LEGGE 17 ottobre 1967, n. 977 - Tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti

Coming into Force21 Novembre 1967
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1967/11/06/067U0977/CONSOLIDATED/20160314
Published date06 Novembre 1967
Enactment Date17 Ottobre 1967
Official Gazette PublicationGU n.276 del 06-11-1967
CAMPO DI APPLICAZIONE

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

Il lavoro dei fanciulli e degli adolescenti, alle dipendenze di datori di lavoro, e' disciplinato dalle norme della presente legge.

Per "fanciulli" si intendono i minori che non hanno compiuto i 15 anni.

Per "adolescenti" si intendono i minori di eta' compresa tra i 15 e i 18 anni compiuti.

Art 1.

((1. La presente legge si applica ai minori dei diciotto anni, di seguito indicati ''minori'', che hanno un contratto o un rapporto di lavoro, anche speciale, disciplinato dalle norme vigenti.

  1. Ai fini della presente legge si intende per:

  1. bambino: il minore che non ha ancora compiuto 15 anni di eta' o che e' ancora soggetto all'obbligo scolastico;

  2. adolescente: il minore di eta' compresa tra i 15 e i 18 anni di eta' e che non e' piu' soggetto all'obbligo scolastico;

  3. orario di lavoro: qualsiasi periodo in cui il minore e' al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attivita' o delle sue funzioni;

  4. periodo di riposo: qualsiasi periodo che non rientra nell'orario di lavoro)).

Art 2.

Le norme della presente legge non si applicano nei riguardi dei fanciulli e degli adolescenti:

  1. addetti ai servizi familiari, salvo il disposto di cui agli articoli 3, secondo comma, 7, 8, 9, 11, 12, 13 e 24;

  2. lavoranti a domicilio, salvo il disposto di cui agli articoli 3, primo comma, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 24;

  3. occupati a bordo delle navi, in quanto tutelati da specifiche disposizioni;

  4. occupati negli uffici o nelle aziende dello Stato, delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti pubblici, sempreche' disposizioni legislative o regolamentari assicurino un trattamento piu' favorevole di quello stabilito dalla presente legge.

Art 2.

((1. Le norme della presente legge non si applicano agli adolescenti addetti a lavori occasionali o di breve durata concernenti:

  1. servizi domestici prestati in ambito familiare;

  2. prestazioni di lavoro non nocivo, ne' pregiudizievole, ne' pericoloso, nelle imprese a conduzione familiare;

  1. Alle lavoratrici minori gestanti, puerpere o in allattamento si applicano le disposizioni del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, ove assicurino un trattamento piu' favorevole di quello previsto dalla presente legge.

  2. Per gli adolescenti occupati a bordo delle navi sono fatte salve le specifiche disposizioni legislative o regolamentari in materia di sorveglianza sanitaria, lavoro notturno e riposo settimanale)).

REQUISITI DI ETA' E DI ISTRUZIONE
Art 3.

L'eta' minima per l'ammissione al lavoro, anche degli apprendisti, e' fissata a 15 anni compiuti.

In agricoltura e nei servizi familiari l'eta' minima per l'ammissione al lavoro dei fanciulli e' fissata a 14 anni compiuti, purche' cio' sia compatibile con le esigenze particolari di tutela della salute e non comporti trasgressione dell'obbligo scolastico.

Art 3.

1. L'eta' minima per l'ammissione al lavoro e' fissata al momento in cui il minore ha concluso il periodo di istruzione obbligatoria e comunque non puo' essere inferiore ai 15 anni compiuti.

Art 4.

Nelle attivita' non industriali, in deroga a quanto previsto nel precedente articolo 3, i fanciulli di eta' non inferiore ai 14 anni compiuti possono essere occupati in lavori leggeri che siano compatibili le particolari esigenze di tutela della salute e non comportino trasgressione dell'obbligo scolastico e sempreche' non siano adibiti al lavoro durante la notte e nei giorni festivi.

I lavori leggeri, di cui al comma precedente, sono determinati entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentiti il Consiglio superiore di sanita' e le associazioni sindacali.

