LEGGE 27 dicembre 2017, n. 205 - Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020

Coming into Force01 Gennaio 2018
Published date29 Dicembre 2017
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2017/12/29/17G00222/CONSOLIDATED/20201231
Enactment Date27 Dicembre 2017
Official Gazette PublicationGU n.302 del 29-12-2017 - Suppl. Ordinario n. 62
Parte I
Sezione I Misure quantitative per la realizzazione degli obiettivi programmatici
Art 1 (commi 1-100).

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1

  1. I livelli massimi del saldo netto da finanziare, in termini di competenza e di cassa, e del ricorso al mercato finanziario, in termini di competenza, di cui all'articolo 21, comma 1-ter, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per gli anni 2018, 2019 e 2020, sono indicati nell'allegato n. 1 annesso alla presente legge. I livelli del ricorso al mercato si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passivita' preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.

  2. All'articolo 1, comma 718, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:

    1. alla lettera a), le parole: « di 1,14 punti percentuali dal 1º gennaio 2018 e di ulteriori 0,86 punti percentuali a decorrere dal 1º gennaio 2019 e di un ulteriore punto percentuale a decorrere dal 1º gennaio 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « di 1,5 punti percentuali dal 1º gennaio 2019 e di ulteriori 1,5 punti percentuali a decorrere dal 1º gennaio 2020 »;

    2. alla lettera b), le parole: « di tre punti percentuali dal 1º gennaio 2018 e di ulteriori 0,4 punti percentuali dal 1º gennaio 2019; la medesima aliquota e' ridotta di 0,5 punti percentuali a decorrere dal 1º gennaio 2020 rispetto all'anno precedente ed e' fissata al 25 per cento a decorrere dal 1º gennaio 2021; » sono sostituite dalle seguenti: « di 2,2 punti percentuali dal 1º gennaio 2019, di ulteriori 0,7 punti percentuali a decorrere dal 1º gennaio 2020 e di ulteriori 0,1 punti percentuali a decorrere dal 1º gennaio 2021; »;

    3. alla lettera c), le parole: « 10 milioni di euro per l'anno 2019 e 350 milioni di euro per ciascuno degli anni successivi » sono sostituite dalle seguenti: « 350 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 ».

  3. Al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:

    1. all'articolo 14, concernente detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica:

      1) le parole: « 31 dicembre 2017 », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2018 »;

      2) ai commi 1 e 2, dopo l'ultimo periodo sono aggiunti i seguenti: « La detrazione di cui al presente comma e' ridotta al 50 per cento per le spese, sostenute dal 1º gennaio 2018, relative agli interventi di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013. Sono esclusi dalla detrazione di cui al presente comma gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza inferiore alla classe di cui al periodo precedente. La detrazione si applica nella misura del 65 per cento per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione di efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal citato regolamento delegato (UE) n. 811/2013 e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti, appartenenti alle classi V, VI oppure VIII della comunicazione della Commissione 2014/C 207/02, o con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro, o per le spese sostenute all'acquisto e posa in opera di generatori d'aria calda a condensazione »;

      3) al comma 2, dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente:

      b-bis) per l'acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti, sostenute dal 1º gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro. Per poter beneficiare della suddetta detrazione gli interventi in oggetto devono condurre a un risparmio di energia primaria (PES), come definito all'allegato III del decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 agosto 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 19 settembre 2011, pari almeno al 20 per cento

      ;

      4) il comma 2-bis e' sostituito dal seguente:

      2-bis. La detrazione nella misura del 50 per cento si applica altresi' alle spese sostenute nell'anno 2018 per l'acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro

      ;

      5) al comma 2-ter, le parole: « Per le spese sostenute dal 1º gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, ivi compresi quelli di cui al comma 2-quater » sono sostituite dalle seguenti: « Per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica di cui al presente articolo »;

      6) al comma 2-quater, ultimo periodo, le parole: « di cui al presente articolo » sono sostituite dalle seguenti: « di cui al presente comma »;

      7) dopo il comma 2-quater e' inserito il seguente:

      2-quater.1. Per le spese relative agli interventi su parti comuni di edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3 finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica spetta, in alternativa alle detrazioni previste rispettivamente dal comma 2-quater del presente articolo e dal comma 1-quinquies dell'articolo 16, una detrazione nella misura dell'80 per cento, ove gli interventi determinino il passaggio ad una classe di rischio inferiore, o nella misura dell'85 per cento ove gli interventi determinino il passaggio a due classi di rischio inferiori. La predetta detrazione e' ripartita in dieci quote annuali di pari importo e si applica su un ammontare delle spese non superiore a euro 136.000 moltiplicato per il numero delle unita' immobiliari di ciascun edificio

      ;

      8) al comma 2-quinquies, dopo le parole: « effettua controlli, anche a campione, su tali attestazioni, » sono inserite le seguenti: « nonche' su tutte le agevolazioni spettanti ai sensi del presente articolo, » e le parole: « il 30 settembre 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni »;

      9) al comma 2-sexies, le parole: « Per gli interventi di cui al comma 2-quater, a decorrere dal 1º gennaio 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « Per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica di cui al presente articolo »;

      10) il comma 2-septies e' sostituito dal seguente:

      2-septies. Le detrazioni di cui al presente articolo sono usufruibili anche dagli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, nonche' dagli enti aventi le stesse finalita' sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di societa' che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di in house providing e che siano costituiti e operanti alla data del 31 dicembre 2013, per interventi di efficienza energetica realizzati su immobili, di loro proprieta' ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica, nonche' dalle cooperative di abitazione a proprieta' indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci

      ;

      11) dopo il comma 3-bis sono aggiunti i seguenti:

      3-ter. Con uno o piu' decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i requisiti tecnici che devono soddisfare gli interventi che beneficiano delle agevolazioni di cui al presente articolo, ivi compresi i massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento, nonche' le procedure e le modalita' di esecuzione di controlli a campione, sia documentali che in situ, eseguiti dall'ENEA e volti ad accertare il rispetto dei requisiti che determinano l'accesso al beneficio. Nelle more dell'emanazione dei decreti di cui al presente comma, continuano ad applicarsi il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 febbraio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2007, e il decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 18 marzo 2008. L'ENEA, ai...

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