DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 aprile 1994, n. 365 - Regolamento recante semplificazione dei procedimenti amministrativi di autorizzazione all'impiego di minori in lavori nel settore dello spettacolo

Coming into Force10 Dicembre 1994
Published date13 Giugno 1994
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1994/06/13/094G0318/ORIGINAL
Enactment Date20 Aprile 1994
Official Gazette PublicationGU n.136 del 13-06-1994 - Suppl. Ordinario n. 91
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, ed in particolare l'articolo 2, commi 7, 8 e 9;

Visto l'articolo 4 della legge 17 ottobre 1967, n. 977;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 febbraio 1994;

Acquisito il parere delle competenti commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 31 marzo 1994;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 aprile 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale; E M A N A il seguente regolamento: Art. 1. Oggetto del regolamento

  1. Il presente regolamento disciplina il procedimento di autorizzazione all'impiego di minori in lavori nei settori dello spettacolo di cui all'art. 4 secondo comma della legge 17 ottobre 1967, n. 977 di competenza dell'Ispettorato provinciale del lavoro, inserito nell'elenco n. 4 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

Art 2.

Rilascio dell'autorizzazione

  1. L'ispettorato provinciale del lavoro puo' autorizzare, quando vi sia l'assenso scritto dei genitori o del tutore, la partecipazione dei minori di eta' inferiore ai 15 anni e fino al compimento dei 18 nella preparazione o rappresentazione di spettacoli o riprese cinematografiche, sempreche' non si tratti di lavoro pericoloso per la sua integrita' fisica e biopsicologica e non si protragga oltre le ore 24. Il fanciullo o l'adolescente che sia stato impegnato in tali prestazioni dovra', a prestazione compiuta, godere di un riposo di almeno 14 ore consecutive. Il rilascio dell'autorizzazione e' subordinato all'esistenza di tutte le condizioni necessarie ad assicurare la salute fisica e la moralita' del minore, nonche' la sua osservanza dell'obbligo scolastico. Il procedimento si conclude con provvedimento espresso, debitamente motivato, entro 30 giorni dalla presentazione domanda di autorizzazione. Resta salva la facolta' del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n....

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