L'Ispettorato provinciale del lavoro, su conforme parere del prefetto, puo' autorizzare, quando vi sia l'assenso scritto del genitore o del tutore, la partecipazione dei minori di eta' inferiore ai 15 anni e fino al compimento dei 18 nella preparazione o rappresentazione di spettacoli o a riprese cinematografiche, sempreche' non si tratti di lavoro pericoloso e non si protragga oltre le ore 24. Il fanciullo o l'adolescente che sia stato impegnato in tali prestazioni dovra', a prestazione compiuta, godere di un riposo di almeno 14 ore consecutive. Il rilascio dell'autorizzazione e' subordinato all'esistenza di tutte le condizioni necessarie ad assicurare la salute fisica e la moralita' del minore, nonche' la sua osservanza dell'eventuale obbligo scolastico.

Art 4.

Nelle attivita' non industriali, in deroga a quanto previsto nel precedente articolo 3, i fanciulli di eta' non inferiore ai 14 anni compiuti possono essere occupati in lavori leggeri che siano compatibili le particolari esigenze di tutela della salute e non comportino trasgressione dell'obbligo scolastico e sempreche' non siano adibiti al lavoro durante la notte e nei giorni festivi.

I lavori leggeri, di cui al comma precedente, sono determinati entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentiti il Consiglio superiore di sanita' e le associazioni sindacali.

COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 20 APRILE 1994, N. 365.

Art 4.

((1. E' vietato adibire al lavoro i bambini, salvo quanto disposto dal comma 2.

  1. La direzione provinciale del lavoro puo' autorizzare, previo assenso scritto dei titolari della potesta' genitoriale, l'impiego dei minori in attivita' lavorative di carattere culturale, artistico, sportivo o pubblicitario e nel settore dello spettacolo, purche' si tratti di attivita' che non pregiudicano la sicurezza, l'integrita' psicofisica e lo sviluppo del minore, la frequenza scolastica o la partecipazione a programmi di orientamento o di formazione professionale.

  2. Al rilascio dell'autorizzazione si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 365)).

Art 4.
  1. E' vietato adibire al lavoro i bambini, salvo quanto disposto dal comma 2.

  2. La direzione provinciale del lavoro puo' autorizzare, previo assenso scritto dei titolari della potesta' genitoriale, l'impiego dei minori in attivita' lavorative di carattere culturale, artistico, sportivo o pubblicitario e nel settore dello spettacolo, purche' si tratti di attivita' che non pregiudicano la sicurezza, l'integrita' psicofisica e lo sviluppo del minore, la frequenza scolastica o la partecipazione a programmi di orientamento o di formazione professionale. 5

  3. Al rilascio dell'autorizzazione si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 365.

Art 5.

Non possono essere adibiti:

  1. i fanciulli e gli adolescenti di eta' inferiore agli anni 16 e le donne fino agli anni 18 ai lavori pericolosi, faticosi e insalubri determinati a norma dell'articolo 6 della presente legge;

  2. i fanciulli e gli adolescenti di eta' inferiore agli anni 16 e le donne fino agli anni 18 a lavori di pulizia e di servizio dei motori e degli organi di trasmissione delle macchine che sono in moto;

  3. i fanciulli e gli adolescenti di eta' inferiore agli anni 16, anche da parte dei rispettivi genitori, ascendenti e tutori, a mestieri girovaghi di qualunque genere;

  4. i fanciulli e gli adolescenti ai lavori sotterranei delle cave, miniere, torbiere, gallerie;

  5. i fanciulli e gli adolescenti al sollevamento di pesi e al trasporto di pesi su carriole e su carretti a braccia a due ruote, quando tali lavori si svolgono in condizioni di speciale disagio e di pericolo, nonche' ai lavori estrattivi a cielo aperto nelle cave, miniere, torbiere e ai lavori di carico e scarico nei forni delle zolfare di Sicilia;

  6. i fanciulli e gli adolescenti nelle sale cinematografiche e alla preparazione di spettacoli di ogni genere, salvo quanto disposto dall'ultimo comma dell'articolo precedente;

  7. i fanciulli e gli adolescenti alla manovra e al traino dei vagonetti;

  8. i fanciulli e gli adolescenti alla somministrazione al minuto di bevande alcooliche.

Art 5.

ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 4 AGOSTO 1999, N. 345

Art 5.

ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 4 AGOSTO 1999, N. 345 3

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