'importo di cui al comma 5, diviso per 312, si applica un contributo di solidarieta' nella misura dell'1,2 per cento, di cui 0,60 per cento a carico del datore di lavoro e 0,60 per cento a carico del lavoratore.

  4. Per il personale di cui all'articolo 2, comma 9, e per coloro che esercitano il diritto di opzione di cui all'articolo 1, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 18, della citata legge n. 335 del 1995. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sulle quote di retribuzione eccedenti il massimale di retribuzione imponibile di cui all'articolo 2, comma 18, della citata legge n. 335 del 1995, e inferiore all'importo di cui al comma 5 si applica un contributo di solidarieta', aggiuntivo rispetto a quanto previsto nell'articolo 1, comma 5, lettere a) e b), del decreto legislativo 14 dicembre 1995, n. 579, da versare al Fondo nella misura dell'1,2 per cento, di cui 0,60 per cento a carico del datore di lavoro e 0,60 per cento a carico del lavoratore.

  5. Il contributo di solidarieta' di cui al comma 4 non si applica sulle quote di retribuzione annua eccedenti l'importo di lire un miliardo rivalutato annualmente secondo le variazioni dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall'ISTAT.

  6. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai soli fini dell'acquisizione del diritto alla corresponsione dei trattamenti pensionistici, ai lavoratori iscritti al Fondo, ad esclusione di coloro di cui all'articolo 2, comma 9, che possano far valere almeno 4.160 contributi giornalieri effettivi o figurativi versati o accreditati nel Fondo, e' accreditato di ufficio, per ogni anno in cui la retribuzione globale percepita dal lavoratore non superi il 50 per cento del massimale di retribuzione imponibile di cui all'articolo 2, comma 18, della citata legge n. 335 del 1995, un numero di contributi giornalieri pari a 260. Tale accreditamento e' consentito per un numero di giornate non superiore a 1040 e fino a concorrenza di 5.200 contributi giornalieri complessivi.

Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 2, commi 22 e 23, lettera a), della legge 8 agosto 1995, n. 335;

Visto l'articolo 1, comma 1, della legge 8 agosto 1996, n. 417;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 marzo 1997;

Acquisito il parere delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 aprile 1997;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica; Emana il seguente decreto legislativo: Art. 1. Contributi

  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'aliquota contributiva a carico dei datori di lavoro dovuta per il personale iscritto al Fondo pensioni per gli sportivi professionisti - di seguito denominato Fondo - e' stabilita nella misura del 9,11 per cento; per il medesimo personale l'aliquota a carico dei lavoratori e' stabilita nella misura in vigore nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell'assicurazione generale obbligatoria.

  2. Dal 1 gennaio 1998, l'aliquota contributiva a carico dei datori di lavoro dovuta per il personale iscritto al Fondo e' incrementata annualmente di 2 punti percentuali fino a concorrenza dell'aliquota in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria.

  3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le aliquote contributive dovute per il personale di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, si applicano integralmente sulla retribuzione giornaliera non eccedente l'importo del massimale annuo di retribuzione pensionabile vigente tempo per tempo nell'assicurazione generale obbligatoria ai sensi dell'articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335, diviso per 312. Sulla parte di retribuzione eccedente il massimale di retribuzione giornaliera imponibile e inferiore all'importo di cui al comma 5, diviso per 312, si applica un contributo di solidarieta' nella misura dell'1,5 per cento, di cui 0,75 per cento a carico del datore di lavoro e 0,75 per cento a carico del lavoratore, e dal 1° gennaio 2020 nella misura del 3,1 per cento, di cui 1 per cento a carico del datore di lavoro e 2,1 per cento a carico del lavoratore.

  4. Per il personale di cui all'articolo 2, comma 9, e per coloro che esercitano il diritto di opzione di cui all'articolo 1, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 18, della citata legge...

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