Art
3.
L'eta' minima per l'ammissione al lavoro, anche degli apprendisti, e' fissata a 15 anni compiuti.
In agricoltura e nei servizi familiari l'eta' minima per l'ammissione al lavoro dei fanciulli e' fissata a 14 anni compiuti, purche' cio' sia compatibile con le esigenze particolari di tutela della salute e non comporti trasgressione dell'obbligo scolastico.
Art
3.
1. L'eta' minima per l'ammissione al lavoro e' fissata al momento in cui il minore ha concluso il periodo di istruzione obbligatoria e comunque non puo' essere inferiore ai 15 anni compiuti.
Art
4.
Nelle attivita' non industriali, in deroga a quanto previsto nel precedente articolo 3, i fanciulli di eta' non inferiore ai 14 anni compiuti possono essere occupati in lavori leggeri che siano compatibili le particolari esigenze di tutela della salute e non comportino trasgressione dell'obbligo scolastico e sempreche' non siano adibiti al lavoro durante la notte e nei giorni festivi.
I lavori leggeri, di cui al comma precedente, sono determinati entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentiti il Consiglio superiore di sanita' e le associazioni sindacali.
L'Ispettorato provinciale del lavoro, su conforme parere del prefetto, puo' autorizzare, quando vi sia l'assenso scritto del genitore o del tutore, la partecipazione dei minori di eta' inferiore ai 15 anni e fino al compimento dei 18 nella preparazione o rappresentazione di spettacoli o a riprese cinematografiche, sempreche' non si tratti di lavoro pericoloso e non si protragga oltre le ore 24. Il fanciullo o l'adolescente che sia stato impegnato in tali prestazioni dovra', a prestazione compiuta, godere di un riposo di almeno 14 ore consecutive. Il rilascio dell'autorizzazione e' subordinato all'esistenza di tutte le condizioni necessarie ad assicurare la salute fisica e la moralita' del minore, nonche' la sua osservanza dell'eventuale obbligo scolastico.
Art
4.
Nelle attivita' non industriali, in deroga a quanto previsto nel precedente articolo 3, i fanciulli di eta' non inferiore ai 14 anni compiuti possono essere occupati in lavori leggeri che siano compatibili le particolari esigenze di tutela della salute e non comportino trasgressione dell'obbligo scolastico e sempreche' non siano adibiti al lavoro durante la notte e nei giorni festivi.
I lavori leggeri, di cui al comma precedente, sono determinati entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentiti il Consiglio superiore di sanita' e le associazioni sindacali.
COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 20 APRILE 1994, N. 365.
Art
4.
((1. E' vietato adibire al lavoro i bambini, salvo quanto disposto dal comma 2.
La direzione provinciale del lavoro puo' autorizzare, previo assenso scritto dei titolari della potesta' genitoriale, l'impiego dei minori in attivita' lavorative di carattere culturale, artistico, sportivo o pubblicitario e nel settore dello spettacolo, purche' si tratti di attivita' che non pregiudicano la sicurezza, l'integrita' psicofisica e lo sviluppo del minore, la frequenza scolastica o la partecipazione a programmi di orientamento o di formazione professionale.
Al rilascio dell'autorizzazione si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 365)).
Art
5.
Non possono essere adibiti:
i fanciulli e gli adolescenti di eta' inferiore agli anni 16 e le donne fino agli anni 18 ai lavori pericolosi, faticosi e insalubri determinati a norma dell'articolo 6 della presente legge;
i fanciulli e gli adolescenti di eta' inferiore agli anni 16 e le donne fino agli anni 18 a lavori di pulizia e di servizio dei motori e degli organi di trasmissione delle macchine che sono in moto;
i fanciulli e gli adolescenti di eta' inferiore agli anni 16, anche da parte dei rispettivi genitori, ascendenti e tutori, a mestieri girovaghi di qualunque genere;
i fanciulli e gli adolescenti ai lavori sotterranei delle cave, miniere, torbiere, gallerie;
i fanciulli e gli adolescenti al sollevamento di pesi e al trasporto di pesi su carriole e su carretti a braccia a due ruote, quando tali lavori si svolgono in condizioni di speciale disagio e di pericolo, nonche' ai lavori estrattivi a cielo aperto nelle cave, miniere, torbiere e ai lavori di carico e scarico nei forni delle zolfare di Sicilia;
i fanciulli e gli adolescenti nelle sale cinematografiche e alla preparazione di spettacoli di ogni genere, salvo quanto disposto dall'ultimo comma dell'articolo precedente;
i fanciulli e gli adolescenti alla manovra e al traino dei vagonetti;
i fanciulli e gli adolescenti alla somministrazione al minuto di bevande alcooliche.
Art
5.
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 4 AGOSTO 1999, N. 345
Art
5.
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 4 AGOSTO 1999, N. 345 3