DECRETO LEGISLATIVO 4 agosto 1999, n. 345 - Attuazione della direttiva 94/33/CE relativa alla protezione dei giovani sul lavoro

Coming into Force23 Ottobre 1999
Enactment Date04 Agosto 1999
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1999/10/08/099G0419/CONSOLIDATED/20000925
Published date08 Ottobre 1999
Official Gazette PublicationGU n.237 del 08-10-1999
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva 94/33/CE del Consiglio, del 22 giugno 1994, relativa alla protezione dei giovani sul lavoro;

Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee" (legge comunitaria 1995-1997) ed in particolare l'articolo 50 che fissa i criteri di delega al Governo per il recepimento della direttiva 94/33/CE;

Vista la legge 17 ottobre 1967, n. 977, recante "Tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti" e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche ed integrazioni, recante "Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro;

Visto il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, recante "Recepimento della direttiva 92/85/CEE concernente il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere e in periodo di allattamento";

Vista la legge 20 gennaio 1999, n. 9, recante "Disposizioni urgenti per l'elevamento dell'obbligo di istruzione";

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 maggio 1999;

Sentita la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 29 luglio 1999;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della sanita', della pubblica istruzione, per i beni e le attivita' culturali, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per la solidarieta' sociale, per la funzione pubblica e per le pari opportunita'; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1.

  1. Il presente decreto reca modifiche e integrazioni alla legge 17 ottobre 1967, n. 977, al fine di adeguarla ai principi e alle prescrizioni della direttiva 94/33/CE del Consiglio, del 22 giugno 1994.

  2. Per quanto non diversamente stabilito dal presente decreto si applicano le disposizioni del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche.

Art 2.
  1. Nel titolo e nelle disposizioni recate dalla legge 17 ottobre 1967, n. 977, la parola "fanciullo" e' sostituita dalla seguente: "bambino".

  2. In tutto il testo della legge n. 977 del 1967 le parole "Ispettorato provinciale del lavoro" sono sostituite dalle seguenti: "Direzione provinciale del lavoro.".

Art 3.
  1. L'articolo 1 della legge 17 ottobre 1967, n. 977, e' sostituito dal seguente:

    "Art. 1. - 1. La presente legge si applica ai minori dei diciotto anni, di seguito indicati ''minori'', che hanno un contratto o un rapporto di lavoro, anche speciale, disciplinato dalle norme vigenti.

  2. Ai fini della presente legge si intende per:

    1. bambino: il minore che non ha ancora compiuto 15 anni di eta' o che e' ancora soggetto all'obbligo scolastico;

    2. adolescente: il minore di eta' compresa tra i 15 e i 18 anni di eta' e che non e' piu' soggetto all'obbligo scolastico;

    3. orario di lavoro: qualsiasi periodo in cui il minore e' al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attivita' o delle sue funzioni;

    4. periodo di riposo: qualsiasi periodo che non rientra nell'orario di lavoro.".

Art 4.
  1. L'articolo 2 della legge 17 ottobre 1967, n. 977, e' sostituito dal seguente:

    "Art. 2. - 1. Le norme della presente legge non si applicano agli adolescenti addetti a lavori occasionali o di breve durata concernenti:

    1. servizi domestici prestati in ambito familiare;

    2. prestazioni di lavoro non nocivo, ne' pregiudizievole, ne' pericoloso, nelle imprese a conduzione familiare;

  2. Alle lavoratrici minori gestanti, puerpere o in allattamento si applicano le disposizioni del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, ove assicurino un trattamento piu' favorevole di quello previsto dalla presente legge.

  3. Per gli adolescenti occupati a bordo delle navi sono fatte salve le specifiche disposizioni legislative o regolamentari in materia di sorveglianza sanitaria, lavoro notturno e riposo settimanale.".

Art 5.
  1. L'articolo 3 della legge 17 ottobre 1967, n. 977, e' sostituito dal seguente:

"Art. 3. - 1. L'eta' minima per l'ammissione al lavoro e' fissata al momento in cui il minore ha concluso il periodo di istruzione obbligatoria e comunque non puo' essere inferiore ai 15 anni compiuti.".

Art 6.
  1. L'articolo 4 della legge 17 ottobre 1967, n. 977, e' sostituito dal seguente:

    "Art. 4. - 1. E' vietato adibire al lavoro i bambini, salvo quanto disposto dal comma 2.

  2. La direzione provinciale del lavoro puo' autorizzare, previo assenso scritto dei titolari della potesta' genitoriale, l'impiego dei minori in attivita' lavorative di carattere culturale, artistico, sportivo o pubblicitario e nel settore dello spettacolo, purche' si tratti di attivita' che non pregiudicano la sicurezza, l'integrita' psicofisica e lo sviluppo del minore, la frequenza scolastica o la partecipazione a programmi di orientamento o di formazione professionale.

  3. Al rilascio dell'autorizzazione si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 365.".

Art 7.
  1. L'articolo 6 della legge 17 ottobre 1967, n. 977, e' sostituito dal seguente:

    "Art. 6. - 1. E' vietato adibire gli adolescenti alle lavorazioni, ai processi e ai lavori indicati nell'allegato I.

  2. In deroga al divieto di cui al comma 1, le lavorazioni, i processi e i lavori indicati nell'allegato I possono essere svolti dagli adolescenti per motivi didattici o di formazione professionale e per il tempo necessario alla formazione stessa, purche' siano svolti sotto la sorveglianza di formatori competenti anche in materia di prevenzione e di protezione e nel rispetto di tutte le condizioni di sicurezza e di salute previste dalla vigente legislazione.

  3. Fatta eccezione per gli istituti di istruzione e di formazione professionale, l'attivita' di formazione di cui al comma 2 deve essere preventivamente autorizzata dalla direzione provinciale del lavoro.

  4. Per i lavori comportanti esposizione a radiazioni ionizzanti si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230.

  5. L'allegato I e' adeguato al progresso tecnico e all'evoluzione della normativa comunitaria con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanita'.".

Art 7.

(( 1. L'articolo 6 della legge 17 ottobre 1967, n. 977, e' sostituito dal seguente: "Art. 6. - 1. E' vietato adibire gli adolescenti alle lavorazioni, ai processi e ai lavori indicati nell'Allegato I.

  1. In deroga al divieto del comma 1, le lavorazioni, i processi e i lavori indicati nell'Allegato I possono essere svolti dagli adolescenti per indispensabili motivi didattici o di formazione professionale e soltanto per il tempo strettamente necessario alla formazione stessa svolta in aula o in laboratorio adibiti ad attivita' formativa, oppure svolte in ambienti di lavoro di diretta pertinenza del datore di lavoro dell'apprendista purche' siano svolti sotto la sorveglianza di formatori competenti anche in materia di prevenzione e di protezione e nel rispetto di tutte le condizioni di sicurezza e di salute previste dalla vigente legislazione.

  2. Fatta eccezione per gli istituti di istruzione e di formazione professionale, l'attivita' di cui al comma 2 deve essere preventivamente autorizzata dalla direzione provinciale del lavoro...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT