DECRETO LEGISLATIVO 18 agosto 2000, n. 262 - Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 345, in materia di protezione dei giovani sul lavoro, a norma dell'articolo 1, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128

Coming into Force10 Ottobre 2000
Enactment Date18 Agosto 2000
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2000/09/25/000G0314/ORIGINAL
Published date25 Settembre 2000
Official Gazette PublicationGU n.224 del 25-09-2000
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva 94/33/CE del Consiglio del 22 giugno 1994, relativa alla protezione dei giovani sul lavoro;

Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (legge comunitaria 1995-1997) ed in particolare l'articolo 1, comma 4, che consente l'emanazione di disposizioni integrative e correttive;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 345, recante attuazione della direttiva 94/33/CE, relativa alla protezione dei giovani sul lavoro;

Vista la legge 17 ottobre 1967, n. 977, recante tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti e successive modifiche e integrazioni;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 maggio 2000;

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 agosto 2000;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della sanita', della pubblica istruzione, per i beni e le attivita' culturali, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero, degli affari esteri, della giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per la solidarieta' sociale, per la funzione pubblica e per le pari opportunita'; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1.

  1. L'articolo 7 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 345, e' sostituito dal seguente:

    "Art. 7. - 1. L'articolo 6 della legge 17 ottobre 1967, n. 977, e' sostituito dal seguente: "Art. 6. - 1. E' vietato adibire gli adolescenti alle lavorazioni, ai processi e ai lavori indicati nell'Allegato I.

  2. In deroga al divieto del comma 1, le lavorazioni, i processi e i lavori indicati nell'Allegato I possono essere svolti dagli adolescenti per indispensabili motivi didattici o di formazione professionale e soltanto per il tempo strettamente necessario alla formazione stessa svolta in aula o in laboratorio adibiti ad attivita' formativa, oppure svolte in ambienti di lavoro di diretta pertinenza del datore di lavoro dell'apprendista purche' siano svolti sotto la sorveglianza di formatori competenti anche in materia di prevenzione e di protezione e nel rispetto di tutte le condizioni di sicurezza e di salute previste dalla vigente...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT