LEGGE 20 gennaio 1999, n. 9 - Disposizioni urgenti per l'elevamento dell'obbligo di istruzione

Coming into Force28 Gennaio 1999
End of Effective Date16 Aprile 2003
Enactment Date20 Gennaio 1999
Published date27 Gennaio 1999
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1999/01/27/099G0045/CONSOLIDATED/20030402
Official Gazette PublicationGU n.21 del 27-01-1999
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art 1.

Disposizioni urgenti per l'elevamento dell'obbligo di istruzione

  1. A decorrere dall'anno scolastico 1999-2000 l'obbligo di istruzione e' elevato da otto a dieci anni. L'istruzione obbligatoria e' gratuita. In sede di prima applicazione, fino all'approvazione di un generale riordino del sistema scolastico e formativo, l'obbligo di istruzione ha durata novennale. Mediante programmazione da definire nel quadro del suddetto riordino, sara' introdotto l'obbligo di istruzione e formazione fino al diciottesimo anno di eta', a conclusione del quale tutti i giovani possano acquisire un diploma di scuola secondaria superiore o una qualifica professionale.

  2. A coloro i quali, adempiuto l'obbligo di istruzione o prosciolti dal medesimo, non intendono proseguire gli studi nell'istruzione secondaria superiore e' garantito, nell'ambito della programmazione dell'offerta educativa, come previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il diritto alla frequenza di iniziative formative volte al conseguimento di una qualifica professionale, ivi comprese quelle previste dalla legge 24 giugno 1997, n. 196.

  3. Nell'ultimo anno dell'obbligo di istruzione di cui al comma 1, in coerenza con i principi di autonomia di cui all'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, le istituzioni scolastiche prevedono sia iniziative formative sui principali temi della cultura, della societa' e della scienza contemporanee, volte a favorire l'esercizio del senso critico dell'alunno, sia iniziative di orientamento al fine di combattere la dispersione, di garantire il diritto all'istruzione e alla formazione, di consentire agli alunni le scelte piu' confacenti alla propria personalita' e al proprio progetto di vita e di agevolare, ove necessario, il passaggio dell'alunno dall'uno all'altro degli specifici indirizzi della scuola secondaria superiore.

  4. A conclusione del periodo di istruzione obbligatoria, nel caso di mancato conseguimento del diploma o della qualifica di cui al comma 1, previo accertamentodei livelli di apprendimento, di formazione e di maturazione, e' rilasciata all'alunno una certificazione che attesta l'adempimento dell'obbligo di istruzione o il proscioglimento dal medesimo e che ha valore di...

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